Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 22523 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 22523 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data pubblicazione: 04/08/2025
ORDINANZA
Oggetto
OPPOSIZIONE ESECUZIONE
Opposizione atti esecutivi Intempestività Contestazione Inammissibilità dei motivi di ricorso
R.G.N. 13761/2023
COGNOME
Rep.
Ud. 26/3/2025
sul ricorso 13761-2023 proposto da:
Adunanza camerale
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante ‘ pro tempore ‘, domiciliata ‘ ex lege ‘ presso l’indirizzo di posta elettronica del proprio difensore come in atti, rappresentata e difesa dall’Avvocato NOME COGNOME
– ricorrente –
contro
NOME COGNOME domiciliato ‘ ex lege ‘ presso l’indirizzo di posta elettronica del proprio difensore come in atti , rappresentato e difeso d all’ Avvocato NOME COGNOME
– controricorrente –
nonché contro
RAGIONE_SOCIALE
– intimata –
Avverso la sentenza n. 28/2023, del Tribunale di depositata in data 02/01/2023;
udita la relazione della causa svolta nell ‘adunanza camerale 26/03/2025 dal Consigliere Dott. NOME COGNOME
Milano, del
FATTI DI CAUSA
La società RAGIONE_SOCIALE ricorre, sulla base di due motivi, per la cassazione della sentenza n. 28/23, del 2 gennaio 2023, del Tribunale di Milano, che ha dichiarato inammissibile, per tardività, l’opposizione ex art. 617 cod. proc. civ. da essa proposta in relazione alla procedura espropriativa mobiliare presso terzi (nella specie, Banco di Desio e della Brianza S.p.a.), intrapresa da NOME COGNOME disponendone pure la condanna, oltre che al pagamento delle spese di lite, anche ai sensi dell’art. 96 cod. proc. civ.
Riferisce, in punto di fatto, l’odierna ricorrente – per quanto qui di interesse – di aver previamente richiesto la riunione di più procedure esecutive presso terzi, tutte intraprese innanzi al Tribunale milanese da NOME COGNOME in forza del medesimo titolo giudiziale e per lo stesso credito, opponendosi, poi, al provvedimento di assegnazione emesso dal giudice dell’esecuzione per l’importo di € 22.053,88, in quanto il precetto recava l’intimazione a pagare la minor somma di € 14.702,59.
Respinta l’istanza di sospensione, instaurata la fase di merito del giudizio ex art. 617 cod. proc. civ., l’esito della stessa consisteva nella declaratoria di inammissibilità dell’opposizione, in ragione della sua intempestività. A tale conclusione l’adit o giudicante perveniva sul rilievo che, fissato dal giudice dell’esecuzione nel 31 ottobre 2021 il termine per l’instaurazione del giudizio di merito, la causa risultava introdotta con atto di
citazione – e non con ricorso, come avrebbe richiesto la natura del credito azionato, assoggettato alla disciplina propria del rito lavoristico – notificato in data 29 ottobre 2021, ma iscritto a ruolo solo il successivo 8 novembre.
Avverso la sentenza del Tribunale ambrosiano ha proposto ricorso per cassazione la società RAGIONE_SOCIALE sulla base – come detto di due motivi.
3.1. Il primo motivo denuncia – ex art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. – violazione o falsa applicazione degli artt. 409, 617 e 618 cod. proc. civ.
Il giudice dell’opposizione avrebbe errato nel ritenere l’iscrizione a ruolo avvenuta oltre il termine del 31 ottobre 2021 (prorogato ‘ ex lege ‘ – essendo quel giorno una domenica – al 2 novembre 2021, dato che il 1° novembre ricorre la festa di Ognissanti , donde l’applicazione degli artt. 1 e 2 della legge 27 maggio 1949, n. 260 ). Risulterebbe, infatti, ‘ per tabulas ‘, che la data dell’8 novembre ‘non era stata quella dell’iscrizione al Ruolo del giudizio di merito ma solo quella in cui la Cancelleria aveva materialmente lavorato detta iscrizione’, risalente al precedente 2 novembre.
In tal senso deporrebbe, infatti ‘non solo l’estratto SICID del giudizio’, ma anche ‘la ricevuta pec di iscrizione al Ruolo’.
3.2. Il secondo motivo denuncia – ex art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. – violazione o falsa applicazione degli artt. 96 e 91 cod. proc. civ.
Lamenta la ricorrente che ‘dalla lettura della sentenza gravata’ non emergerebbe ‘una specifica motivazione sulla dedotta infondatezza di tutti i motivi di opposizione spiegati’ da essa Recir, condizione ritenuta indefettibile perché potesse
pronunciarsi la condanna ex art. 96 cod. proc. civ., giacché essa può essere comminata solo a carico di chi abbia ‘agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave’ e in presenza di un ‘danno concreto subito dalla controparte’.
Nella fattispecie in esame, per contro, ‘il mero e generico richiamo all’infondatezza del solo motivo «sull’errata assegnazione di somme non precettate» ed il riferimento alla tardività dell’introduzione del giudizio di merito’ risultano – ad avviso della ricorrente ‘motivazioni connesse all’esito della lite’, come tali solo ‘in grado di giustificare la condanna ex art. 91 cod. proc. civ. del soccombente ma non già quella ex art. 96 cod. proc. civ., mancando ogni riferimento alla condotta dolosa o colposa del ricorrente nonché al concreto pregiudizio sofferto dal convenuto’.
Ha resistito all’avversaria impugnazione , con controricorso, il COGNOME chiedendo che la stessa sia dichiarata inammissibile o, comunque, rigettata, non senza previamente formulare eccezione di improcedibilità del ricorso, ex art. 369, comma 2, n. 4), cod. proc. civ., per omesso deposito dei documenti sui quali esso si fonda.
5. È rimasto solo intimato il Banco di Desio e della Brianza.
In relazione al presente ricorso veniva formulata proposta di definizione accelerata, ex art. 380bis , comma 1, cod. proc. civ, nel senso della sua infondatezza, così motivata:
‘ Il ricorso presenta evidenti profili di infondatezza.
Per quanto concerne il tema della tardiva introduzione del giudizio di merito dell’opposizione, la data di deposito avrebbe dovuto essere dimostrata non già con parziali «schermate» poco attendibili, o con messaggi pec privi di inequivoco riferimento al
giudizio di che trattasi, ma con idonea attestazione di cancelleria, evidentemente non prodotta.
Quanto alla questione della condanna ex art. 96 c.p.c., la stessa appare più che giustificata, giacché l’opposizione è stata proposta senza affatto confrontarsi con il tenore anche testuale dell’ordinanza di assegnazione, ove era esplicitamente previsto ch e, all’esito dei pagamenti dovuti al pignorante (come da specifici criteri indicati), l’eventuale supero avrebbe dovuto essere restituito all’esecutato’.
Comunicata tale proposta alla ricorrente, essa ha richiesto la decisione del Collegio ai sensi del comma 2 del medesimo articolo, sicché la trattazione è stata fissata ai sensi dell’art. 380 -bis .1 cod. proc. civ.
La ricorrente e il controricorrente hanno depositato memoria, la prima allegando al proprio scritto una certificazione della cancelleria del Tribunale di Milano, attestante l’avvenuta iscrizione a ruolo del giudizio di opposizione ex art. 617 cod. proc. civ. in data 2 novembre 2021.
Il Collegio si è riservato il deposito nei successivi sessanta giorni.
RAGIONI DELLA DECISIONE
In via preliminare, deve rilevarsi l’inammissibilità del deposito – che si afferma compiuto ai sensi dell’art. 372 c od. proc. civ. della certificazione di cancelleria, attestante l’avvenuta iscrizione a ruolo del giudizio di opposizione ex art. 617 cod. proc. civ. in data 2 novembre 2021.
La suddetta certificazione, infatti, attiene al merito della proposta impugnazione (benché relativo, a sua volta, alla
definizione in rito – e, segnatamente, in punto di ammissibilità della domanda originaria), e non già alla sua ammissibilità, donde la necessità di dare seguito al principio secondo cui, nel giudizio di legittimità, ‘possono essere prodotti, dopo la scadenza del termine di cui all’art. 369 cod. proc. civ. e ai sensi dell’art. 372 cod. proc. civ ., solo i documenti che attengono all’ammissibilità del ricorso e non anche quelli concernenti l’allegata fondatezza del medesimo’ (tra le molte, Cass. Sez. 3, ord. 26 maggio 2020, n. 9685, Rv. 657689-01).
Ciò premesso, il ricorso è inammissibile, in ciascuno dei motivi in cui si articola.
10.1. Quanto, infatti, al primo motivo, nell’impossibilità – per le ragioni già illustrate – di prendere visione della suddetta certificazione di cancelleria, non può che ribadirsi quanto rilevato nella citata proposta di definizione accelerata, ovvero la non idoneità dei soli rilevanti documenti, cioè quelli ‘ ab origine ‘ allegati al ricorso, al fine di dimostrare la tempestività della proposta opposizione, trattandosi di ‘parziali «schermate» poco attendibili’, o di ‘messaggi pec privi di inequivoco riferi mento al giudizio di che trattasi’.
D’altra parte, i documenti sui quali si fonda il primo motivo della proposta impugnazione (e cioè, ‘l’estratto SICID del giudizio’, e ‘la ricevuta pec di iscrizione al Ruolo’) non sono ‘localizzati’ nel fascicolo di parte.
Di qui la necessità di dare ulteriore applicazione – non essendovi ragione per discostarsene – al principio secondo cui, nel giudizio innanzi a questa Corte, ‘ove vengano in rilievo atti processuali ovvero documenti o prove orali la cui valutazione debba essere fatta ai fini dello scrutinio di un vizio di violazione di legge, ex art. 360 cod. proc. civ., n. 3, di carenze motivazionali,
ex art. 360 cod. proc. civ., n. 5, o anche di un « error in procedendo », è necessario non solo che il contenuto dell’atto o della prova orale o documentale sia riprodotto in ricorso, ma anche che ne venga indicata l’esatta allocazione nel fascicolo d’ufficio o in quello di parte, rispettivamente acquisito o prodotto in sede di giudizio di legittimità, senza che possa attribuirsi rilievo al fatto che nell’indice si indicano come allegati i fascicoli di parte di primo e secondo grado’ (così, in motivazione, tra molte altre, Cass. Sez. Lav., ord. 9 giugno 2020, n. 10992, Rv. 657926-01).
D’altra parte, la necessità che si provveda non solo alla ‘puntuale indicazione’ del contenuto del documento o atto su cui si fonda il ricorso, ma che sia pure ‘specificamente segnalata la loro presenza negli atti del giudizio di merito’, è stata ribadita anche dalle Sezioni Unite di questa (cfr. Cass. Sez. Un, ord. 18 marzo 2022, n. 8950, Rv. 664409-01), e ciò, pur nell’interpretazione ‘non formalistica’ dei requisiti di ammissibilità e procedibilità del ricorso per cassazione che – in base al testé citato arresto delle Sezioni Unite s’impone alla luce della sentenza della Corte EDU Succi e altri c. Italia, del 28 ottobre 2021.
10.2. Quanto, invece, al secondo motivo, deve qui ribadirsi che ‘la responsabilità aggravata, in tutte le sue ipotesi, involge una peculiare ed approfondita valutazione della complessiva condotta della parte a cui carico è richiesta’ (Cass. Sez. 6 -3, ord. 17 dicembre 2018, n. 32584, Rv. 652288-01), secondo un accertamento discrezionale che ‘rientra nei compiti del giudice del merito e non è censurabile in sede di legittimità, se adeguatamente motivato’ (da ultimo, Cass. Sez. 6 -2, ord. 4 marzo 2022, n. 7222, Rv. 664188-01).
Nella specie, come sottolineato nella già richiamata proposta di definizione accelerata, la condanna ‘appare più che giustificata,
giacché l’opposizione è stata proposta senza affatto confrontarsi con il tenore anche testuale dell’ordinanza di assegnazione, ove era esplicitamente previsto che, all’esito dei pagamenti dovuti al pignorante (come da specifici criteri indicati) l’eventual e supero avrebbe dovuto essere restituito all’esecutato’ . Si tratta di una motivazione adeguata e congrua: e, in quanto tale, non utilmente censurabile nella presente sede di legittimità.
Le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
Inoltre, essendo stato il presente giudizio definito conformemente alla proposta ex art. 380bis cod. proc. civ., trovano applicazione le previsioni di cui ai commi 3 e 4 dell ‘ art. 96 cod. proc. civ.
Va, pertanto, disposta – ai sensi della prima delle due previsioni normative testé richiamate -la condanna della ricorrente al pagamento della somma di €. 3.100,00 in favore di NOME COGNOME, somma determinata in misura corrispondente a quella delle spese processuali.
In forza, invece, di quanto stabilito dalla seconda delle due citate previsioni normative, va, altresì, disposta la condanna della ricorrente al pagamento di un ‘ ulteriore somma di denaro alla Cassa delle ammende, somma che si reputa equo fissare, nella specie, nella misura massima di legge, pari a € 5.000,00.
A carico della ricorrente, stante la declaratoria di inammissibilità del ricorso, sussiste l’obbligo di versare, al competente ufficio di merito, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto secondo un accertamento spettante all’ammin istrazione giudiziaria (Cass. Sez. Un., sent. 20
febbraio 2020, n. 4315, Rv. 65719801), ai sensi dell’art. 13, comma 1quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
P. Q. M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso, condannando la società RAGIONE_SOCIALE a rifondere, a NOME COGNOME le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate in € 3.1 00,00, più € 200,00 per esborsi, oltre spese forfetarie nella misura del 15% ed accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 96, commi 3 e 4, cod. proc. civ., condanna la società RAGIONE_SOCIALE al pagamento della somma di €. 3.100,00 in favore di NOME COGNOME nonché di una ulteriore somma di €. 5.000,00, in favore della Cassa delle ammende
Ai sensi dell ‘ art. 13, comma 1quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente, al competente ufficio di merito, dell ‘ ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, all’esito dell’adunanza camerale della