Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 11641 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 11641 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 30/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 1176/2023 R.G. proposto da: COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in Matera INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALECODICE_FISCALE che lo rappresenta e difende
-ricorrente-
RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE – PRESSO L’RAGIONE_SOCIALE
contro
DISTRETTUALE RAGIONE_SOCIALEO RAGIONE_SOCIALE DI BARI
-intimato-
RAGIONE_SOCIALE – PRESSO RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO INDIRIZZO, presso l’RAGIONE_SOCIALE . (P_IVA) che li rappresenta e difende
-resistente-
COGNOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEO RAGIONE_SOCIALE (P_IVA) che li rappresenta e difende
-resistente- avverso DECRETO di TRIBUNALE BARI n. 4911/2022 depositato il 29/12/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/01/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Il ricorrente COGNOME NOME, nato a Galati (Romania) il DATA_NASCITA, e residente in Matera (MT) alla INDIRIZZO, impugna per cassazione il provvedimento emesso in data 29.12.2022 e comunicato tramite pec al procuratore costituito in data 30.12.2022, nel giudizio iscritto al n. 4911/2022 R.G., dal Tribunale di Bari- Sezione Specializzata in Materia di Immigrazione Protezione Internazionale e Libera Circolazione dei Cittadini dell’Unione Europea ..
Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il ricorrente con un motivo.
RAGIONI RAGIONE_SOCIALEA DECISIONE
Con unico motivo di ricorso il ricorrente denuncia NULLITÀ DEL PROVVEDIMENTO IMPUGNATO IN RELAZIONE ALL’ART. 360 CO. 1° N. 4 C.P.C. perché il giudice di merito ha dichiarato improcedibile il ricorso proposto dall’odierno ricorrente avverso il provvedimento prefettizio di allontanamento. È dunque di chiara evidenza l’errore processuale in cui è incorso il giudice di merito allorché, di fronte alla notificazione del ricorso e del decreto di fissazione di udienza alla sola Prefettura e alla mancata comparizione di costei e dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato, all’udienza fissata, in luogo di assegnare al ricorrente un nuovo termine per procedere alla rinnovazione della notifica nell’osservanza dei tempi previsti dall’art. 702-bis, comma 3, cod. proc. civ., ha invece ritenuto puramente e semplicemente improcedibile il ricorso giudicando erroneamente
perentorio il termine per la notificazione e violando quindi la regola della rinnovazione. Infatti il giudice di merito ha dichiarato improcedibile il ricorso proposto dall’odierno ricorrente avverso il provvedimento prefettizio di allontanamento, sulla ba se dell’assunto secondo cui ‘…… nel corso del giudizio l’Amministrazione non si è costituita e la parte non ha chiesto la rimessione in termini per la notificazione presso l’Avvocatura dello Stato del ricorso e del pedissequo provvedimento di fissazione de ll’udienza sicché tale inadempimento determina, inequivocabilmente, l’improcedibilità dell’impugnazione e l’impossibilità di scriminare il merito dei motivi di cui al ricorso. ‘
Il ricorso è inammissibile, ai sensi dell’art. 366 n. 3 c.p.c. Per soddisfare il requisito imposto dall’art. 366, comma 1, n. 3 c.p.c., il ricorso per cassazione deve indicare, in modo chiaro ed esauriente, sia pure non analitico e particolareggiato, i fatti di causa da cui devono risultare le reciproche pretese delle parti con i presupposti di fatto e le ragioni di diritto che le giustificano in modo da consentire al giudice di legittimità di avere la completa cognizione della controversia e del suo oggetto senza dover ricorrere ad altre fonti e atti del processo, dovendosi escludere, peraltro, che i motivi, essendo deputati ad esporre gli argomenti difensivi possano ritenersi funzionalmente idonei ad una precisa enucleazione dei fatti di causa (Cass. 24432/2020). Il ricorso per cassazione deve essere redatto in conformità ai principi di chiarezza e sinteticità espositiva, occorrendo che il ricorrente selezioni i profili di fatto e di diritto della vicenda “sub iudice” posti a fondamento delle doglianze proposte, in modo da offrire al giudice di legittimità una concisa rappresentazione dell’intera vicenda giudiziaria e delle questioni giuridiche prospettate e non risolte o risolte in maniera non condivisa, per poi esporre le ragioni delle critiche nell’ambito della tipologia dei vizi elencata dall’art. 360 c.p.c. L’inosservanza di tali doveri conduce ad una declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione quando si risolva in una esposizione oscura o lacunosa dei fatti di causa o pregiudichi l’intelligibilità delle censure mosse alla sentenza gravata, così violando i requisiti di contenuto-forma stabiliti dai nn. 3 e 4 dell’art. 366 c.p.c. (Cass.S.U. 37552/2021; Cass. 4300/2023). Nel caso di specie manca del tutto l’indicazione dei fatti di causa, al di là di un laconico riferimento ad un provvedimento prefettizio di allontanamento, per cui nulla si sa sulla vicenda sostanziale, e la censura è genericamente dedotta come nullità della sentenza ex art. 360 n. 4 c.p.c.
Per quanto sopra il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Nulla per le spese.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso a Roma, nella camera di consiglio della Prima sezione