Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 2639 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2   Num. 2639  Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 29/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso 23854 -2021 proposto da:
COGNOME  NOME,  elettivamente  domiciliato  in  San  Gregorio d’Ippona ,  presso  lo  studio  dell’AVV_NOTAIO  dal  quale  è rappresentato  e  difeso, giusta procura  in calce al ricorso,  con indicazione de ll’ indirizzo pec;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato  in  Roma,  INDIRIZZO,  rappresentato  e  difeso dall’RAGIONE_SOCIALE ope legis ;
– controricorrente –
 avverso  il  decreto  cronol.  n.  749/2021  della  CORTE  D’APPELLO  di CATANZARO, reso in data 22/2/2021;
udita la relazione della causa  svolta nella camera  di  consiglio del l’11 /7/2023 dal consigliere COGNOME;
vista la memoria del ricorrente;
rilevato che:
-con ricorso del 22/02/2020 NOME  COGNOME chiese l’indennizzo per irragionevole durata di un procedimento civile svoltosi davanti  al  Tribunale  di  Vibo  Valentia  e  conclusosi  con  ordinanza  di cancellazione  della  causa  dal  ruolo, dichiarativa  dell’estinzione  del giudizio per inattività delle parti;
i l Consigliere delegato rigettò il ricorso e la Corte d’appello di Catanzaro rigettò l’opposizione, ritenendo operante la presunzione ex 2 comma 2 sexies l. 89/2001;
avverso il decreto di rigetto, COGNOME ha proposto ricorso per cassazione, per tre motivi a cui il RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso, eccependo l’inammissibilità dell’impugnazione; considerato che:
-preliminarmente deve rilevarsi l’inammissibilità della memoria del  ricorrente,  in  quanto  pervenuta  soltanto  in  data  10/7/2023,  in violazione del termine prescritto dall’art. 380 bis 1 cod. proc. civ.;
inammissibile è altresì il ricorso, perché i tre motivi sono stati soltanto indicati come «A) violazione della legge n. 89/01; B) violazione degli art. 633 e ss c.p.c.; C) omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione della controversia» (così testualmente), a conclusione di una esposizione dei fatti di causa, di principi di diritto disciplinanti la materia e di trascrizione di un precedente decreto della stessa Corte di Catanzaro, senza alcuna indicazione di una delle ipotesi del comma I dell’art. 360 cod. proc. civ. e senza alcuna specifica argomentazione né indicazione delle norme violate;
 questa Corte ha più volte ribadito che il giudizio di cassazione è  un  giudizio  a  critica  vincolata,  delimitato  dai  motivi  di  ricorso  che
assumono una funzione identificativa condizionata dalla loro formulazione tecnica con riferimento alle ipotesi tassative formalizzate dal codice di rito; conseguentemente, il motivo del ricorso deve necessariamente possedere i caratteri della tassatività e della specificità ed esige una precisa enunciazione, di modo che il vizio denunciato rientri nelle categorie logiche previste dall’art. 360 cod. proc. civ., sicché è inammissibile la critica generica della sentenza impugnata, formulata con un unico motivo sotto una molteplicità di profili tra loro confusi e inestricabilmente combinati, non collegabili ad alcuna delle fattispecie di vizio enucleate dal codice di rito (Cass. Sez. 6 – 2, n. 11603 del 14/05/2018; Sez. 6 – 5, n. 19959 del 22/09/2014);
– secondo il principio di soccombenza, al ricorrente deve essere imposto, in favore del RAGIONE_SOCIALE, l’onere di rimborso delle spese della presente  fase  di  legittimità,  liquidate  in  riferimento  al  valore  della causa.
P.Q.M.
La Corte dichiara  inammissibile  il  ricorso;  condanna  NOME COGNOME al pagamento, in favore del RAGIONE_SOCIALE della Giustizia, delle spese  del  giudizio  di  legittimità,  che  liquida  in  Euro  2.500,00  per compensi, oltre spese prenotate a debito.
Così  deciso  in  Roma,  nella  camera  di  consiglio  della  seconda