Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 36553 Anno 2023
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Civile Ord. Sez. 3 Num. 36553 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 29/12/2023
composta dai signori magistrati:
AVV_NOTAIO. NOME COGNOME
Presidente
AVV_NOTAIO. NOME COGNOME. COGNOME
Consigliera
AVV_NOTAIO. NOME COGNOME
Consigliere relatore
AVV_NOTAIO NOME COGNOME
Consigliere
AVV_NOTAIO. NOME COGNOME
Consigliere
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al numero 10872 del ruolo generale dell’anno 2022, proposto da
TENUTA DI RAGIONE_SOCIALE (C.F.: P_IVA), in persona della socia accomandataria, legale rappresentante pro tempore , NOME COGNOME (C.F.: CODICE_FISCALE)
rappresentata e difesa, giusta procura allegata al ricorso, dall’avvocato NOME COGNOME (C.F.: CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
nei confronti di
COGNOME NOME (C.F.: CODICE_FISCALE) COGNOME NOME (C.F.: CODICE_FISCALE) COGNOME NOME (C.F.: CODICE_FISCALE) COGNOME NOME (C.F.: CODICE_FISCALE) COGNOME NOME (C.F.: CODICE_FISCALE) COGNOME NOME (C.F.: CODICE_FISCALE) ed COGNOME (C.F.: CODICE_FISCALE) in qualità di eredi di COGNOME NOME (C.F.: CODICE_FISCALE) COGNOME NOME (C.F.: CODICE_FISCALE) COGNOME NOME (C.F.: CODICE_FISCALE) COGNOME NOME (C.F.: CODICE_FISCALE) COGNOME NOME (C.F.: CODICE_FISCALE) tutti rappresentati da loro procuratore NOME COGNOME
(C.F.: CODICE_FISCALE)
Oggetto:
OPPOSIZIONE DI TERZO ALL’ESECUZIONE (ART. 619 C.P.C.)
Ad. 07/12/2023 C.C.
R.G. n. 10872/2022
Rep.
tutti rappresentati e difesi, in virtù di procure notarili in atti, dagli avvocati NOME COGNOME (C.F.: CODICE_FISCALE) e NOME COGNOME (C.F.: CODICE_FISCALE)
-controricorrenti-
nonché
COGNOME NOME (C.F.: CODICE_FISCALE) COGNOME NOME (C.F.: CODICE_FISCALE) COGNOME NOME (C.F.: CODICE_FISCALE) NOME COGNOME (C.F. CODICE_FISCALE) NOME COGNOME (C.F. CODICE_FISCALE) NOME COGNOME (C.F. CODICE_FISCALE) NOME COGNOME (C.F. CODICE_FISCALE) NOME COGNOME (C.F. CODICE_FISCALE) NOME COGNOME (C.F. CODICE_FISCALE) NOME COGNOME (C.F. CODICE_FISCALECODICE_FISCALE NOME COGNOME (C.F. CODICE_FISCALE) NOME COGNOME (C.F. CODICE_FISCALE) NOME NOME (C.F. CODICE_FISCALE) NOME COGNOME (C.F. CODICE_FISCALE) NOME COGNOME (C.F. CODICE_FISCALE) NOME COGNOME (C.F. CODICE_FISCALE) NOME COGNOME (C.F. CODICE_FISCALE) NOME (C.F. CODICE_FISCALE) NOME COGNOME (C.F. CODICE_FISCALE) NOME COGNOME (C.F. CODICE_FISCALE) NOME COGNOME (C.F. CODICE_FISCALE) NOME COGNOME (C.F. CODICE_FISCALE) NOME COGNOME (C.F. CODICE_FISCALE) NOME COGNOME (C.F. CODICE_FISCALE) NOME COGNOME (C.F. CODICE_FISCALE) NOME COGNOME (C.F. CODICE_FISCALE) NOME (C.F. CODICE_FISCALE) NOME (C.F. CODICE_FISCALE) COGNOME NOME (C.F. CODICE_FISCALE) NOME COGNOME (C.F. CODICE_FISCALE) NOME COGNOME (C.F. CODICE_FISCALE) NOME COGNOME (C.F. CODICE_FISCALE) NOME COGNOME (C.F. CODICE_FISCALE) NOME COGNOME (C.F. CODICE_FISCALE) NOME COGNOME (C.F. CODICE_FISCALE) NOME COGNOME (C.F. CODICE_FISCALE) NOME COGNOME (C.F. CODICE_FISCALE) NOME COGNOME (C.F. CODICE_FISCALE) NOME COGNOME (C.F. CODICE_FISCALE) NOME COGNOME (C.F. CODICE_FISCALE) IPCOGNOMETA DI TERLIZZI (C.F. CODICE_FISCALE) NOME COGNOME (C.F. CODICE_FISCALE) NOME (C.F. CODICE_FISCALE)
NOME COGNOME (C.F. CODICE_FISCALE) NOME COGNOME (C.F. CODICE_FISCALE) NOME (C.F. CODICE_FISCALE) NOME COGNOME (C.F. CODICE_FISCALE) NOME COGNOME (C.F. CODICE_FISCALE) NOME (C.F. CODICE_FISCALE) NOME COGNOME (C.F. CODICE_FISCALE) NOME COGNOME (C.F. CODICE_FISCALE) NOME (C.F. CODICE_FISCALE) NOME COGNOME (C.F. CODICE_FISCALE) NOME COGNOME (C.F. CODICE_FISCALE) NOME (C.F. CODICE_FISCALE) NOME COGNOME (C.F. CODICE_FISCALE) NOME COGNOME (C.F. CODICE_FISCALE) NOME COGNOME (C.F. CODICE_FISCALE) NOME COGNOME (C.F. CODICE_FISCALE) NOME (C.F. CODICE_FISCALE) NOME COGNOME (C.F. CODICE_FISCALE) NOME COGNOME (C.F. CODICE_FISCALE) NOME COGNOME (C.F. CODICE_FISCALE) NOME (C.F. CODICE_FISCALE) NOME COGNOME (C.F. CODICE_FISCALE) NOME COGNOME (C.F. CODICE_FISCALE) NOME COGNOME (C.F. CODICE_FISCALE) NOME COGNOME (C.F. CODICE_FISCALE) NOME COGNOME (C.F. CODICE_FISCALE) NOME COGNOME (C.F. CODICE_FISCALE) NOME COGNOME (C.F. CODICE_FISCALE) NOME COGNOME (C.F. CODICE_FISCALE) NOME COGNOME (C.F. CODICE_FISCALE) NOME COGNOME (C.F. CODICE_FISCALE) NOME COGNOME (C.F. CODICE_FISCALE) NOME COGNOME (C.F. CODICE_FISCALE) NOME COGNOME (C.F. CODICE_FISCALE) NOME COGNOME (C.F. CODICE_FISCALE) NOME COGNOME (C.F. CODICE_FISCALE) NOME COGNOME (C.F. CODICE_FISCALE) NOME COGNOME (C.F. CODICE_FISCALE) NOME COGNOME (C.F. CODICE_FISCALE) NOME COGNOME (C.F. CODICE_FISCALE) NOME COGNOME (C.F. CODICE_FISCALE) NOME COGNOME (C.F. CODICE_FISCALE) NOME (C.F. CODICE_FISCALE) NOME (C.F. CODICE_FISCALE) NOME COGNOME (C.F. CODICE_FISCALE) NOME COGNOME (C.F. CODICE_FISCALE)
COGNOME TRAVERSA (C.F. CODICE_FISCALE)
NOME COGNOME (C.F. CODICE_FISCALE) NOME COGNOME (C.F. CODICE_FISCALE) NOME COGNOME (C.F. CODICE_FISCALE) NOME COGNOME (C.F. CODICE_FISCALE) NOME COGNOME (C.F. CODICE_FISCALE) NOME COGNOME (C.F. CODICE_FISCALE)NOME COGNOME (C.F. CODICE_FISCALE) NOME COGNOME (C.F. CODICE_FISCALE) NOME COGNOME (C.F. CODICE_FISCALE) NOME COGNOME (C.F. CODICE_FISCALE) NOME COGNOME (C.F. CODICE_FISCALE) NOME COGNOME (C.F. CODICE_FISCALE) NOME COGNOME (C.F. CODICE_FISCALE) NOME COGNOME (C.F. CODICE_FISCALE) NOME COGNOME (C.F. CODICE_FISCALE) NOME COGNOME (C.F. CODICE_FISCALE) NOME COGNOME (C.F. CODICE_FISCALE) NOME COGNOME (C.F. CODICE_FISCALE) NOME COGNOME (C.F. CODICE_FISCALE) NOME COGNOME (C.F. CODICE_FISCALE) NOME COGNOME (C.F. CODICE_FISCALE) NOME COGNOME (C.F. CODICE_FISCALE) NOME COGNOME (C.F. CODICE_FISCALE) NOME COGNOME (C.F. CODICE_FISCALE) NOME COGNOME (C.F. CODICE_FISCALE) NOME COGNOME (C.F. CODICE_FISCALE) NOME COGNOME (C.F. CODICE_FISCALE) NOME COGNOME (C.F. CODICE_FISCALE) NOME COGNOME (C.F. CODICE_FISCALE) NOME COGNOME (C.F. CODICE_FISCALE) NOME COGNOME (C.F. CODICE_FISCALE) NOME COGNOME (C.F. CODICE_FISCALE) NOME COGNOME (C.F. CODICE_FISCALE) NOME COGNOME (C.F. CODICE_FISCALE) NOME COGNOME (C.F. CODICE_FISCALE) NOME COGNOME (C.F. CODICE_FISCALE) NOME COGNOME (C.F. CODICE_FISCALE) NOME COGNOME (C.F. CODICE_FISCALE) NOME COGNOME (C.F. CODICE_FISCALE) NOME COGNOME NOME COGNOME (C.F. CODICE_FISCALE) NOME COGNOME (C.F. CODICE_FISCALE) NOME COGNOME (C.F. CODICE_FISCALE) NOME COGNOME (C.F. CODICE_FISCALE) NOME COGNOME (C.F. CODICE_FISCALE) NOME COGNOME (C.F. CODICE_FISCALE) NOME COGNOME (C.F. CODICE_FISCALE)
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NOME COGNOME (C.F. CODICE_FISCALE) NOME COGNOME (C.F. CODICE_FISCALE) NOME COGNOME (C.F. CODICE_FISCALE) NOME COGNOME NOME (C.F. CODICE_FISCALE) NOME RAGIONE_SOCIALE (C.F. CODICE_FISCALE) NOME COGNOME (C.F. CODICE_FISCALE) NOME (C.F. CODICE_FISCALE) NOME COGNOME (C.F. CODICE_FISCALE) NOME COGNOME (C.F. CODICE_FISCALE) NOME COGNOME (C.F. CODICE_FISCALECODICE_FISCALE NOME COGNOME (C.F. CODICE_FISCALE) NOME COGNOME (C.F. CODICE_FISCALE) NOME COGNOME (C.F. CODICE_FISCALE) NOME COGNOME (C.F. CODICE_FISCALE) NOME COGNOME (C.F. CODICE_FISCALE) NOME (C.F. CODICE_FISCALE) NOME COGNOME (C.F. CODICE_FISCALE) NOME COGNOME (C.F. CODICE_FISCALE) NOME COGNOME (C.F. CODICE_FISCALE) NOME COGNOME (C.F. CODICE_FISCALE) NOME COGNOME (C.F. CODICE_FISCALE) NOME COGNOME (C.F. CODICE_FISCALE) NOME COGNOME (C.F. CODICE_FISCALE) NOME COGNOME (C.F. CODICE_FISCALE) NOME COGNOME (C.F. CODICE_FISCALE) NOME COGNOME (C.F. CODICE_FISCALE) NOME COGNOME (C.F. CODICE_FISCALE) NOME COGNOME (C.F. CODICE_FISCALE) NOME COGNOME (C.F. CODICE_FISCALE) NOME COGNOME (C.F. CODICE_FISCALE) NOME COGNOME (C.F. CODICE_FISCALE) NOME COGNOME (C.F. CODICE_FISCALE) NOME COGNOME (C.F. CODICE_FISCALE) NOME COGNOME (C.F. CODICE_FISCALE) NOME COGNOME (C.F. CODICE_FISCALE) NOME COGNOME (C.F. CODICE_FISCALE) NOME COGNOME NOME (C.F. CODICE_FISCALE) NOME COGNOME (C.F. CODICE_FISCALE) NOME COGNOME (C.F. CODICE_FISCALE) NOME COGNOME (C.F. CODICE_FISCALE) NOME COGNOME (C.F. CODICE_FISCALE) NOME COGNOME (C.F. CODICE_FISCALE) NOME COGNOME (C.F. CODICE_FISCALE) NOME COGNOME NOME (C.F. CODICE_FISCALE) NOME COGNOME (C.F. CODICE_FISCALE) NOME COGNOME (C.F. CODICE_FISCALE)
NOME (C.F. CODICE_FISCALE) NOME COGNOME (C.F. CODICE_FISCALE) NOME COGNOME (C.F. CODICE_FISCALE) NOME COGNOME (C.F. CODICE_FISCALE) NOME COGNOME (C.F. CODICE_FISCALE) NOME COGNOME (C.F. CODICE_FISCALE) NOME COGNOME (C.F. CODICE_FISCALE) NOME COGNOME (C.F. CODICE_FISCALE) NOME COGNOME (C.F. CODICE_FISCALE) NOME COGNOME (C.F. CODICE_FISCALE) NOME COGNOME NOME (C.F. CODICE_FISCALE) COGNOME (C.F. CODICE_FISCALE) NOME COGNOME (C.F. CODICE_FISCALE) NOME COGNOME (C.F. CODICE_FISCALE) COGNOME (C.F. CODICE_FISCALE) COGNOME (C.F. CODICE_FISCALE) NOME COGNOME NOME COGNOME NOME (C.F. CODICE_FISCALE) CURATORE DELLA EREDITÀ GIACENTE DI COGNOME NOME (Avv. AVV_NOTAIO. AVV_NOTAIO) COGNOME NOME COGNOME
-intimati- per la cassazione della sentenza della Corte d’a ppello di Firenze n. 442/2022, pubblicata in data 2 marzo 2022 (che si assume notificata in data 4 marzo 2022);
udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del 7 dicembre 2023 dal consigliere NOME COGNOME.
Fatti di causa
Per quanto emerge dal ricorso, la RAGIONE_SOCIALE ha proposto una opposizione di terzo all’esecuzione, ai sensi dell’art. 619 c.p.c., nel corso di un processo esecutivo per espropriazione immobiliare derivante dalla riunione di tre distinti procedimenti, promossi dalla Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. ed altri, nonché da NOME COGNOME ed altri.
Disposta la sospensione dell’esecuzione immobiliare con riguardo ai beni rivendicati dalla ricorrente, NOME COGNOME ed altri creditori esecutanti hanno instaurato il giudizio di merito.
L’opposizione è stata accolta dal Tribunale di Lucca.
La Corte d’appello di Firenz e, in riforma della decisione di primo grado, l’ha invece rigettata.
Ricorre la RAGIONE_SOCIALE, sulla base di un unico motivo.
Resistono con controricorso NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOMECOGNOME NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME ed NOME COGNOME (questi ultimi due in qualità di eredi di NOME COGNOME), NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME.
Non hanno svolto attività difensiva in questa sede gli altri intimati.
È stata disposta la trattazione in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375 e 380 bis .1 c.p.c..
Il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza decisoria nei sessanta giorni dalla data della camera di consiglio.
Ragioni della decisione
È pregiudiziale, rispetto all’esame del merito, il rilievo della inammissibilità del ricorso, per violazione dei requisiti di specificità e della sommaria esposizione del fatto, previsti dall’art. 366, comma 1, n. 3 e n. 6, c.p.c..
Si tratta di requisiti di contenuto-forma del ricorso, il quale deve contenere una esposizione sufficiente a garantire alla Corte di cassazione di avere una chiara e completa cognizione del fatto sostanziale che ha originato la controversia e del fatto processuale, senza dover ricorrere ad altre fonti o atti in suo possesso, compresa la stessa sentenza impugnata (Cass., Sez. U, Sentenza n. 11653 del 18/05/2006, Rv. 588770 -01; conf.: Sez. 3, Ordinanza n. 22385 del 19/10/2006, Rv. 592918 -01; Sez. 3, Sentenza n. 15478 del 08/07/2014, Rv. 631745 -01; Sez. 6 – 3, Sentenza n. 16103 del 02/08/2016, Rv. 641493 – 01). La prescrizione di siffatti requisiti non risponde ad un’esigenza di mero formalismo, ma a quella di consentire una conoscenza
chiara e completa dei fatti di causa, sostanziali e/o processuali, che permetta di bene intendere il significato e la portata delle censure rivolte al provvedimento impugnato (Cass., Sez. U, Sentenza n. 2602 del 20/02/2003, Rv. 560622 -01; Sez. L, Sentenza n. 12761 del 09/07/2004, Rv. 575401 -01; Cass., Sez. U, Sentenza n. 30754 del 28/11/2004). È, dunque, necessario che il ricorso per cassazione contenga, sia pure in modo non analitico o particolareggiato, l’indicazione sommaria delle reciproche pretese delle parti, con i presupposti di fatto e le ragioni di diritto che le hanno giustificate, delle eccezioni, delle difese e delle deduzioni di ciascuna parte in relazione alla posizione avversaria, dello svolgersi della vicenda processuale nelle sue articolazioni e, dunque, delle argomentazioni essenziali, in fatto e in diritto su cui si è fondata la sentenza di primo grado, delle difese svolte dalle parti in appello, ed infine del tenore della sentenza impugnata.
Il ricorso in esame, nell’esposizione del fatto, non presenta tale contenuto minimo.
In esso non vengono indicati esattamente gli elementi necessari per individuare tutte le parti e l’esatto oggetto dei procedimenti esecutivi per espropriazione immobiliare, riuniti, nel corso dei quali è stata proposta l’opposizione di terzo all’esecuzione di cui al presente ricorso.
2.1 In particolare, manca l’indicazione completa e precisa dei creditori procedenti (tra l’altro, tra questi pare indicata la Banca Nazionale del Lavoro, che però non risulta tra le parti in causa), con i crediti da ciascuno fatti valere ed i relativi eventuali titoli esecutivi, quella dei debitori esecutati, nonché dei beni oggetto di pignoramento e degli eventuali interventi di altri creditori, titolati o meno. Non è in alcun modo chiarita, inoltre, la precisa posizione processuale delle (numerosissime) parti che risultano aver partecipato al giudizio di merito e che parrebbero evocate anche in sede di legittimità.
2.2 Neanche sono indicate esattamente, in modo adeguato, tutte le ragioni poste a base dell’opposizione (non vengono specificati, tra l’altro, la data di stipulazione e di trascrizione, nonché gli estremi dell’atto di acquisto, da parte della società opponent e, del bene controverso, in rapporto a quelli dell’atto di pignoramento e/o del precedente sequestro), né le difese svolte dalle parti in relazione a tali ragioni, e nemmeno le complete argomentazioni poste a base della sentenza di primo grado e le spec ifiche ragioni a fondamento dell’appello avanzato avverso la stessa.
2.3 In effetti, dall’esposizione dei fatti contenuta nel ricorso, è solo possibile arguire che la società opponente rivendica la proprietà di un immobile che avrebbe acquistato da NOME, destinatario di un provvedimento di sequestro conservativo emesso in sede penale, poi convertitosi in pignoramento, e che tale acquisto è stato ritenuto oggetto di simulazione relativa. Ciò lascerebbe, altresì, intuire che l’esecuzione abbia avuto luogo nei confronti di NOME COGNOME e abbia avuto ad oggetto il predetto immobile.
Ma queste sole circostanze, in parte persino neppure risultanti in modo esplicito dal ricorso, non sono sufficienti a fornire a questa Corte un quadro completo dei fatti di causa, sostanziali e/o processuali, che permetta di bene intendere il significato e la portata delle censure rivolte al provvedimento impugnato, né consentono di valutare la sussistenza dei presupposti sostanziali e processuali necessari per l’esame nel merito dell’impugnazione.
2.4 Nel ricorso, inoltre, si afferma che sarebbe stata contestata l’opponibilità del titolo esecutivo fatto valere contro il COGNOME, nonché la stessa esistenza di un titolo esecutivo in capo ai creditori, ma non vi è alcun elemento chiarificatore circa l’esatta portata di tali contestazioni e manca un adeguato richiamo al
contenuto degli atti processuali in cui le stesse sarebbero state sviluppate.
2.5 In definitiva, la questione posta con l’unico motivo del ricorso, in mancanza delle necessarie più specifiche indicazioni sulle vicende sostanziali e processuali alla base della controversia, finisce per risolversi nella prospettazione di una astratta questione di diritto, che non è possibile riferire in concreto e valutare effettivamente nel quadro degli elementi oggettivi e soggettivi che caratterizzano il presente giudizio, il che non ne consente l’esame nel merito , nella presente sede.
In virtù di quanto sin qui osservato, non ha rilievo la verifica della regolarità della notificazione del ricorso a tutte le parti del giudizio di merito, in quanto il ricorso risulta radicalmente inammissibile e va, quindi, applicato il principio costantemente affermato da questa Corte, per cui « nel giudizio di cassazione, il rispetto del principio della ragionevole durata del processo impone, in presenza di un ‘ evidente ragione d ‘ inammissibilità del ricorso o qualora questo sia ‘ prima facie ‘ infondato, di definire con immediatezza il procedimento, senza la preventiva integrazione del contraddittorio nei confronti dei litisconsorti necessari cui il ricorso non risulti notificato, trattandosi di un ‘ attività processuale del tutto ininfluente sull ‘ esito del giudizio e non essendovi, in concreto, esigenze di tutela del contraddittorio, delle garanzie di difesa e del diritto alla partecipazione al processo in condizioni di parità » (cfr. Cass., Sez. U, Ordinanza n. 6826 del 22/03/2010, Rv. 612077 -01, e successive conformi: Cass., Sez. 3, Sentenza n. 690 del 18/01/2012, Rv. 620539 -01; Sez. 3, Sentenza n. 15106 del 17/06/2013, Rv. 626969 -01; Sez.
2, Ordinanza n. 12515 del 21/05/2018, Rv. 648755 -01; Sez.
2, Sentenza n. 11287 del 10/05/2018, Rv. 648501 -01; Sez.
6 – 3, Ordinanza n. 8980 del 15/05/2020, Rv. 657883 -01).
Il ricorso è dichiarato inammissibile.
Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo.
Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) di cui all’art. 13 , co. 1 quater , del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115.
Per questi motivi
La Corte:
-dichiara inammissibile il ricorso;
-condanna la società ricorrente a pagare le spese del giudizio di legittimità in favore dei controricorrenti, liquidandole in complessivi € 7.000,00, oltre € 200,00 per esborsi, nonché spese generali ed accessori di legge.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) di cui all’art. 13 , comma 1 quater , del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, per il versamento, da parte della società ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso (se dovuto e nei limiti in cui lo stesso sia dovuto), a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso nella camera di consiglio della Terza Sezione Ci-