Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 36573 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 3 Num. 36573 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 30/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso n. 18292/2021 R.G. proposto da:
NOME NOME, rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME;
contro
COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME;
-controricorrente – avverso la sentenza n. 1022/2021 della CORTE D’APPELLO di PALERMO, depositata il 21/6/2021;
-ricorrente –
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/11/2023 dal Consigliere NOME COGNOME:
Rilevato che:
NOME COGNOME, per quanto qui interessa, conveniva davanti al Tribunale di Palermo NOME COGNOME per ottenerne il risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, che gli avrebbe causato inviando una e-mail a un sostituto della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palermo, tale NOME COGNOME, con la quale, su richiesta del proprio assistito NOME COGNOME parte civile in un procedimento penale a carico del COGNOME, lo aveva informato del deposito nel procedimento penale, da parte appunto del COGNOME, di una memoria difensiva che avrebbe contenuto affermazioni eccedenti le esigenze di difesa, ritenute diffamatorie e calunniose sia nei confronti del COGNOME sia nei confronti dello stesso COGNOME. Il convenuto si costituiva resistendo.
Con sentenza del 19 maggio 2016 il Tribunale rigettava ogni domanda attorea.
Il COGNOME proponeva appello, cui resisteva controparte e che la Corte d’appello di Palermo rigettava.
Il NOME ha presentato ricorso, da cui si è difeso COGNOME con controricorso; entrambi hanno depositato memoria.
Considerato che:
1. Il ricorso è palesemente inammissibile.
Invero, m anca del tutto ‘l’esposizione sommaria dei fatti di causa’ – come esige nel testo applicabile ratione temporis l’articolo 366, primo comma, n.3 c.p.c. – e l’esposizione dei motivi in effetti sembra prendere le mosse dall’inizio del ricorso, ma è così confusa da non consentire di individuarli pienamente nel loro contenuto.
Neppure la numerazione dei motivi è comprensibile: si veda per esempio a pagina 5, dove si afferma che ‘il secondo motivo assorbe il terzo il quarto motivo
denuncia ecc. ‘, per poi annunciare a pagina 10 una ‘seconda censura’ e di qui passare, a pagina 14, a una ‘quarta censura’, omettendo quindi la terza censura, che logicamente avrebbe dovuto sussistere.
A ciò si aggiunga che in buona parte gli argomenti, – per quanto, si ripete insufficientemente, sia percepibile dalla esposizione confusa – costituiscono asserti direttamente fattuali.
In una siffatta forma del ricorso questo si arresta immediatamente nella inammissibilità, per cui non può considerarsi la questione di illegittimità costituzionale che è (parzialmente) percepibile in quello che potrebbe essere il primo motivo (pagina 4s.), essendo, a tacer d’altro, presentata in un ricorso appunto inammissibile ai sensi dell’articolo 366, primo comma, n.3 c.p.c.
In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna a rifondere le spese processuali al controricorrente, liquidate come da dispositivo.
Seguendo l’insegnamento di S.U. 20 febbraio 2020 n. 4315 si dà atto, ai sensi dell’articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente a rifondere al controricorrente le spese processuali, liquidate in un totale di € 4250.
Ai sensi dell’articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma il 21 novembre 2023