Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 31350 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 31350 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 01/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 18765/2023 R.G.
proposto da
NOME COGNOME, rappresentato e difeso dall ‘ AVV_NOTAIO (C.F. CODICE_FISCALE), con domicilio digitale ex lege – ricorrente – contro
ASSESSORATO REGIONALE DELL ‘ RAGIONE_SOCIALE DELLA RAGIONE_SOCIALE DELLA REGIONE RAGIONE_SOCIALENA, rappresentato e difeso ex lege dall ‘ Avvocatura Generale RAGIONE_SOCIALEo Stato (C.F. 80224030587), con domicilio digitale ex lege – controricorrente – e contro
RAGIONE_SOCIALE
– intimati –
avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte d ‘ appello di Palermo n. 1194 del 21/6/2023; udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALE ‘ 8/10/2025 dal AVV_NOTAIO; lette le memorie RAGIONE_SOCIALEe parti;
RILEVATO CHE:
–NOME COGNOME proponeva opposizione avverso l ‘ ingiunzione ex artt. 2 e ss. r.d. n. 639 del 1910 con la quale la RAGIONE_SOCIALE aveva ingiunto al medesimo COGNOME il pagamento RAGIONE_SOCIALEa somma di Euro 9.296.224,18, in esito alla sentenza di condanna emessa nei suoi confronti dal Tribunale penale di Palermo; l ‘ opponente affermava l ‘ inesistenza del titolo e l ‘ inammissibilità del ricorso all ‘ ingiunzione fiscale;
-l ‘ RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, costituitosi in giudizio, chiedeva il rigetto RAGIONE_SOCIALE ‘ opposizione e, in subordine, spiegava domanda riconvenzionale per il pagamento RAGIONE_SOCIALEa somma predetta;
-veniva riunita la causa di opposizione alle cartelle di pagamento emesse da RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE) a carico di NOME COGNOME e NOME COGNOME, aventi ad oggetto le stesse somme RAGIONE_SOCIALE ‘ ingiunzione fiscale;
-il Tribunale di Palermo, con la sentenza n. 408 del 25/1/2017, revocava l ‘ ingiunzione di pagamento, annullava le cartelle di pagamento e, in accoglimento RAGIONE_SOCIALEa domanda riconvenzionale, condannava NOME COGNOME al pagamento di Euro 9.296.224,18 e regolava le spese di lite;
-proponeva appello NOME COGNOME, chiedendo la riforma RAGIONE_SOCIALEa decisione di primo grado; si costituivano nel secondo grado l ‘ RAGIONE_SOCIALE, mentre restava contumace NOME COGNOME;
-la Corte d ‘ appello di Palermo, con la sentenza n. 1194 del 21/6/2023, respingeva l ‘ impugnazione e confermava la pronuncia di primo grado;
-avverso la predetta sentenza, NOME COGNOME proponeva ricorso per cassazione, fondato su quattro motivi;
-resisteva con controricorso l ‘ RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE;
-gli intimati NOME COGNOME e RAGIONE_SOCIALE non svolgevano difese nel giudizio di legittimità;
-il ricorrente depositava memoria ex art. 380bis .1 c.p.c.;
-all ‘ esito RAGIONE_SOCIALEa camera di consiglio RAGIONE_SOCIALE ‘ 8/10/2025, il Collegio si riservava il deposito RAGIONE_SOCIALE ‘ ordinanza nei successivi sessanta giorni, a norma RAGIONE_SOCIALE ‘ art. 380bis .1, comma 2, c.p.c.;
CONSIDERATO CHE:
-preliminarmente va respinta l ‘ istanza di rinvio presentata dal ricorrente; detta istanza -motivata dalla pendenza di revocazione avverso la sentenza che è oggetto del ricorso per cassazione -non può essere accolta, sia perché i due mezzi di impugnazione sono tra loro autonomi e, dunque, non si prospetta la necessità di attendere l ‘ esito del giudizio pendente innanzi alla Corte d ‘ appello (né consta che, ad oggi, questa si sia pronunciata, determinando la cessazione RAGIONE_SOCIALEa materia del contendere), sia perché le esigenze di celerità del giudizio di legittimità escludono, anche sotto il profilo RAGIONE_SOCIALE ‘ opportunità, la possibilità di ritardare la decisione, sia infine perché risultano apprestati dall’ordinamento processuale idonei strumenti di raccordo in caso di interazione RAGIONE_SOCIALEa pronuncia qui a rendersi con quella auspicata da parte ricorrente in sede di revocazione;
-non occorre illustrare ed esaminare i singoli motivi perché il ricorso, complessivamente considerato, è inammissibile per violazione RAGIONE_SOCIALE ‘ art. 366, comma 1, nn. 3 e 4 e 6, c.p.c.;
-infatti, tutte le censure si articolano in critiche alla sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte d ‘ appello, che è riportata solo parzialmente e in modo tale da non consentire un ‘ adeguata comprensione del decisum , mentre proprio il contenuto RAGIONE_SOCIALE ‘ accertamento penale, stando a quanto indicato dalla controricorrente, è stato almeno in parte dedotto in corso di causa, sicché sarebbe stato onere RAGIONE_SOCIALE ‘ odierno ricorrente illustrarlo in maniera idonea e coerente;
-quanto alle critiche, si sostiene che la Corte di merito avrebbe considerato elementi asseritamente non introdotti in appello da alcuna RAGIONE_SOCIALEe parti, ma il ricorrente omette di chiarire se dette circostanze o documenti fossero stati allegati nelle difese RAGIONE_SOCIALEe controparti (i cui atti non sono stati per nulla riportati) o prodotti in primo grado; in particolare, RAGIONE_SOCIALEe sentenze emesse in sede penale (sul cui contenuto si basano alcuni motivi) non risulta che un minimo e del tutto carente riassunto;
-manca, in definitiva, una sufficiente illustrazione del fatto processuale ( petitum e causa petendi RAGIONE_SOCIALEa riconvenzionale, difese RAGIONE_SOCIALEe parti, prove e documenti forniti, motivazioni RAGIONE_SOCIALEe sentenze di merito) e dei documenti sui quali il ricorso si fonda (in particolare, l ‘ accertamento compiuto in sede penale; ma anche le modalità di acquisizione, pure solo in primo grado, dei relativi e decisivi elementi);
-quale conseguenza di siffatte gravi ed inemendabili lacune, tutti i motivi peccano di genericità, posto che richiamano copiosa giurisprudenza di legittimità senza, però, calarla nel caso de quo e senza confrontarsi con le decisioni dei giudici di merito;
-tanto esime dall’approfondimento dei dubbi di ammissibilità di doglianze articolate nella contestazione non già del contenuto, ma RAGIONE_SOCIALEa stessa sussistenza agli atti RAGIONE_SOCIALEa sentenza penale posta a base RAGIONE_SOCIALEa decisione: ciò che potrebbe configurarle come incentrate su di un errore revocatorio;
-in conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile e ne consegue la condanna del ricorrente a rifondere all ‘ Amministrazione controricorrente le spese del giudizio di legittimità, liquidate, secondo i parametri normativi per l’ingente valore RAGIONE_SOCIALEa controversia , nella misura indicata nel dispositivo;
-va dato atto, infine, RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente ed al competente ufficio di merito, ai sensi RAGIONE_SOCIALE ‘ art. 13, comma 1quater , D.P.R. n. 115 del 2002, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma del comma 1bis RAGIONE_SOCIALEo stesso art. 13;
p. q. m.
la Corte dichiara inammissibile il ricorso;
condanna il ricorrente a rifondere al controricorrente le spese di questo giudizio, liquidate in Euro 40.000,00 per compensi, oltre a spese eventualmente prenotate a debito;
ai sensi RAGIONE_SOCIALE ‘ art. 13, comma 1quater , del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente ed al competente ufficio di merito, RAGIONE_SOCIALE ‘ ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per il ricorso, qualora dovuto, a norma del comma 1bis RAGIONE_SOCIALEo stesso articolo 13.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALEa Terza Sezione Civile, in data 8 ottobre 2025.
Il Presidente (NOME COGNOME)