Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 868 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 1 Num. 868 Anno 2026
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 15/01/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n° NUMERO_DOCUMENTO del ruolo generale dell’anno 2022
, proposto da
RAGIONE_SOCIALE , in persona del legale rappresentante p.t., p.iva P_IVA, con sede legale in Battipaglia INDIRIZZO) alla INDIRIZZO, rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso, dall’AVV_NOTAIO (c.f. CODICE_FISCALE); l’AVV_NOTAIO indica, ai sensi del combinato disposto degli artt. 125, comma I, e 366, comma 2, cod. proc. civ., l’indirizzo di posta elettronica certificata comunicato al proprio Ordine e il proprio numero di fax: EMAIL, NUMERO_TELEFONO, presso cui dichiara di voler ricevere le comunicazioni e le notificazioni processuali.
Ricorrente
contro
RAGIONE_SOCIALE , in persona del Direttore e legale rapp.te p.t., lng. NOME COGNOME, dom.to per la carica in RAGIONE_SOCIALE alla INDIRIZZO, rapp.ta e difesa dall’AVV_NOTAIO (C.F. CODICE_FISCALE), con la quale elettivamente domicilia presso l’indirizzo PEC: EMAIL, giusta procura speciale a margine del controricorso. Ai fini delle relative comunicazioni, l’AVV_NOTAIO indica
che le stesse potranno essere effettuate al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: EMAIL.
Controricorrente
avverso la sentenza della Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE n° 163 depositata il 15 febbraio 2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 7 gennaio 2026 dal consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
1 .- RAGIONE_SOCIALE -premesso di aver ricevuto dall’RAGIONE_SOCIALE il rimborso dei farmaci erogati da marzo ad agosto 2011 e che, nondimeno, essa era creditrice di ulteriori euro 44.290,34, previa corretta imputazione dei pagamenti ricevuti prima agli interessi e poi al capitale di crediti anteriori -tutto ciò premesso, otteneva dal Tribunale di RAGIONE_SOCIALE il decreto ingiuntivo n° 4742/2011 contro l’RAGIONE_SOCIALE per la somma predetta, oltre interessi e spese.
2 .-L’RAGIONE_SOCIALE proponeva opposizione e il Tribunale decideva la causa accogliendola e revocando il decreto ingiuntivo.
L’appello proposto dalla RAGIONE_SOCIALE non aveva miglior sorte, in quanto la Corte salernitana con la sentenza indicata in epigrafe lo respingeva.
La Corte, premessa l’illustrazione degli artt. 1193 e 1194 cod. civ., osservava nel merito che la RAGIONE_SOCIALE aveva premesso nel ricorso monitorio di aver spedito all’RAGIONE_SOCIALE, nel periodo marzo -agosto 2011, ricette per un importo complessivo di euro 849.523,78; che tale somma era stata interamente pagata mediante sei mandati di pagamento; che, avendo pagato i singoli debiti, non si poneva alcun problema di imputazione, in quanto l’art. 1193 cod. civ. disciplina la diversa ipotesi in cui il debitore ha più debiti e la prestazione non è sufficiente per estinguerli tutti; che anche ad aderire alla tesi del COGNOME, secondo la quale il credito era unico in considerazione dell’unicità del rapporto, la conclusione non cambiava,
trattandosi di diritti di credito diversi, distinti ed autonomi, anche se riferibili ad un medesimo rapporto complesso; infine, del tutto ultronea era l’imputazione fatta dal creditore al momento dei vari pagamenti, in quanto essa era riservata al debitore.
3 .- Avverso tale decisione ricorre per cassazione la RAGIONE_SOCIALE, affidando il gravame ad un solo motivo.
Resiste l’RAGIONE_SOCIALE con controricorso, concludendo per il rigetto dell’impugnazione.
Il ricorso è stato assegnato per la trattazione in Adunanza Camerale ai sensi dell’art. 380 -bis cod. proc. civ.
Non sono state depositate memorie.
RAGIONI DELLA DECISIONE
4 .-Con l’ unico motivo di ricorso il ricorrente lamenta la violazione e/o la falsa applicazione degli artt. 1193 e 1194 cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n° 3 cod. proc. civ.
La Corte avrebbe erroneamente ritenuto valida l’imputazione dei pagamenti effettuata dell’RAGIONE_SOCIALE ai sensi dell’art. 1193 cod. civ., sebbene applicabile alla fattispecie i criteri dettati dall’art. 1194 cod. civ.
Il rapporto tra farmacie e RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, nel quale si colloca il rimborso del costo dei farmaci erogati agli utenti del Servizio sanitario, sarebbe unico ed altresì unico sarebbe il credito complessivo delle farmacie che deriva dalla somministrazione dei farmaci, con la conseguenza che ogni pagamento andrebbe ad estinguere una parte di tale unico credito e che l’estinzione parziale andrebbe imputata prima agli interessi e poi al capitale, ai sensi dell’art. 1194 cod. civ.
5 .- Il motivo è fondato.
Come già stabilito da questa Corte -peraltro, non solo in altri precedenti, ma anche in identica fattispecie vertente tra le stesse odierne parti in causa (si allude a Cass., sez. I, 16 luglio 2024, n° 19536, con menzione di altri precedenti, che ha definito la lite sorta dall’opposizione al diverso
decreto monitorio, portante il n° 4743/2011) -il rapporto tra RAGIONE_SOCIALE ed RAGIONE_SOCIALE, avente ad oggetto il rimborso del costo dei farmaci erogati agli utenti del servizio sanitario, è unico ed unico è altresì il credito di rimborso che deriva da tale rapporto.
Non è, dunque, applicabile alla fattispecie l’art. 1193 cod. civ., in quanto l’RAGIONE_SOCIALE, all’atto dei vari pagamenti, non estingue crediti distinti, ma un unico complessivo credito derivante dal rapporto continuativo che la lega alla farmacia.
Infatti, a seguito del rilascio della convenzione farmaceutica, si instaura un rapporto di durata, unitario e continuativo, avente ad oggetto l’erogazione di farmaci per conto del Ssn.
In tal senso, depongono le norme contenute nell’art. 8, quarto e settimo comma, del d.P.R. n° 371/1998, che prevedono, rispettivamente, il diritto all’acconto del 50% di un dodicesimo dei corrispettivi dovuti dal Ssn a fronte delle ricette spedite nell’anno precedente e la rettificazione degli errori contabili, da parte della farmacia mediante la contabilizzazione di crediti o debiti sulle competenze maturate nel mese successivo a quello della comunicazione.
Ne discende che il pagamento parziale deve essere imputato ai sensi dell’art. 1194 cod. civ., ossia prima agli interessi e poi al capitale, a meno che non vi sia il consenso del creditore (ipotesi che qui, tuttavia, pacificamente non ricorre).
5 .- In conclusione, il ricorso va accolto ed alla cassazione della sentenza segue la rimessione della causa al giudice del rinvio, in diversa composizione, il quale provvederà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.
p.q.m.
la Corte accoglie il motivo di ricorso. Cassa e rinvia alla Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma il 7 gennaio 2025, nella camera di consiglio della prima sezione.
Il presidente NOME COGNOME