Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 1538 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 2 Num. 1538 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 19/01/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 17901/2020 R.G. proposto da: COGNOME NOME E COGNOME NOME, elettivamente domiciliati in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) rappresentati e difesi dagli avvocati COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrenti- contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE) rappresentato e difeso dagli avvocati COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
avverso SENTENZA di TRIBUNALE RAGIONE_SOCIALE n. 460/2020 depositata il 11/06/2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/11/2022 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Il Giudice di pace di Ravenna respinse l’opposizione di NOME NOME COGNOME nei confronti del verbale, con il quale la Polizia locale di Ravenna aveva rilevato la violazione dell’art. 142 comma 8° CdS, per aver circolato ad una velocità superiore a quella consentita.
A seguito di rituale impugnazione dei soccombenti, il Tribunale di Ravenna ha dichiarato inammissibile il gravame, ai sensi dell’art. 342 c.p.c., con l’aggravio delle spese.
Il giudice di appello ha ritenuto che nei motivi proposti fosse carente sia il profilo di causalità e rilevanza giuridica rispetto al thema decidendum (motivi primo, secondo, terzo e quarto), sia gli aspetti volitivo, argomentativo e censorio (motivi quinto, sesto, settimo ed ottavo), giacché gli appellanti non avrebbero fatto altro che ribadire le allegazioni di mero fatto già dedotte negli atti del giudizio di prime cure ovvero contestare omissioni di pronuncia irrilevanti.
Contro la predetta sentenza (n. 2165/2019) ricorrono per cassazione NOME ed NOME COGNOME, sulla scorta di dieci motivi, illustrati da successiva memoria, ex art. 378 c.p.c.
Resiste con controricorso il Comune di Ravenna.
RAGIONI DI DIRITTO
Attraverso la prima censura, i ricorrenti deducono la violazione e falsa applicazione degli artt. 342 e 434 c.p.c, ex art. 360 n. 4 c.p.c. e ritrascrivono i primi sette motivi di gravame, aggiungendo che si
trattava di critiche argomentate nei confronti della sentenza di prime cure.
Il secondo motivo sottolinea il contenuto del merito dell’originaria opposizione fon data sul fatto che, alla guida dell’auto, non vi fosse la proprietaria NOME COGNOME, ma il di lei padre NOME COGNOME.
Il terzo, il quarto ed il quinto rilievo ribadiscono la nullità della sentenza impugnata, alla luce dell’iter processuale svolto e delle prove orali dedotte.
Il sesto, il settimo e l’ottavo motivo ripropongono gli elementi fattuali, opportunamente segnalati, che avrebbero dovuto condurre all’annullamento del provvedimento impugnato.
Il nono richiama l’obbligo inattuato di una contestazione imm ediata ed il decimo si duole del mancato esame della prospettata impossibilità oggettiva.
I predetti motivi, che possono essere esaminati congiuntamente in quanto riconducibili al medesimo presupposto logico, sono fondati.
Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l’impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l’utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di ‘ revisio prioris instantiae ‘ del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (Sez. U., n. 27199 del 16 novembre 2017; Sez. 6-3, n. 13535 del 30 maggio 2018).
In tema di ricorso per cassazione, la deduzione della questione dell’inammissibilità dell’appello, a norma dell’art. 342 c.p.c., integrante ” error in procedendo “, consente l’esercizio, ad opera del giudice di legittimità, del potere di diretto esame degli atti del giudizio di merito.
I ricorrenti riportano i motivi di appello da 1 a 7, confutando la sentenza di primo grado. Dette doglianze possono considerarsi specifiche e richiedevano puntuale risposta.
La sentenza impugnata va pertanto cassata e rinviata, per una nuova valutazione, al Tribunale di Ravenna, in diversa composizione personale, il quale si atterrà al principio sopra enunciato, pronunziandosi altresì con riguardo alle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di Ravenna, in diversa composizione unipersonale, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma il 24 novembre 2022