ORDINANZA CORTE DI APPELLO DI ROMA – N. R.G. 00000578-3 2025 DEPOSITO MINUTA 05 08 2025 PUBBLICAZIONE 06 08 2025
-SEZIONE FERIALE –
riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
dott. NOME COGNOME Presidente
dott. NOME COGNOME Consigliere relatore
dott. NOME COGNOME Consigliere
ha deliberato la seguente
ORDINANZA
Riservata all’udienza del 5 agosto 2025, nella causa in epigrafe indicata,
tra
Avvocato NOME COGNOMEC.F. , rappresentato e difeso in C.F.
proprio ex art. 86 c.p.c., come in atti;
– appellante –
e
(C.F.
), con Avv. NOME COGNOME come in atti;
– appellata –
e
(C.F. ), con Avv. Prof. NOME COGNOME come in atti; C.F.
-terzo intervenuto –
C.F.
Letto il ricorso presentato da parte appellante in data 22.07.2025;
Considerato che l’appellante ha formulato istanza -ex artt. 283 e 351 -di sospensiva dell’esecutività della sentenza del Tribunale ordinario di Roma resa a definizione del giudizio r.g. n. 18894/2020, pubblicata in data 08.01.2025 (giudice dott.ssa NOME COGNOME;
Rilevato che il Tribunale di Roma, nella sentenza impugnata, ha così disposto:
‘• Respinge le domande proposte da parte attrice NOME COGNOME verso
condanna NOME COGNOME COGNOME al pagamento delle spese di giudizio in favore della convenuta nella misura di € 20.000,00 per compensi oltre al 15% a titolo di spese generali, IVA e CPA come per legge.’;
Considerato che il difensore dell’appellante ha chiesto la sospensione dell’esecuzione provvisoria della sentenza impugnata, riportandosi, per quanto riguarda il fumus , alle argomentazioni svolte nei motivi d’appello e quanto al periculum deducendo la ‘oggettiva difficoltà di far fronte al
pagamento immediato della somma di circa 30.000 euro’;
Rilevato che il terzo intervenuto si è associato alle richieste dell’appellante;
Considerato che si è costituita nel giudizio di appello resistendo alle domande dell’appellante ed eccependo l ‘inammissibilità dell’istanza di sospensione o, comunque, la sua infondatezza;
Rilevato che l’atto d’appello è stato notificato successivamente al 28 -02-2023, con la conseguenza che trova applicazione l’art. 283 c.p.c. nella nuova formulazione introdotta dall’art. 3, comma 22, del d.lgs. 10-10-2022, n. 149, applicabile a tutte le impugnazioni proposte successivamente alla suddetta data, ai sensi dell’art. 35, commi 1 e 4, del d.lgs. n. 149 citato;
Considerato che, con ordinanze del 03.04.2025 e del 10.07.2025, la Corte d’Appello ha già rigettato precedenti istanze di inibitoria;
Rilevato che il novellato articolo 283 cpc al comma II° prevede che ‘ L’istanza di cui al primo comma può essere proposta o riproposta nel corso del giudizio di appello se si verificano mutamenti nelle circostanze, che devono essere specificamente indicati nel ricorso, a pena di inammissibilità’;
Ritenuto che la riproposizione dell’istanza possa avvenire solo ove intervengano nuove circostanze di fatto che non erano esistenti al momento della proposizione dell’appello e che quindi non potevano essere esaminate in precedenza;
Rilevato che, nel caso in esame, non sono state indicate specificamente quali siano le nuove circostanze che possano giustificare la concessione dell’inibitoria tali non potendo considerarsi le azioni esecutive esperite nei confronti dell’appellante;
Considerato pertanto che l’istanza di inibitoria debba essere dichiarata inammissibile;
P.Q.M.
La Corte:
dichiara inammissibile l’istanza di sospensione dell’esecutività della sentenza impugnata.
Si comunichi.
Roma, 5 agosto 2025.
Il Presidente
NOME COGNOME