Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 25592 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 25592 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 25/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 596/2022 R.G. proposto da : COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende
-controricorrente-
-intimato- avverso SENTENZA di TRIBUNALE BARI n. 1440/2020 depositata il 26/05/2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/09/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
RILEVATO CHE
– COGNOME NOME ricorre nei confronti di RAGIONE_SOCIALE contro l’ordinanza pronunciata dalla corte d’appello di Bari in data 4 giugno 2021 ai sensi degli articoli 348 bis e ter c.p.c. nonché, in subordine, contro la sentenza di primo grado del 26 maggio 2020.
–RAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso, deducendo anzitutto l’improcedibilità o inammissibilità del ricorso.
– Entrambe le parti hanno depositato memoria.
CONSIDERATO CHE
4. – La ricorrente:
-) ha impugnato l’ordinanza di cui si è detto denunciando violazione del disposto degli articoli 348bis e 348ter c.p.c. per irrituale ed errata applicazione dello strumento processuale ivi disciplinato, nullità della ordinanza emessa dalla corte d’appello di Bari, il tutto in riferimento all’articolo 360, primo comma, n. 4), c.p.c. ed all’articolo 111 della Costituzione;
-) ha impugnato la sentenza di primo grado denunciando violazione del disposto degli articoli 116 c.p.c. e 2730 e ss. c.c.
per aver il tribunale di Bari valutato secondo il suo prudente apprezzamento una prova da qualificarsi come legale, in riferimento all’articolo 360, primo comma, n. 4), c.p.c..
RITENUTO CHE
5. – Entrambe le impugnazioni sono inammissibili.
5.1. – L’impugnazione avverso l’ordinanza resa ai sensi degli articoli 348bis e 348ter c.p.c. è stata proposta sull’assunto che essa fosse affetta da vizi suoi propri costituenti violazioni della legge processuale, dunque nel quadro dei principi enunciati da Cass., Sez. Un., 2 febbraio 2016, n. 1914.
Detti vizi consisterebbero in ciò: a) l’ordinanza sarebbe stata pronunciata dopo lo svolgimento della trattazione; b) l’ordinanza sarebbe sostenuta da una motivazione non succinta.
Entrambe le doglianze sono destituite di fondamento.
Quanto alla prima, è agevole osservare che l’appello della COGNOME indicava l’udienza del 12 aprile 2021, posticipata al 16 aprile 2021, secondo il calendario della corte d’appello, ma poi sostituita con trattazione cartolare in forza di provvedimento adottato dalla stessa corte d’appello del 24 febbraio 2021: è dunque palese che l’ordinanza di cui agli articoli 348 -bis e 348ter è stata adottata (all’esito di « riserva », come ben possibile: v. p. es. Cass. 12 gennaio 2021, n. 270) a chiusura della prima udienza, prima dell’adozione di qualunque provvedimento ex articolo 350 c.p.c.: di guisa che il richiamo al principio secondo cui l’inosservanza da parte del giudice di appello della specifica previsione contenuta nell’articolo 348 ter , comma 1, primo periodo, c.p.c., la quale gli consente di dichiarare inammissibile l’appello che non abbia ragionevole probabilità di essere accolto soltanto prima di procedere alla
trattazione ai sensi dell’art. 350 c.p.c. (tra le molte Cass. 7 giugno 2021, n. 15786) non è invocato a proposito.
Quanto alla seconda, è il caso di limitarsi ad osservare che non costituisce vizio proprio dell’ordinanza pronunciata ai sensi dell’art. 348bis c.p.c., deducibile come motivo di ricorso per cassazione, la circostanza che il giudice di appello abbia motivato diffusamente le ragioni per le quali l’appello non aveva ragionevole probabilità di accoglimento, posto che l’eccesso motivazionale non può essere causa di nullità di un provvedimento giudiziario, e tanto meno dell’ordinanza ex art. 348bis c.p.c., sia perché non nuoce al soccombente, sia perché non impedisce il raggiungimento dello scopo (Cass. 19 febbraio 2019, n. 4870).
L’ordinanza è stata dunque pronunciata entro i limiti fissati dal dato normativo di riferimento: ed essa non è impugnabile, essendo viceversa impugnabile, secondo quanto prevede l’articolo 348 -ter , la sentenza di primo grado.
5.2. – L’impugnazione proposta avverso la sentenza di primo grado è inammissibile.
Stabiliva l’articolo 348 -ter c.p.c. che: « Quando è pronunciata l’inammissibilità, contro il provvedimento di primo grado può essere proposto, a norma dell’articolo 360, ricorso per cassazione. In tal caso il termine per il ricorso per cassazione avverso il provvedimento di primo grado decorre dalla comunicazione o notificazione, se anteriore, dell’ordinanza che dichiara l’inammissibilità. Si applica l’articolo 327, in quanto compatibile ».
Nella specie l’ordinanza del 4 giugno 2021 della corte d’appello di Bari è stata regolarmente comunicata ad entrambe le parti, nella stessa data del 4 giugno 2021, come documentato dalla controricorrente, sicché da quella data ha preso corso il
termine « breve » di cui all’articolo 325 c.p.c., mentre il ricorso per cassazione, palesemente tardivo, risale al 24 dicembre 2021.
– Le spese seguono la soccombenza. Sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
PER QUESTI MOTIVI
dichiara inammissibili i ricorsi e condanna la ricorrente al rimborso, in favore della controricorrente, delle spese sostenute per questo giudizio di legittimità, liquidate in complessivi € 5.200,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15% ed agli accessori di legge, dando atto, ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater , che sussistono i presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis .
Così deciso in Roma, il 18 settembre 2024.