Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 11517 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 11517 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 30/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 29952/2020 R.G.
proposto da
NOME COGNOME, in giudizio personalmente ex art. 86 cod. proc. civ., con domicilio digitale EMAIL
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE – RISCOSSIONE
– intimati- avverso la sentenza n. 158 del 2/3/2020 della Corte d ‘ appello di Cagliari;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/4/2024 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
RILEVATO CHE:
–NOME COGNOME proponeva opposizione avverso una cartella di pagamento notificatagli da RAGIONE_SOCIALE (poi, RAGIONE_SOCIALE, oggi RAGIONE_SOCIALE) avente ad oggetto la riscossione coattiva di credito del Ministero della Giustizia per spese di giustizia;
-l ‘opponente sosteneva la nullità degli atti per l’incomprensibilità del loro contenuto, per l’impossibilità di individuare il titolo dell’obbligazione, per la mancanza di notifica degli atti prodromici, per intervenuta prescrizione;
-i l Tribunale di Cagliari respingeva l’opposizione e la Corte d’appello di Cagliari, con la sentenza n. 158 del 2/3/2020 , confermava la decisione;
-avverso detta sentenza NOME COGNOME proponeva ricorso per cassazione, affidato a tre motivi; non svolgevano difese gli intimati Ministero della Giustizia e RAGIONE_SOCIALE –RAGIONE_SOCIALE;
-all ‘ esito della camera di consiglio del 17/4/2024, il Collegio si riservava il deposito dell ‘ ordinanza nei successivi sessanta giorni, a norma dell ‘ art. 380bis .1, comma 2, cod. proc. civ.;
CONSIDERATO CHE:
-col primo motivo, formulato ai sensi dell ‘ art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., il ricorrente deduce «a) violazione degli artt. 3 l. n. 241/1990 e 7 l. n. 212/2000, degli artt. 24 e 111 Cost, dei principi sulla determinazione del petitum e della giurisprudenza della Cassazione e del Giudice tributario, circa la non integrabilità/modificabilità dell’oggetto del ruolo della cartella; b) violazione degli artt. 111/6 Cost., 132, n. 4 cod. proc. civ. e 277 cod. proc. civ., per motivazione inadeguata, illogica e contraddittoria»;
-col secondo motivo, formulato ai sensi dell ‘ art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., il ricorrente deduce «violazione e falsa applicazione degli artt. 666-670, 615, 611, 127, 626, 625 cod. proc. pen., 15 e 28 reg. cod. proc. pen., per aver rigettato il motivo di opposizione con cui si sosteneva l’inesistenza e la non individuabilità del titolo esecutivo sotteso alla cartella di pagamento, nonché degli artt. 111 Cost., 132 e 277 cod. proc. civ., per inadeguatezza, illogicità e contraddittorietà della motivazione»;
-col terzo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., il ricorrente deduce «violazione e falsa applicazione degli artt. 625 cod. proc. pen. e 28 reg. cod. proc. pen., per aver rigettato il motivo di opposizione con cui si sosteneva l’in esistenza e la non individuabilità del titolo esecutivo sotteso alla cartella di pagamento, nonché degli artt. 111 Cost., 132 e 277 cod. proc. civ., per inadeguatezza, illogicità e contraddittorietà della motivazione;
-il ricorso e i singoli motivi sono inammissibili ai sensi dell’art. 360bis cod. proc. civ., perché il ricorrente ha formulato una pluralità di censure in merito alle quali questa Corte ha già avuto modo di esprimersi decidendo ricorsi redatti con identiche modalità espositive (in violazione del precetto dell’art. 366 cod. proc. civ.) e sulle stesse fattispecie (o, comunque, pressoché integralmente sovrapponibili) proposti dal medesimo ricorrente, alle cui motivazioni pertanto è sufficiente rinviare, ai sensi dell’art. 118, comma 1, ultimo periodo, disp. att. cod. proc. civ.;
-in ordine al primo motivo si richiamano, ex permultis , Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 2925 del 31/01/2024, Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 15203 del 30/05/2023, Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 23759 del 29/07/2022, Cass., Sez. 6-3, Ordinanza n. 13974 del 03/05/2022, Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 3287 del 03/02/2022, Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 2470 del 27/01/2022;
-sul secondo e sul terzo motivo, la cui intelligibilità è comunque ardua, si richiamano ex multis, Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 27119 del 22/09/2023, Cass., Sez. 6-3, Ordinanza n. 13981 del 03/05/2022, Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 36649 del 25/11/2021;
-non occorre provvedere sulle spese, attesa la indefensio degli intimati;
-va dato atto, però, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi dell ‘ art. 13, comma 1quater , D.P.R. n. 115 del 2002, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell ‘ art. 1bis dello stesso art. 13;
p. q. m.
la Corte
dichiara inammissibile il ricorso;
ai sensi dell ‘ art. 13, comma 1quater , del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell ‘ ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per il ricorso a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione