Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 5709 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2   Num. 5709  Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 04/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso n. 14954/2019 proposto da:
COGNOME NOME, rappresentato e difeso da se stesso, elettivamente domiciliato nel proprio studio in INDIRIZZO,
– Ricorrente –
COGNOMEro
RAGIONE_SOCIALE,  elettivamente  domiciliata  in  INDIRIZZO,  presso  lo  studio dell’AVV_NOTAIO  NOME AVV_NOTAIO (CODICE_FISCALE) che la rappresenta e difende.
– COGNOMEroricorrente –
Avverso l ‘ordinanza della Corte d’appello di Milano r.g. n. 1487/2018 depositata il 12/11/2018.
Udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME nella camera di consiglio del 28 febbraio 2024.
Rilevato che:
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 con  ordinanza  pubblicata il  12/11/2018  la  Corte  d’appello  di Milano  ha  dichiarato  inammissibile ex art.  348bis, cod.  proc.  civ., l ‘ appello proposto da NOME COGNOME nei confronti della RAGIONE_SOCIALE (in  seguito  ‘RAGIONE_SOCIALE‘) avverso la  sentenza  n.  12690/2017  del Tribunale  di Milano  che  aveva  respinto  l’opposi zione  della  parte avverso  il  decreto  ingiuntivo  n.  34722/2014  ottenuto  da  RAGIONE_SOCIALE  per omesso pagamento di libri e riviste;
 avverso  l’ordinanza  della  Corte  d’appello,  NOME  COGNOME  ha proposto ricorso per cassazione, sulla base di un motivo.
NOME ha resistito con controricorso.
Il ricorrente ha depositato una memoria;
Considerato che:
il ricorso è inammissibile perché tardivo;
 a  norma  del  terzo  comma  dell ‘ art.  348ter ,  cod.  proc.  civ., «Quando  è pronunciata l ‘ inammissibilità , contro il provvedimento di primo grado può essere proposto, a  norma dell ‘ articolo 360, ricorso per cassazione. In tal caso il termine per il ricorso  per  cassazione  avverso  il  provvedimento  di  primo  grado decorre dalla comunicazione o notificazione, se anteriore, dell ‘ ordinanza che dichiara l ‘ inammissibilità. Si applica l’articolo 327, in quanto compatibile»;
insegnano le Sezioni Unite di questa Corte (Cass. Sez. U n. 25513/2016 e n. 11850 del 15/05/2018) che il ricorso per cassazione proponibile, ex art. 348ter , terzo comma, cod. proc. civ., avverso la sentenza di primo grado, entro sessanta giorni dalla comunicazione, o notificazione se anteriore, dell ‘ ordinanza d ‘ inammissibilità dell ‘ appello, resa ai sensi dell ‘ art. 348bis , cod. proc. civ., è soggetto, ai fini del requisito di procedibilità di cui all ‘ art. 369, secondo comma, cod. proc. civ., ad un duplice onere di deposito, avente ad oggetto la copia autentica sia della sentenza suddetta sia, per la verifica della
tempestività del ricorso, della citata ordinanza, con la relativa comunicazione o notificazione; in difetto, il ricorso è improcedibile, salvo che, ove il ricorrente abbia assolto l ‘ onere di richiedere il fascicolo d ‘ ufficio alla cancelleria del giudice a quo , la Corte, nell ‘ esercitare il proprio potere officioso, rilevi che l ‘ impugnazione sia stata proposta nei sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione ovvero, in mancanza dell ‘ una e dell ‘ altra, entro il termine cd. lungo di cui all ‘ art. 327 cod. proc. civ.;
4. il termine di sessanta giorni vale anche quando il ricorso censuri l ‘ ordinanza della corte d ‘ appello per vizi propri. Se è vero, infatti, che le Sezioni Unite, componendo contrasto di giurisprudenza (v. Cass. Sez. U. n. 1914 del 02/02/2016), hanno ammesso che l ‘ ordinanza di inammissibilità dell ‘ appello resa ex art. 348ter, cod. proc. civ., sia ricorribile per cassazione, ai sensi dell’art. 111, settimo comma, Cost., limitatamente ai vizi suoi propri costituenti violazioni della legge processuale, è anche vero che la giurisprudenza ha altresì chiarito (Sez. 2, Ordinanza n. 1 del 03/01/2019, Rv. 652349 -01, che menziona Cass. n. 3067 del 06/02/2017 e n. 20662 del 13/10/2016) che il termine previsto dall ‘ art. 348ter , cod. proc. civ., è applicabile anche all ‘ impugnazione autonoma dell ‘ ordinanza di inammissibilità dell ‘ appello ex art. 348bis, cod. proc. civ., nei casi in cui questa risulti consentita;
5. nella specie, a fronte di dichiarazione, in ricorso (cfr. pag. 10), della  mancanza  di notificazione  della  ‘sentenza’  ( recte ,  ordinanza) della  Corte  di  Milano,  la  controcorrente  ha  eccepito  la  tardività  del ricorso facendo rilevare che l’ordinanza della Corte d’appello è stata comunicata alle parti, dalla cancelleria, in data 12/11/2018, e che il ricorso  per  cassazione  le  è  stato  notificato,  in  ritardo,  soltanto  il 10/05/2019.
Il ricorrente, nella memoria depositata in prossimità dell’adunanza camerale,  non  ha  disconosciuto  le  asserzioni  della  controparte,  alle quali  ha  opposto -errando,  come  si  desume  dai  princìpi  di  diritto sopra enunciati che l’ordinanza della Corte d’appello ex art. 348 -ter , cod. proc. civ., non sarebbe impugnabile entro il termine breve di due mesi, ma in quello lungo di sei mesi, e ha aggiunto di avere rispettato detto termine;
il ricorso è altresì inammissibile perché deduce un error in iudicando (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.) del giudice d’appello , sebbene, per pacifico orientamento di legittimità ( ex multis , Sez. 3, Ordinanza n. 30759 del 06/11/2023, Rv. 669332 – 01), l ‘ordinanza in esame sia ricorribile per cassazione, ex art. 111, settimo comma, Cost., limitatamente ai vizi suoi propri costituenti violazioni della legge processuale (si pens i all’ inosservanza degli artt. 348bis , secondo comma, e 348ter , primo comma, primo periodo, e secondo comma, primo periodo, cod. proc. civ.), purché compatibili con la logica e la struttura del giudizio ad essa sotteso;
il ricorso è pertanto inammissibile;
 le  spese  del  giudizio  di  cassazione,  liquidate  in  dispositivo, seguono la soccombenza;
a i  sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato  pari  a  quello  previsto  per  il  ricorso  a  norma  del comma 1bis del citato art. 13, se dovuto;
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso.
Condanna  il  ricorrente  al  pagamento  delle  spese  del  giudizio  di cassazione, che liquida in € 3.000,00, più € 200,00, per esborsi, oltre alle spese generali, e agli accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115/2002, dà atto della  sussistenza  dei  presupposti  processuali  per  il  versamento,  da parte  del  ricorrente,  di  un  ulteriore  importo  a  titolo  di  contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1bis del citato art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, in data 28 febbraio 2024.