Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 3366 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 3 Num. 3366 Anno 2026
Presidente: GRAZIOSI NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 15/02/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 4055/2023 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME unitamente all’avvocato NOME COGNOME, con domiciliazione digitale ex lege
-ricorrente-
contro
COGNOME NOME, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME unitamente all’avvocato NOME COGNOME, con domiciliazione digitale ex lege
-controricorrente-
avverso la sentenza del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE n. 429/2022, depositata il 13/12/2022;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 4/2/2026 dal Consigliere NOME COGNOME:
Rilevato che:
Il Giudice di Pace di RAGIONE_SOCIALE, con la sentenza n. 234/2020, rigettava la domanda dell’RAGIONE_SOCIALE volta a ottenere la condanna di NOME COGNOME al pagamento della somma di euro 3.931 di cui alla fattura n. 238 del 14/12/2018, emessa per il maggiore importo di euro 4.438 e relativa al servizio funebre riguardante il defunto NOME COGNOME, da cui era stato scomputato l’importo di euro 507,52 relativo alle operazioni di cremazione eseguite dalla RAGIONE_SOCIALE SRAGIONE_SOCIALE.l.
Il giudice adito riteneva inadempiuta, da parte dell’agenzia funebre, la prestazione prevista nel contratto intercorso tra le parti, giudicando verosimile l’inadempimento della prestazione della cremazione della salma data la coincidenza dei fatti contestati all’agenzia funebre con quelli che avevano coinvolto penalmente RAGIONE_SOCIALE, gestita, come l’agenzia funebre appellante, da membri della famiglia COGNOME, e giudicando altresì irrilevante il fatto che fosse stato defalcato dall’importo determinato in contratto il costo per la cremazione della salma, dovendosi l’obbligazione dell’agenzia ritenersi comprensiva delle diverse prestazioni, consistenti in un unicum inscindibile, ed essendo tenuta la stessa ad un onere di vigilanza sull’operato della società incaricata della cremazione.
La soccombente proponeva appello, affinché il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE: a) tenesse conto che NOME, coinvolta nel processo penale iscritto al n. NUMERO_DOCUMENTO R.G.N., era una società distinta; b) non attribuisse valenza probatoria alle dichiarazioni rese dai coindagati nel processo penale che aveva riguardato NOME, né alcuna valenza di fatto notorio ai link relativi a siti internet indicati ed agli articoli di giornale prodotti in copia dalla difesa della controparte; c) non considerasse l’obbligazione assunta verso
la COGNOME comprensiva del servizio di cremazione; d) escludesse la sussistenza di un obbligo di vigilanza su RAGIONE_SOCIALE, le cui prestazioni la COGNOME aveva chiesto autonomamente.
Il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, con sentenza n. 429/2022, depositata il 13/12/2022 e notificata in data 15/12/2022, ha rigettato il gravame, ritenendo provato: 1) la ‘ commistione ‘ dell’appellante con COGNOME; 2) la consapevolezza che la cremazione veniva eseguita mescolando le ceneri delle salme, disperdendo parte delle salme nei cassonetti dei rifiuti, violando, quindi, sistematicamente le specifiche discipline che regolano l’esecuzione della cremazione; 3) il grave inadempimento del contratto intercorso con la COGNOME, non essendo la cremazione una prestazione secondaria, ma un elemento principale di una operazione unitaria, del cui inadempimento l’appellante avrebbe comunque dovuto rispondere anche ai sensi dell’art. 1228 c.c.
RAGIONE_SOCIALERAGIONE_SOCIALE ha presentato ricorso, formulando due motivi, illustrati anche con memoria, cui ha resistito con controricorso la COGNOME.
Ritenuto che:
Il primo motivo prospetta la violazione degli artt.115 e 116 c.p.c., ai sensi dell’art.360, primo comma, n. 4 e n.5,c.p.c., per avere il Tribunale motivato la propria decisione sulla scorta di documenti non acquisiti al fascicolo del giudizio.
1.1 Il giudice d’appello avrebbe accolto l’eccezione di inadempimento della COGNOME in forza delle dichiarazioni estrapolate dai verbali dell’interrogatorio penale, i quali, contrariamente a quanto affermato dal Tribunale, non avrebbero mai avuto ingresso nel materiale istruttorio.
1.2 Il motivo è infondato.
La ricorrente adduce che il Tribunale, con provvedimento dell’11 maggio 2021, aveva disposto l’acquisizione di detti verbali, ai sensi dell’art.213 c.p.c., fissando l’udienza per il successivo 5 ottobre; il procedimento era
stato rinviato al 29 marzo 2022, d ato che all’udienza del 5 ottobre 2021 veniva rilevata ‘la mancata acquisizione da parte della Cancelleria’ dei documenti in questione; il 1° marzo 2022 era stato adottato un provvedimento di correzione di errore materiale, indicando l’effettivo numero di R.G. del procedimento penale in relazione al quale era stata disposta l’acquisizione documentale; all’udienza del 29 marzo 2022 le parti avevano precisato le conclusioni, ma senza che, nel frattempo i documenti fossero stati acquisiti al fascicolo telematico del procedimento, come risulterebbe dall’estratto telematico allegato.
Dal doc. 1 che la ricorrente ha prodotto in relazione al l’art. 366, primo comma, n. 6 c.p.c., non si evince, tuttavia, la mancata acquisizione dei verbali di interrogatorio, bensì soltanto che il Tribunale, a fronte della richiesta della COGNOME di acquisire il fascicolo penale, aveva disposto l’acquisizione dei soli verbali di interrogatorio, che aveva rilevato il mancato ottemperamento da parte della cancelleria, che aveva individuato l’errore materiale occorso nell’individuazione del numero di R .G. e che aveva corretto detto errore prima della data del 29 marzo 2022.
Al contrario, risulta dalla comparsa conclusionale dell ‘ attuale ricorrente del 13 settembre 2022 – che questa Suprema Corte ha potuto esaminare trattandosi di un vizio processuale – che la ricorrente aveva riconosciuto l’avvenuta acquisizione dei verbali di cui si discute. Aveva affermato, infatti: «Nonostante il presente giudizio non abbia ad oggetto il pagamento del servizio di cremazione, (svolto da RAGIONE_SOCIALE e non dall’RAGIONE_SOCIALE), vista la contestata regolarità della cremazione del defunto COGNOME NOME, con ordinanza in data 11.05.2021 questo Giudice di Appello ha disposto l’acquisizione dei verbali di interrogatorio delle persone indagate nel procedimento penale R.G.N.R. 1819/2018, ovvero dei precedenti soci e dipendenti della RAGIONE_SOCIALE Stante l’avvenuta acquisizione di tali verbali, si ritiene opportuno produrre ora
l’atto di appello avverso la sentenza penale n. 126/2020, documento sopravvento al giudizio di primo grado».
Con il secondo motivo, in via subordinata, è dedotta la violazione degli artt.115 e 116 c.p.c. e 2729 c.c., ai sensi dell’art.360, primo comma, n.4 c.p.c..
2.1 Il Tribunale sarebbe incorso in un travisamento del materiale probatorio, assumendo che, sulla base delle dichiarazioni rese in sede penale, fosse risultato «chiaro che l’inadempimento nella prestazione della cremazione della salma di NOME COGNOME‘ sarebbe ‘logicamente ricavabile … dal tempo in cui essa è stata compiuta’ (ovvero il medesimo arco temporale interessato dalle verbalizzazioni), ‘….non potendosi ritenere correttamente eseguiti i servizi funerari relativi a ceneri plausibilmente non riconducibili esclusivamente alla persona defunta indicata in contratto ‘ (pag.7).
I documenti richiamati vengono qualificati nella sentenza in termini di ‘prova atipica’, e in quanto tali, dunque, per ammissione dello stesso Tribunale, utilizzabili ai fini della verifica dei presupposti che -nel caso di specie -avrebbero dovuto condurre ad affermare la sussistenza, da parte della ricorrente, di un grave inadempimento, nella misura in cui, al pari delle presunzioni semplici (ai sensi dell’art.2729 c.c.), rispondano ai requisiti della gravità, precisione e concordanza.
Di qui, pertanto la -subordinata – denuncia di vizio della sentenza, per essere il Tribunale incorso nella violazione delle norme – artt.115 e 116 c.p.c. e 2729 c.c. – che presidiano al meccanismo di raccolta e di valutazione del materiale istruttorio.
Se infatti, le cosiddette ‘prove atipiche’ possono trovare ingresso nel giudizio qualora -come le presunzioni – siano da ritenersi gravi, precise e concordanti, secondo la ricorrente, il giudice a quo avrebbe dovuto negare la sussistenza del grave inadempimento attribuitole, non potendosi lo stesso ricavare dai verbali del processo penale; in sostanza, solo perché
ne ha travisato la valenza probatoria la Corte d’appello le avrebbe attribuito la responsabilità per inadempimento.
Per di più, la Corte territoriale avrebbe dovuto tener conto che il giudice delle indagini preliminari aveva ritenuto non sussistenti «elementi probatori sufficienti per sostenere l’accusa in giudizio con riguardo alle singole condotte in ipotesi commesse dagli indagati ai danni delle persone offese sopra indicate», per l’inidoneità dei medesimi «a consentire di ritenere sussistente una prassi continuativa e sistematica».
2.2 Il motivo è infondato.
2.2.1.In primo luogo, deve escludersi la sussistenza di un vizio di travisamento della prova. Il perimetro entro cui è possibile dedurre detto vizio è stato notevolmente circoscritto dalle Sezioni Unite con la sentenza 4/3/2024, n. 5792 e quello qui denunciato, non essendo un errore di percezione, ma l’erronea valutazione dell’informazione probatoria che il giudice ha tratto dai verbali di interrogatorio, non vi rientra.
Dopo aver delineato storicamente la distinzione travisamento del fattotravisamento della prova e del fatto, le Sezioni Unite hanno ribadito che, se il travisamento è «frutto di errore di percezione, soccorre la revocazione», mentre, se il travisamento della prova attiene all’individuazione delle informazioni probatorie desunte per inferenza logica, è un «affare del giudice di merito», e per questo sottratto al giudizio di legittimità, non essendovi rischio che si verifichi «un’inemendabile forma di patente illegittimità della decisione», giacché, una volta che il giudice di merito abbia fondato la propria decisione su un dato probatorio preso in considerazione nella sua oggettività, salva la rettifica dell’errore a mezzo della revocazione, ed abbia adottato la propria decisione sulla base di informazioni probatorie desunte dal dato probatorio, il tutto sostenuto da una motivazione rispettosa dell’esigenza costituzionale di motivazione, si è dinanzi ad una statuizione fondata su basi razionali idonee a renderla accettabile.
2.2.2 Diversamente opinando, se si ammettesse la ricorribilità per cassazione in caso di travisamento della prova, il giudizio di legittimità si orienterebbe «verso un terzo grado» nel quale la Suprema Corte avrebbe «il potere di rifare daccapo il giudizio di merito».
Il vizio di travisamento, deducibile ai sensi dei nn. 4 e 5 dell’art. 360, primo comma, c.p.c., ricorre invece solo laddove il giudice di merito abbia «supposto un non-fatto, un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa, oppure l’inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita» nel mezzo probatorio acquisito nel giudizio di merito e le parti abbiano discusso proprio al riguardo, sì da collocare la vicenda al di fuori della deducibilità con il mezzo di cui all’art. 395, n. 4 c.p.c.
2.2.3 Né il motivo merita accoglimento quanto alla dedotta violazione dell’art. 2729 c.c.; nel censurare il ragionamento presuntivo operato dalla Corte territoriale, la ricorrente muove da una visione atomistica delle tre diverse circostanze dalla stessa valorizzate, pretendendo che ciascuna di esse singolarmente considerata – e quindi non tutte nel loro insieme, o meglio nella loro interazione – sia idonea a consentire la prova del fatto ignoto; questa Suprema Corte, per contro, insegna che la corretta applicazione dell’art. 2729 c.c. presuppone un apprezzamento degli elementi acquisiti in giudizio, dai quali inferire quello ignoto, che riconosca ad essi efficacia probatoria, «quand’anche singolarmente sforniti di valenza indiziarla», se risultino «in grado di acquisirla ove valutati nella loro convergenza globale», ovvero «accertandone la pregnanza conclusiva»; e ciò in quanto «la valutazione della prova presuntiva esige che il giudice di merito esamini tutti gli indizi di cui disponga non già considerandoli isolatamente, ma valutandoli complessivamente ed alla luce l’uno dell’altro, senza negare valore ad uno o più di essi sol perché equivoci, cosi da stabilire se sia comunque possibile ritenere accettabilmente probabile l’esistenza del fatto da provare».
A siffatto modus operandi si è correttamente attenuto il giudice d’appello , il quale ha attribuito rilievo a plurime circostanze -e non soltanto alla concomitanza temporale tra il giudizio penale e i fatti oggetto della vicenda per cui è causa – per raggiungere la sua conclusione.
2.2.4 Infine, va rilevato che il giudice del merito non era affatto tenuto a tener conto del provvedimento di archiviazione. Il provvedimento di archiviazione indica che, allo stato degli atti, non si ravvisano elementi sufficienti per sostenere l’accusa ; ciò tuttavia non esclude che il fatto sia rilevante a fini civilistici, ovvero non impedisce che lo stesso fatto venga diversamente definito, valutato e qualificato dal giudice civile, se non altro perché, a differenza della sentenza, la quale presuppone un processo, il provvedimento di archiviazione ha per presupposto la mancanza di un processo e non dà luogo a preclusioni di alcun genere (cfr. Cass. 20/11/2020, n. 26475), il che assorbe ogni eventuale questione configurabile sul collegamento tra il giudizio civile ed il giudizio penale.
Per le ragioni esposte il ricorso va rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1quater , d.p.r. 30 maggio 2002 n. 115, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a rifondere alla controricorrente le spese, che liquida in euro 2.000 per compensi ed euro 200 per esborsi, oltre alle spese generali e agli accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1quater , d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 4 febbraio 2026
Il Presidente
NOME COGNOME