Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 3430 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3   Num. 3430  Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 06/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 17775/2022 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, rappresentata e difesa dall ‘ avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
– ricorrente –
contro
NOME,  rappresentata  e  difesa dall ‘ avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE)
– controricorrente –
avverso  la  SENTENZA  del  TRIBUNALE  di  COSENZA  n.  705/2022 depositata il 14/04/2022.
Udita la relazione svolta, nella camera di consiglio del 12/12/2023, dal Consigliere relatore NOME COGNOME
Rilevato che
NOME COGNOME propose, dinanzi al Tribunale di Cosenza, opposizione agli atti esecutivi avverso il pignoramento presso terzi, notificatole a istanza di NOME COGNOME, deducendo l ‘ omessa notifica del titolo esecutivo in originale e la nullità di quella della copia del titolo e del precetto, siccome eseguita ai sensi dell ‘ art. 143 cod. proc. civ. pur in assenza dei relativi presupposti, nonché l ‘ assenza, nel precetto, dell ‘ avvertimento previsto dall ‘ art. 480, comma 2, cod. proc. civ., come novellato dal d.l. n. 83 del 27/06/2015, conv. in l. n. 132 del 6/08/2015;
il  giudice dell ‘ esecuzione, ritenendo validamente eseguite tutte le  notifiche,  rigettava  l ‘ istanza  di  sospensione  dell ‘ esecuzione  ed assegnava il termine per l ‘ introduzione del giudizio di merito;
a conclusione del giudizio il Tribunale affermava che, versandosi  in  ipotesi  di  nullità,  e  non  anche  inesistenza,  della notifica  del  titolo  e  del  precetto,  l ‘ eventuale  sussistenza  del  vizio dedotto  dalla  opponente  rimaneva  comunque  sanato  dalla  stessa proposizione dell ‘ opposizione, rigettando l ‘ opposizione;
avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione la COGNOME, lamentando che le distinte censure sulla notifica alla parte, solo in copia, del titolo esecutivo e sulla nullità di quella del precetto, erano state travisate e considerate unitariamente, ribadendo ancora una volta che quella del titolo era stata fatta al procuratore e non alla parte personalmente, se non mediante semplice fotocopia allegata al precetto, mentre quella del precetto era nulla siccome eseguita ai sensi dell ‘ art. 143 cod. proc. civ., senza che ne sussistessero i presupposti;
evidenziava l ‘ impossibilità di sanatoria del difetto di notifica del precetto, se non attraverso la prova della effettiva conoscenza dello
R.g. n. 17775 del 2022 Ad. 12/12/2023; est. C. COGNOME
stesso in tempo utile per prevenire l ‘ esecuzione del titolo, invocando, ed ottenendo per tale ultimo motivo, la cassazione con rinvio della decisione del Tribunale;
questa Corte (con ordinanza n. 19120 del 15/09/2020), accoglieva il ricorso e, disponendo il rinvio, demandava al Tribunale la verifica della regolarità di quelle medesime notifiche;
il Tribunale di Cosenza, quale giudice di rinvio, con sentenza n. 705  del  14/04/2022,  ha  ritenuto  valida  la  notifica del titolo esecutivo e del precetto effettuato ai sensi dell ‘ art. 143 cod. proc. civ., negando i termini di cui all ‘ art. 183, comma 6, cod. proc. civ. per la natura documentale della causa e rilevando la validità della notifica  eseguita  a  mani  proprie  della  destinataria,  rinvenuta  sul luogo di lavoro, e ha rigettato l ‘ opposizione agli atti esecutivi;
avverso  la  sentenza  del  Tribunale  di  Cosenza  propone  ricorso per cassazione, affidato a due motivi, NOME COGNOME;
risponde con controricorso NOME COGNOME;
per l ‘ adunanza camerale del 12/12/2023, alla quale il ricorso è stato trattenuto per la decisone, entrambe le pari hanno depositato memoria.
Considerato che
i motivi del ricorso sono i seguenti:
I) violazione e falsa applicazione, ai sensi dell ‘ art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., dell ‘ art. 183, comma 6, cod. proc. civ., per l ‘ illegittimo diniego dei termini per il deposito di memorie istruttorie, anche in relazione alla domanda di restituzione, consentita in sede di rinvio;
II), violazione e falsa applicazione,  ai sensi dell ‘ art.  360, comma  1,  n.  3  cod.  proc.  civ.,  dell ‘ art.  143  cod.  proc.  civ.,  per essere non veritiera la circostanza relativa al luogo di notificazione, in quanto le successive notifiche erano andate a buon fine e non vi
era sanatoria se impedita in concreto la prevenzione del pignoramento;
preliminarmente,  il  Collegio  ritiene  che  occorre  procedere  alla verifica di ammissibilità del ricorso;
il terzo pignorato, invero, non risulta in alcun modo identificato, o comunque identificabile in atti di causa;
questa Corte ha affermato (Cass. n. 31389 del 10/11/2023; Cass. n. 26562 del 14/09/2023 Rv. 668669 -01 e, in precedenza, Cass. n. 11268 del 12/06/2020 Rv. 658143 – 01) che, in materia di opposizioni esecutive, il ricorso per cassazione carente dell ‘ esatta indicazione dei litisconsorti necessari è inammissibile, ai sensi dell ‘ art. 366, comma 1, n. 1, cod. proc. civ.: non è possibile, nonostante la violazione dell ‘ art. 102 cod. proc. civ., rimettere l ‘ intera causa al giudice di primo grado al fine di procedere a contraddittorio integro a causa dell ‘ assoluta incertezza dell ‘ identità dei litisconsorti stessi, trattandosi di requisito di contenuto-forma che deve essere assolto necessariamente con il ricorso e non può essere ricavato da altre fonti;
il  terzo  pignorato,  nella  specie,  ha  pacificamente  posizione  di litisconsorte necessario (Cass. n. 13533  del 18/05/2021  Rv. 661412 -01 e successive conformi);
il  ricorso  deve,  pertanto,  essere  dichiarato  inammissibile  per mancata indicazione e comunque mancata identificabilità del terzo pignorato;
le spese  di lite di questa  fase di legittimità  seguono  la soccombenza della ricorrente e, tenuto conto dell ‘ attività processuale  espletata,  in  relazione  al  valore  della  controversia, sono liquidate come da dispositivo;
la decisione di inammissibilità dell ‘ impugnazione comporta che deve darsi atto, ai sensi dell ‘ art. 13, comma 1 quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall ‘ art. 1, comma 17, della legge n. 228 del
2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell ‘ ulteriore importo a titolo di  contributo  unificato  pari  a  quello  per  il  ricorso,  a  norma  del comma 1 bis , dello stesso articolo 13, se dovuto;
il  deposito  della  motivazione  è  fissato  nel  termine  di  cui  al secondo comma dell ‘ art. 380 bis 1 cod. proc. civ.;
p. q. m.
la Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.800,00 per compensi, oltre  alle  spese  forfettarie  nella  misura  del  15  per  cento,  agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.
Ai  sensi  dell ‘ art.  13  comma 1 quater del  d.P.R.  n.  115  del  2002, inserito dall ‘ art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell ‘ ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1 -bis , dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così  deciso  in  Roma,  nella  camera  di  consiglio  della  Corte  di