Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 155 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 3 Num. 155 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 04/01/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n.19247/2020 R.G., proposto da
NOME COGNOME ; rappresentato e difeso da se stesso; elettivamente domiciliato presso il suo AVV_NOTAIO in Roma, INDIRIZZO.
– ricorrente –
nei confronti di
NOME COGNOME e NOME COGNOME ; figli ed eredi di NOME COGNOME; elettivamente domiciliati in RomaINDIRIZZO INDIRIZZO, presso lo AVV_NOTAIO, che li rappresenta e difende, in virtù di procura in calce al controricorso;
– controricorrenti –
nonché di
NOME COGNOME , NOME COGNOME , NOME COGNOME , quali figli ed eredi di NOME COGNOME; NOME COGNOME e NOME COGNOME , figli ed eredi di NOME COGNOME, figlia premorta di NOME COGNOME;
– intimati – avverso la sentenza n. 2244/2020 AVV_NOTAIOa CORTE d’ APPELLO di ROMA, depositata il 7 maggio 2020;
udita la relazione AVV_NOTAIOa causa svolta nella camera di consiglio del 22/11/2022 dal Consigliere Relatore, NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Con sentenza depositata il 7 maggio 2020 la Corte d ‘ appello di Roma ha confermato la sentenza del Tribunale di Velletri che, nell ‘ ambito di un giudizio di accertamento AVV_NOTAIO ‘ obbligo del terzo introdotto, anteriormente alla riforma del 2012, da NOME COGNOME, aveva accertato l ‘ insussistenza AVV_NOTAIOa obbligazione del terzo pignorato, NOME COGNOME, nei confronti del debitore esecutato, NOME COGNOME, in ragione AVV_NOTAIOa pregressa estinzione del debito in data anteriore al pignoramento.
La Corte territoriale, adìta con appello del creditore procedente, NOME COGNOME, da un lato, ha dichiarato la sua impugnazione inammissibile in quanto generica e non rispondente ai requisiti « attualmente » previs ti dall’art.342 cod. proc. civ., ai sensi del quale, « per effetto AVV_NOTAIOa riforma del 2012 » (pag.5 AVV_NOTAIOa decisione, recante, peraltro, pagine non numerate), venendo in considerazione un mezzo di gravame a critica vincolata , l’ appellante sarebbe tenuto ad individuare, nella sentenza impugnata, la specifica violazione di legge o lo specifico errore nella ricostruzione del fatto, dimostrando la fondatezza AVV_NOTAIOe singole censure mosse alle singole statuizioni AVV_NOTAIOa gravata pronuncia; dall’altro lato , ha ritenuto la medesima impugnazione infondata, sul rilievo che risultasse provato il pagamento AVV_NOTAIOa somma di complessivi Euro 10.536,03, effettuato da NOME COGNOME in favore di NOME COGNOME prima del pignoramento.
La Corte territoriale ha quindi condannato l’appellante al rimborso AVV_NOTAIOe spese del grado in favore degli appellati costituiti, NOME COGNOME
C.C. 22.11.2022 N. R.G. 19247/2020 Pres. COGNOME Est. Spaziani
e NOME COGNOME, figlia ed erede di NOME COGNOME, liquidandole in Euro 5.532,00.
Avverso la sentenza AVV_NOTAIOa Corte romana propone ricorso per cassazione NOME COGNOME sulla base di due motivi.
Rispondono con controricorso NOME COGNOME ed NOME COGNOME, figli ed eredi di NOME COGNOME.
Non svolgono invece difese gli intimati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, eredi di NOME COGNOME.
La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi AVV_NOTAIO ‘ art. 380bis .1 cod. proc. civ..
Il Procuratore Generale non ha presentato conclusioni scritte.
Le parti non hanno depositato memorie.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo viene denunciata violazione AVV_NOTAIO‘art. 132, secondo comma, n.4, cod. proc. civ. per nullità AVV_NOTAIOa sentenza d ‘ appello, in quanto corredata da motivazione solo apparente.
Il motivo si articola in due distinte doglianze.
La prima doglianza concerne la declaratoria di inammissibilità AVV_NOTAIO‘appello: il ricorrente critica l’indebita applicazione AVV_NOTAIO‘art. 342 cod. proc. civ. nella formulazione introdotta dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, di conversione del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83; osserva, al riguardo, che tale novella si applica ai giudizi d ‘ appello introdotti dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore AVV_NOTAIOa citata legge di conversione, mentre, nel caso di specie, l’atto di citazione in appello era stato notificato il 29 febbraio 2012.
La seconda doglianza investe la decisione di rigetto AVV_NOTAIO‘impugnazione: il ricorrente deduce la totale mancanza o la mera apparenza AVV_NOTAIOa motivazione sul punto, in quanto il generico rilievo secondo cui risulterebbe provato il pagamento AVV_NOTAIOa somma di Euro 10.536,03, sarebbe stato formulato per relationem alla sentenza di
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primo grado, senza riesaminare le argomentazioni svolte dal primo giudice alla luce dei motivi d ‘ appello.
1.1. Questa seconda doglianza è inammissibile, mentre la prima è fondata.
Le Sezioni Unite di questa Corte hanno già in epoca ormai risalente statuito -e più volte successivamente ribadito -che, ove in una sentenza, dopo una statuizione di inammissibilità (o declinatoria di giurisdizione o di competenza), siano state impropriamente inserite argomentazioni sul merito AVV_NOTAIOa controversia, la parte soccombente non ha l ‘ onere né l ‘ interesse ad impugnarle, poiché tali ulteriori statuizioni sono state emesse dal giudice dopo essersi spogliato AVV_NOTAIOa ‘ potestas iudicandi ‘.
Pertanto, nell’ipotesi di gravame avverso la sentenza, le doglianze con le quali si pretenda un sindacato anche in ordine alla motivazione sul merito restano inammissibili, per difetto di interesse, mentre sono invece ammissibili quelle che investono la statuizione sulla questione pregiudiziale di rito, la pronuncia sulla quale ha privato di efficacia quella successiva sul merito, emessa dal giudice senza avere il potere di farlo (Cass., Sez. U., 20/02/2007, n. 3840; Cass., Sez. U., 17/06/2013, n. 15122; Cass., Sez. U., 01/02/2021, n. 2155).
Ciò posto, escluso che, nel caso di specie, la decisione di rigetto AVV_NOTAIO‘impugnazione emessa dal giudice spogliatosi AVV_NOTAIOa ‘ potestas iudicandi ‘ per avere previamente dichiarato l’inammissibilità AVV_NOTAIOa stessa -abbia prodotto effetti giuridici, deve ritenersi fondata la doglianza con la quale il ricorrente censura la statuizione pregiudiziale di rito.
È del tutto evidente, infatti, che la Corte di merito ha fatto applicazione di una disposizione processuale -l’art. 342 cod. proc. civ., nella formulazione introdotta dall’art. 54, comma 1, del decretolegge 22 giugno 2012, n. 83, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n.
134 -inapplicabile all’impugnazione che era stata chiamata a
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decidere, poiché, ai sensi del comma 2 del medesimo art. 54 del decreto-legge n. 83 del 2012, essa trova operatività con riguardo ai giudizi d ‘ appello introdotti dal trentesimo giorno successivo a quello AVV_NOTAIO‘entrata in vigore AVV_NOTAIOa legge di conversione (dunque, dal giorno 11 settembre 2012), mentre, nel caso di specie, non è controverso che l’appello sia stato introdotto con atto notificato nel febbrai o 2012.
Entro questi limiti, il primo motivo di ricorso deve dunque essere accolto per quanto di ragione.
Con il secondo motivo viene denunciata violazione AVV_NOTAIO‘art.91 cod. proc. civ. e del d.m. n. 53 ( recte :55) del 2014, per avere la sentenza impugnata erroneamente liquidato, a titolo di spese del giudizio d ‘ appello, la somma di Euro 5.532,00, oltre accessori, anziché la minor somma di Euro 1.830,00, oltre accessori.
2.1. Il motivo deve ritenersi assorbito alla luce del l’accoglimento, per quanto di ragione, AVV_NOTAIOa doglianza precedente, atteso che la cassazione AVV_NOTAIOa sentenza impugnata, in dipendenza di esso accoglimento, travolge pure ogni statuizione sulle spese, il cui regolamento dovrà essere rinnovato dal giudice del merito in considerazione AVV_NOTAIO ‘ esito finale AVV_NOTAIOa lite.
in definitiva, deve essere accolto, per quanto di ragione, il primo motivo del ricorso, con assorbimento del secondo. La sentenza impugnata deve essere cassata in relazione al motivo accolto con rinvio alla Corte d ‘ appello di Roma, in diversa composizione, la quale, avuto riguardo agli enunciati principi, valuterà l’ammissibilità AVV_NOTAIO‘appello alla luce AVV_NOTAIO‘art. 342 cod. proc. civ., nella formulazione antecedente alla novella introdotta dal decreto-legge n.83 del 2012 e, nell’ipotesi in cui lo avrà reputato ammissibile, rinnoverà il giudizio di merito sullo stesso, in dipendenza AVV_NOTAIO‘inefficacia AVV_NOTAIOa statuizione precedentemente resa.
Il giudice del rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità (art. 385, terzo comma, cod. proc. civ.).
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P. Q. M.
La Corte accoglie per quanto di ragione il primo motivo del ricorso e dichiara assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di appello di Roma, in