Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 1936 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 1936 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 18/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso 27668 -2022 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato presso cui domicilia in INDIRIZZO INDIRIZZO, ope legis ;
– ricorrente –
contro
COGNOME REGIONE CAMPANIA
– intimati – avverso l’ordinanza n. cronol. 3123/2022 del TRIBUNALE di SALERNO, pubblicata il 25/5/2022;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/6/2023 dal consigliere COGNOME;
FATTI DI CAUSA
Con ordinanza del 25/5/2022, il Tribunale di Salerno ha dichiarato inammissibile ex art. 342 cod. proc. civ. l’appello di RAGIONE_SOCIALE avverso la sentenza n.692/2021 del Giudice di pace di Roccaspide che ha accolto l’opposizione di NOME COGNOME avverso due cartelle esattoriali, dichiarando la prescrizione dei relativi crediti.
Il Tribunale ha ritenuto l’impugnazione non conforme al dettato del punto 1) dell’art. 342 cod. proc. civ. perché non sarebbero state riprodotte le parti del provvedimento che si intendevano impugnare e di cui si chiedeva la modifica: parte appellante, pur avendo intestato a tale scopo un paragrafo dell’atto, in realtà avrebbe riprodotto «pressoché pedissequamente l’intero contenuto della sentenza » e non avrebbe chiaramente individuato i punti e le questioni censurate, omettendo pure di indicare «le modifiche richieste alla ricostruzione del fatto» e di «precisare come dovrebbe modularsi il nuovo dispositivo di sentenza» (così nell’ordinanza) .
Avverso questa sentenza RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo; Regione Campania e NOME COGNOME non hanno svolto difese.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Preliminarmente deve prendersi atto che il Tribunale, quale giudice d’appello, ha dichiarato inammissibile l’impugnazione, ex art. 342 cod. proc. civ., con ordinanza e non con sentenza.
Per giurisprudenza ormai consolidata, l’ordinanza di inammissibilità dell’appello ex art. 348 ter cod. proc. civ., se emanata nell’ambito suo proprio, cioè per manifesta infondatezza nel merito del gravame, non è ricorribile per cassazione, non avendo carattere definitivo, giacché il terzo comma del medesimo art. 348 ter consente
di impugnare per cassazione il provvedimento di primo grado. Viceversa, tale ordinanza è ricorribile per cassazione ove dichiari, come nella specie, l’inammissibilità dell’appello per ragioni processuali, per violazione dell’art. 342 cod. proc. civ. , oltre il suo ambito applicativo proprio, al fine di decidere una questione, attinente propriamente al mezzo d’impugnazione, che si pone a monte del merito dell’appello: questa ordinanza ha, infatti, carattere di definitività ed è, in ragione del suo contenuto effettivo, una sentenza in senso sostanziale (Cass. Sez. 6 – 2, n. 7273 del 27/03/2014, Sez. 6 – 2, n. 16396 del 05/08/2015, Sez. U, n. 1914 del 02/02/2016).
Il ricorso è, perciò, ammissibile.
Con l’unico motivo, RAGIONE_SOCIALE ha lamentato la violazione dell’art. 342 comma I cod.proc.civ. per avere il Tribunale dichiarato l’inammissibilità dell’appello nonostante la compiuta indicazione , nell’atto di impugnazione, delle parti censurate e l’illustrazione dei motivi.
Il motivo è fondato.
Gli artt. 342 e 434 cod.proc.civ., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, devono essere interpretati nel senso che l’impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l’utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello che mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (Cass. Sez. U, n. 36481 del 13/12/2022).
Il Tribunale non ha correttamente applicato questo principio fondando il giudizio di inammissibilità dell’impugnazione sull’omessa indicazione delle parti del provvedimento che si intendeva impugnare, delle modifiche chieste alla ricostruzione del fatto e di come avrebbe dovuto «modularsi il dispositivo della nuova sentenza».
Come risulta dal contenuto dell’atto di impugnazione riprodotto in ricorso, infatti, l’appello era invece compiutamente sviluppato con l’indicazione delle ragioni di decisione non condivise e le critiche relative articolate in cinque motivi, il difetto di giurisdizione del Giudice di pace, la sua incompetenza funzionale, la non impugnabilità autonoma dell’estratto di ruolo, la tardività dell’opposizione, la infondatezza dell’eccezione di prescrizione.
Il ricorso è perciò accolto e l’ordinanza impugnata deve essere cassata, con rinvio al Tribunale di Salerno, in persona di diverso magistrato, anche per le spese di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa l’ordinanza impugnata e rinvia al Tribunale di Salerno, in persona di diverso magistrato, anche per le spese di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda