Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 34246 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 34246 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 27/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n° NUMERO_DOCUMENTO del ruolo generale dell’anno 2024 , proposto da
RAGIONE_SOCIALE -nuova denominazione di RAGIONE_SOCIALE – (C.F. P_IVA), con sede in Milano, INDIRIZZO, in persona del AVV_NOTAIO e del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, in virtù dei poteri loro conferiti con scrittura privata autenticata dal AVV_NOTAIO in data 20 febbraio 2024, Rep. 29336, Raccolta 13060, rappresentata e difesa, in forza di procura allegata al ricorso, dall’AVV_NOTAIO (C.F.: CODICE_FISCALE – EMAIL) il quale dichiara di voler ricevere ogni comunicazione, notificazione e avviso relativi al presente procedimento all’indirizzo PEC EMAIL e/o al numero di fax NUMERO_TELEFONO -ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, INDIRIZZO.
Ricorrente contro
RAGIONE_SOCIALE , con sede in
INDIRIZZO, C.F. e P. IVA P_IVA, in persona del Direttore Generale e legale rappresentante Dott. NOME COGNOME, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME del foro di Udine (c.f. CODICE_FISCALE; p.e.c. per tutte le comunicazioni e notificazioni nel corso del procedimento: EMAIL; posta elettronica ordinaria: EMAIL; telefax: NUMERO_TELEFONO), abilitato al patrocinio presso la Corte Suprema di Cassazione ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Cervignano del Friuli INDIRIZZO), INDIRIZZO, in virtù di procura speciale allegata al controricorso e decreto di affidamento incarico n. 627NUMERO_DOCUMENTO.
Controricorrente
avverso la sentenza della Corte d’appello di Trieste n° 240 depositata il 28 maggio 2024.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 2 ottobre 2025 dal consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
1 .- RAGIONE_SOCIALE, già RAGIONE_SOCIALE, conveniva davanti al Tribunale di Trieste l’RAGIONE_SOCIALE, deducendo di essere cessionaria di crediti per forniture di materiali e servizi sanitari e chiedendo la condanna della convenuta al pagamento di euro 1.379.827,58, oltre ad una serie di importi a titolo di interessi, rivalutazione e tardivo pagamento: importo capitale poi ridotto in corso di causa ad euro 319.020,76.
2 .- Il primo giudice rigettava la domanda rilevando che l’attrice aveva prodotto in giudizio in modo del tutto confusionario una serie di elenchi di difficoltosa comprensione, con numerazioni duplicate e contenente tabelle, sottocartelle e files : documentazione tutta inidonea a comprovare la sussistenza dei crediti azionati.
La decisione veniva confermata dalla Corte d’appello di Trieste, la quale rilevava che -prima ancora della caotica produzione documentale, nella quale peraltro mancavano le fatture (sostituite da elenchi) ed i singoli contratti -era mancata la specifica allegazione dei fatti costitutivi di ciascun credito ceduto.
3 .- Ricorre per cassazione Bff, affidando il gravame a tre mezzi. Resiste l’RAGIONE_SOCIALE, che conclude per l’inammissibilità del gravame e comunque per la sua infondatezza.
Il ricorso è stato assegnato per la trattazione in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380bis cod. proc. civ.
Non sono state depositate memorie.
RAGIONI DELLA DECISIONE
4 .- Col primo motivo di ricorso COGNOME deduce ‘ violazione e falsa applicazione degli artt. 115-116 c.p.c. e degli artt. 163, 183 c.p.c., 189 -190 c.p.c. in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 nonché n. 4 c.p.c., per avere la Corte errato la motivazione e, comunque, reso una motivazione carente, per avere ritenuto che Bff non avrebbe allegato e provato in modo specifico gli elementi costitutivi della domanda ‘.
Col secondo lamenta ‘ violazione e falsa applicazione degli artt. 115-116 c.p.c. e degli artt. 163, 183 c.p.c., 189 -190 c.p.c. in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 nonché n. 4 c.p.c., per avere la Corte errato la motivazione e, comunque, reso una motivazione carente, per avere ritenuto che Bff non avrebbe allegato e provato in modo specifico gli elementi costitutivi della domanda ‘.
Col terzo si duole della ‘ violazione e falsa applicazione degli artt. 115-116 c.p.c. e degli artt. 163, 183 c.p.c., 189 -190 c.p.c. in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 nonché n. 4 c.p.c., per avere la Corte errato la motivazione e, comunque, reso una motivazione carente, per avere ritenuto che Bff non avrebbe allegato e provato in modo specifico gli elementi costitutivi della domanda ‘.
5 .- Il ricorso è inammissibile per più ragioni.
Anzitutto, come è dato notare dalla semplice lettura dei motivi, l’intitolazione dei mezzi è sempre identica e si risolve in una censura stereotipata, senza alcun aggancio alla ratio decidendi della sentenza gravata, che è consistita nella reiezione dell’appello sul rilievo (come già detto nella precedente parte narrativa della presente ordinanza) della totale mancanza di enunciazione degli elementi costitutivi dei singoli crediti azionati: snodo logico che la ricorrente ben si guarda dal censurare e che, per contro, avrebbe dovuto essere contrastato mediante la trascrizione della citazione di primo grado.
Secondariamente, nel corpo dei motivi COGNOME non fa altro che dolersi del mancato esame da parte dei giudici di merito di una serie di documenti sommariamente menzionati in ricorso, ai quali la ricorrente rimanda, in totale assenza di alcuna trascrizione.
I mezzi, pertanto, sono anche privi di autosufficienza, non essendo stato osservato l’art. 366 n° 6 cod. proc. civ., a mente del quale il ricorso deve contenere la specifica indicazione per ciascuno dei motivi, degli atti processuali, dei documenti e l’illustrazione del loro contenuto rilevante.
In terzo luogo, è noto (Cass., sez. I, 19 aprile 2024, n° 10594; Cass., sez. II, 26 agosto 2020, n° 17767; Cass., sez. III, 12 luglio 2018, n° 18316) che nel ricorso per cassazione è essenziale il requisito, prescritto dall’art. 366, n° 3, cod. proc. civ., dell’esposizione sommaria dei fatti sostanziali e processuali della vicenda, da effettuarsi necessariamente in modo sintetico.
La relativa mancanza determina l’inammissibilità del ricorso, essendo la suddetta esposizione funzionale alla comprensione dei motivi nonché alla verifica dell’ammissibilità, pertinenza e fondatezza delle censure proposte.
Da tale esposizione devono risultare le posizioni processuali delle parti, con l’indicazione degli atti con cui sono stati formulati cau-
sa petendi e petitum , nonché gli argomenti dei giudici dei singoli gradi, non potendo tutto questo ricavarsi da una faticosa o complessa opera di distillazione del successivo coacervo espositivo dei singoli motivi, perché tanto equivarrebbe a devolvere alla Suprema Corte un’attività di estrapolazione della materia del contendere, che è riservata invece al ricorrente.
Ora, sol che si legga l’atto introduttivo del presente giudizio di legittimità, si può agevolmente notare che è stata totalmente pretermessa la sommaria esposizione del giudizio di primo grado e in particolare dell’atto introduttivo e della comparsa di risposta della controparte, nonché le statuizioni rese dal primo giudice e la censura delle stesse effettuata davanti al giudice d’appello.
Non aiuta in tal senso neppure la lettura dei motivi di ricorso, anche se, secondo la prevalente giurisprudenza di questa Corte, si deve escludere, comunque, che i motivi, deputati ad esporre gli argomenti difensivi, possano ritenersi funzionalmente idonei ad una precisa enucleazione dei fatti di causa (Cass., sez. I, 3 novembre 2020, n° 24432).
6 .- Alla soccombenza della ricorrente segue la sua condanna alla rifusione delle spese del presente grado in favore della controparte, per la cui liquidazione -fatta in base al d.m. n° 55 del 2014, come modificato dal d.m. n° 147 del 2022, ed al valore indeterminato della lite (ma superiore ad euro 780 mila) -si rimanda al dispositivo che segue.
Va, inoltre, dato atto della sussistenza dei presupposti di cui all’art. 13, comma 1quater , del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002 n° 115, per il raddoppio del contributo unificato a carico della ricorrente, ove dovuto.
p.q.m.
la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente a rifondere alla resistente le spese del presente giudizio, che liquida
in euro 8.000,00 per compensi ed euro 200,00 per esborsi, oltre al rimborso forfettario delle spese in ragione del 15%, oltre al cp ed all’iva, se dovuta. Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all’art. 13, comma 1quater , del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002 n° 115, per il raddoppio del contributo unificato a carico della ricorrente, ove dovuto.
Così deciso in Roma il 2 ottobre 2025, nella camera di consiglio della prima sezione.
Il presidente NOME COGNOME