Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 3965 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 3965 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 13/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 6515/2020 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME (EMAIL) che lo rappresenta e difende giusta procura speciale in calce al controricorso. -ricorrente – contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME
(EMAIL) che lo rappresenta e difende giusta procura speciale in calce al controricorso. -controricorrente – nonché
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (EMAIL) che lo rappresenta e difende giusta procura speciale in calce al controricorso.
–
contro
ricorrente
–
avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 14429/2019 depositata il 09/07/2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30/01/2024
dal Consigliere dr.ssa NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
COGNOME NOME propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, avverso la sentenza n. 14429 del 2019 con cui il Tribunale di Roma, in funzione di giudice di rinvio a seguito di sentenza di questa Suprema Corte n. 13717/2017, ha accolto l’appello proposto da COGNOME NOME avverso la sentenza n. 11313/2002, con cui il Giudice di Pace di Roma si era dichiarato incompetente per valore, e, ritenuta nulla la suddetta sentenza per errata declinatoria della competenza, decideva la causa nel merito e dichiarava l’invalidità dell’offerta reale depositata dall’COGNOME nella procedura esecutiva intrapresa dal creditore e la conseguente inesistenza del suo diritto al risarcimento dei danni per l’attivata procedura esecutiva.
Resiste con controricorso NOME NOME.
Resiste con controricorso RAGIONE_SOCIALE, già RAGIONE_SOCIALE
La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380 -bis .1, cod. proc. civ.
Il resistente NOME ha depositato memoria illustrativa.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo il ricorrente denuncia ‘Violazione di legge. Mancata condanna della RAGIONE_SOCIALE, oggi RAGIONE_SOCIALE (chiamata in causa) a manlevare e garantire il sig. NOME COGNOME dalle conseguenze pregiudizievoli della domanda attorea’ .
Lamenta che il Tribunale di Roma, in funzione di giudice di rinvio ex art. 392 cod. proc. civ., pur avendo disposto l’integrazione del contraddittorio nei confronti della RAGIONE_SOCIALE (ora RAGIONE_SOCIALE), ha omesso ogni pronuncia nei confronti della compagnia, in particolare non condannandola, come pure richiesto dall’COGNOME soggetto assicurato, a manlevarlo e garantirlo dalle conseguenze pregiudizievoli derivanti dall’azione dello COGNOME.
Con il secondo motivo il ricorrente denuncia ‘Violazione di legge (art. 93 c.p.c.). Erronea distrazione delle somme dei vari gradi di giudizio in favore dell’AVV_NOTAIO‘.
Lamenta che erroneamente è stata pronunciata distrazione delle spese di lite, anche per i giudizi precedenti a quello di rinvio, in favore dell’AVV_NOTAIO, invece difensore dello COGNOME soltanto nel giudizio di rinvio.
Il primo motivo è inammissibile.
In patente violazione dell’art. 366, n. 6, cod. proc. civ. il ricorrente non indica specificamente se vi sia stata tempestiva riproposizione della domanda di rivalsa nel giudizio di appello, ai sensi e per gli effetti dell’art. 346 cod. proc. civ. .
Il secondo motivo è inammissibile per difetto di legittimazione passiva.
L’impugnazione è stata proposta nei confronti della parte, ma
il ricorso doveva essere proposto nei confronti del difensore in quanto il motivo di censura non inerisce al quantum della liquidazione delle spese ma alla non spettanza della distrazione in favore del difensore.
In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Le spese del giudizio di legittimità, liquidate nella misura indicata in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente RAGIONE_SOCIALE, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 1.800,00 per compensi, oltre spese forfettarie nella misura del 15 per cento, esborsi, liquidati in euro 200,00, ed accessori di legge.
Condanna il ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente NOME COGNOME, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 2.200,00 per compensi, oltre spese forfettarie nella misura del 15 per cento, esborsi, liquidati in euro 200,00, ed accessori di legge, con distrazione a favore del difensore che si dichiara antistatario.
Ai sensi dell ‘ art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall ‘ art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell ‘ ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Terza