Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 3902 Anno 2026
Civile Ord. Sez. L Num. 3902 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data pubblicazione: 21/02/2026
precisa circostanza in senso storico naturalistico, la cui esistenza risulti dagli atti processuali che hanno costituito oggetto di discussione tra le parti, avente carattere decisivo (Cass. n. 13024/2022 e Cass. n. 14082/2017).
Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile.
Le spese tra la ricorrente, l’RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
Considerato che il RAGIONE_SOCIALE (di cui la Prefettura di RAGIONE_SOCIALE costituisce articolazione) non ha svolto attività difensiva, nei confronti del medesimo non va adottata alcuna statuizione in ordine alle spese del giudizio di legittimità.
8 . Sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art.13, comma 1 quater, del d.P.R. n.115 del 2002, RAGIONE_SOCIALE‘obbligo, per parte ricorrente, di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione integralmente rigettata, se dovuto.
P. Q. M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore di ciascuno dei controricorrenti RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALEe spese del giudizio di legittimità, liquidate in € 200,00 per esborsi ed in € 2.500,00 per competenze professionali, oltre al rimborso spese generali nella misura del 15% e accessori di legge;
dà atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza RAGIONE_SOCIALE‘obbligo per parte ricorrente, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n.115 del 2002, di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione integralmente rigettata, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALEa Sezione Lavoro RAGIONE_SOCIALEa Corte Suprema di Cassazione, il 21 gennaio 2026.
La Presidente NOME COGNOME