Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 7260 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 7260 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 18/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 32170/2021 R.G., proposto da
COGNOME NOME , rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO, domiciliato come da indirizzo pec indicato, per procura su foglio separato allegato al ricorso
–
ricorrente
–
contro
RAGIONE_SOCIALE , in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura Generale dello RAGIONE_SOCIALE, domiciliato come da indirizzo pec indicato,
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controricorrente – per la cassazione del decreto n. 1139/2021 del Tribunale di L’Aquila pubblicato il 14.6.2021;
udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 13.12.2021 dal AVV_NOTAIO.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ordinamento penitenziario -Detenzione in condizioni non conformi all’art. 3 CEDU -Decreto -Impugnazione
Con decreto pubblicato il 15.6.2021 il Tribunale di L’Aquila rigettò il ricorso ex art. 35 ter l. 354/1975 proposto da NOME nei confronti del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, al fine di ottenere il risarcimento del danno patito per la detenzione in Teramo, tra il 16.5.2019 ed il 14.2.2020, in condizioni inumane per la durata di 274 giorni.
Osservò il Tribunale che il ricorrente nel periodo indicato non era mai stato detenuto in una cella con spazio individuale a disposizione inferiore o uguale a 3 mq, anzi per la maggior parte del periodo lo spazio a disposizione era stato ben oltre i 4 mq. Inoltre, le condizioni generali di detenzione (bagno, acqua calda, riscaldamento, areazione e luce) erano sufficienti ed al detenuto era consentito uscire dalla cella per moltissime ore durante la giornata.
Per la cassazione del decreto ricorre NOME COGNOME, sulla base due motivi. Risponde con controricorso il RAGIONE_SOCIALE.
La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, ai sensi dell’art.380bis .1. cod. proc. civ..
Il Pubblico RAGIONE_SOCIALE presso la Corte non ha presentato conclusioni scritte.
RAGIONI RAGIONE_SOCIALE DECISIONE
Con il primo motivo il ricorrente denuncia ‘violazione ovvero falsa applicazione dell’art. 2697 cod. civ. e degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ.’.
Il ricorrente sostiene che il Tribunale di L’Aquila, pur partendo dalla premessa dell’esistenza di una presunzione relativa di inumanità RAGIONE_SOCIALE detenzione nelle carceri italiane, avrebbe erroneamente valutato la prova contraria offerta dal RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE sulla base di una relazione fornita dall’amministrazione penitenziaria , presente solo nello storico del fascicolo, ma riferita ad un periodo di detenzione diverso da quello oggetto del ricorso e finanche disconosciuta dall’Avvocatura dello RAGIONE_SOCIALE , la quale nelle note di trattazione scritta del 18.5.2021 aveva riferito che il carcere interessato non aveva fornito le notizie richieste.
Con il secondo motivo il ricorrente denuncia ‘manifesta contraddittorietà, erroneità ed illogicità RAGIONE_SOCIALE motivazione, ovvero omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti’.
Pur ammettendo che la relazione prodotta dall’amministrazione penitenziaria fosse riferibile al periodo dal 16.5.2019 al 14.2.2020, erroneamente il Tribunale avrebbe effettuato il computo dello spazio vitale. Infatti, dai 27,10 mq RAGIONE_SOCIALE cella si sarebbero dovuti sottrarre 4,30 mq corrispondenti alla superficie del bagno, residuando mq 16,32, da suddividere per 3 detenuti (48 giorni), per 4 detenuti (68 giorni), per 5 detenuti (100 giorni) e 6 detenuti (59 giorni), non senza considerare la necessità di sottrarre la superficie occupata dal mobilio che, sebbene non ancorato, riduceva vieppiù lo spazio utile.
Il ricorso è inammissibile perché proposto ol tre il termine previsto dall’art. 325, comma secondo, cod. proc. civ.
3.1. L’art. 35 ter , comma terzo, l. 354/1975, prevede che ‘Coloro che hanno subito il pregiudizio di cui al comma 1, in stato di custodia cautelare in carcere non computabile nella determinazione RAGIONE_SOCIALE pena da espiare ovvero coloro che hanno terminato di espiare la pena detentiva in carcere possono proporre azione, personalmente ovvero tramite difensore munito di procura speciale, di fronte al tribunale del capoluogo del distretto nel cui territorio hanno la residenza. L’azione deve essere proposta, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla cessazione dello stato di detenzione o RAGIONE_SOCIALE custodia cautelare in carcere. Il tribunale decide in composizione monocratica nelle forme di cui agli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile. Il decreto che definisce il procedimento non è soggetto a reclamo. Il risarcimento del danno è liquidato nella misura prevista dal comma 2′.
Come evidenziato dal RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE il decreto del Tribunale di L’Aquila è stato reclamato dal sig. COGNOME con atto notificato il 15.7.2021 dinanzi alla Corte d’appello di L’Aquila, che l’ha dichiarato inammissibile con decreto del 22.10.2021, in quanto relativo a provvedimento non reclamabile ex art. 35 ter , comma terzo, l. 354/1975. Solo successivamente a tale declaratoria di inammissibilità il COGNOME. COGNOME ha proposto il ricorso per cassazione con atto notificato il 13.12.2021.
3.2. L’art. 358 cod. proc. civ., al pari di quanto previsto dall’art. 387 cod. proc. civ., stabilisce che ‘l’appello dichiarato inammissibile o improcedibile non può essere riproposto, anche se non è decorso il termine fissato dalla legge.
Sulla base di tali disposizioni questa Corte ha ripetutamente affermato che il principio di consumazione del relativo potere non esclude che, fino a quando non intervenga una declaratoria d’inammissibilità dell’atto d’appello preventivamente notificato, possa essere proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza, contro la quale sia ammessa soltanto la ricorribilità per cassazione, sempre che la seconda impugnazione risulti tempestiva, dovendo tale tempestività valutarsi, anche in caso di mancata notificazione RAGIONE_SOCIALE sentenza medesima, non in relazione al termine annuale, bensì in relazione al termine breve decorrente dalla data di proposizione RAGIONE_SOCIALE prima impugnazione, equivalendo essa alla conoscenza legale del provvedimento impugnato da parte dell’impugnante (v., Cass., sez. III, 23 maggio 2011, n. 11308).
Infatti, costituisce principio portante, affermato dalla giurisprudenza di legittimità rispetto sia all’appello sia al ricorso per cassazione, quello secondo cui, la notificazione di un’impugnazione equivale (tanto per la parte notificante, quanto per la parte destinataria) alla notificazione RAGIONE_SOCIALE sentenza stessa, ai fini RAGIONE_SOCIALE decorrenza del termine breve di cui all’art. 325 cod. proc. civ. per proporre altro tipo di impugnazione (v., Cass., sez. II, 15 marzo 2023, n. 7448; sez. III, 20 novembre 2020, n. 26427), sì che la seconda impugnazione non è ammessa se al momento RAGIONE_SOCIALE sua proposizione sia intervenuta pronuncia (di inammissibilità, improcedibilità, estinzione) sulla prima impugnazione (v. Cass., 11308/2011, cit.).
3.3. Da ciò consegue che, una volta proposta impugnazione presso la Corte d’appello, la possibilità di esperire il ricorso per cassazione presuppone che questo sia avanzato prima RAGIONE_SOCIALE eventuale dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità RAGIONE_SOCIALE prima impugnazione, fermo restando che dalla notificazione di quest’ultima decorre il termine breve per la proposizione RAGIONE_SOCIALE seconda. Tale astratta possibilità non può escludersi nelle ipotesi di pluralità di impugnazioni
diverse svolte contestualmente o a breve distanza di tempo l’una dall’altra , non potendo revocarsi in dubbio la scienza legale ai fini del decorso del termine breve a partire dalla prima impugnazione, risultando così impedita, per il principio RAGIONE_SOCIALE consumazione del diritto di impugnazione, la possibile presentazione sequenziale RAGIONE_SOCIALE seconda impugnazione dopo la dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità RAGIONE_SOCIALE prima.
Tanto premesso, l’odierno ricorso è stato proposto solo successivamente alla dichiarazione di inammissibilità, pronunciata dalla Corte d’appello il 22.10.2021, del reclamo presentato con atto notificato il 15.7.2021 dal sig. COGNOME, quando il termine breve per proporre ricorso per cassazione era ormai spirato.
Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile.
Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
Va dato atto RAGIONE_SOCIALE sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi dell’art. 13, comma 1quater , d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, RAGIONE_SOCIALE legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13 (Cass., sez. un., 20 febbraio 2020, n. 4315).
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, in favore del controricorrente, che liquida in euro 800,00 per competenze professionali, oltre le spese prenotate e prenotande a debito.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 RAGIONE_SOCIALE l. n. 228 del 2012, dà atto RAGIONE_SOCIALE sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, al competente ufficio di merito, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALE Terza sezione civile RAGIONE_SOCIALE Corte