Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 23253 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 23253 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 28/08/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 29458/2022 R.G.
proposto da
RAGIONE_SOCIALE, già RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dall ‘ AVV_NOTAIO, con domicilio digitale EMAIL
– ricorrente –
contro
NOME COGNOME, titolare dell ‘ omonima impresa individuale, rappresentato e difeso dall ‘ AVV_NOTAIO e dall ‘ AVV_NOTAIO, con domicilio digitale EMAIL – controricorrente – avverso la sentenza n. 3037 del 6/5/2022 della CORTE D ‘ APPELLO DI ROMA;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 30/4/2024 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
lette le memorie delle parti.
FATTI DI CAUSA
1. NOME COGNOME conveniva in giudizio la RAGIONE_SOCIALE (oggi, RAGIONE_SOCIALE) innanzi al Tribunale di Roma, che, con ordinanza del 26/5/2021 a definizione del procedimento ex art. 702bis cod. proc. civ., così provvedeva: «ritenuta la fondatezza dell ‘ eccezione di incompetenza per territorio sollevata da parte convenuta, alla stregua del foro convenzionale esclusivo pattuito all ‘ art. 13 del contratto di fornitura di carburante, … dichiara l’ incompetenza per territorio del Tribunale di Roma in favore del Tribunale di Brescia; assegna alle parti termine di giorni 60 per la riassunzione della causa dinanzi al Tribunale dichiarato territorialmente competente; spese compensate in considerazione delle oscillazioni giurisprudenziali».
2. RAGIONE_SOCIALE proponeva appello domandando al giudice dell ‘ impugnazione di riformare parzialmente la predetta ordinanza, «condannando l ‘ appellato, ai sensi dell ‘ articolo 91 c.p.c., al pagamento delle spese del giudizio di primo grado».
3. Con la sentenza n. 3037 del 6/5/2022, la Corte d ‘ appello di Roma dichiarava inammissibile l ‘ appello; per quanto qui ancora rileva, il giudice di secondo grado così illustrava la propria decisione: «l ‘ impugnazione è stata rivolta avverso una ordinanza che si è pronunciata unicamente sul profilo della competenza del Tribunale adito, la quale risulta impugnabile attraverso l ‘ esclusivo strumento del regolamento necessario di competenza previsto dall ‘ art.42 cod. proc. civ. e tanto anche nel caso in cui l ‘ impugnante si dolga -come nel caso di specie – del solo profilo attinente alla regolazione delle spese di lite, avendo la Suprema Corte -in più occasioni -affermato il principio in base al quale ‘Le pronunce che decidono soltanto sulla competenza e sulle spese , di primo o di secondo grado – ad eccezione delle sentenze del giudice di pace (art. 46 cod. proc. civ.), devono essere impugnate esclusivamente con il regolamento necessario di cui all ‘ art. 42 cod. proc. civ.,
che configura il regolamento di competenza come unico mezzo di impugnazione tipico per ottenere una diversa statuizione’ (così la massima di Cass., sez.VI, 7.5.2015, n.9268 …)».
Avverso tale decisione, RAGIONE_SOCIALE, già RAGIONE_SOCIALE, proponeva ricorso per cassazione, basato su due motivi; resisteva con controricorso NOME COGNOME.
Le parti depositavano memorie ex art. 380bis .1 cod. proc. civ.
All ‘ esito della camera di consiglio del 30/4/2024, il Collegio si riservava il deposito dell ‘ ordinanza nei successivi sessanta giorni, a norma dell ‘ art. 380bis .1, comma 2, cod. proc. civ.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, si deve respingere l ‘ eccezione di inammissibilità del ricorso per non essere stato specificato, con esplicito richiamo di una delle fattispecie contemplate dall ‘ art. 360, comma 1, cod. proc. civ., il vizio denunciato.
In proposito si richiama la decisione di Cass., Sez. U, Sentenza n. 17931 del 24/07/2013, Rv. 627268-01, secondo cui «il ricorso per cassazione, avendo ad oggetto censure espressamente e tassativamente previste dall ‘ art. 360, primo comma, cod. proc. civ., deve essere articolato in specifici motivi riconducibili in maniera immediata ed inequivocabile ad una delle cinque ragioni di impugnazione stabilite dalla citata disposizione, pur senza la necessaria adozione di formule sacramentali o l ‘ esatta indicazione numerica di una delle predette ipotesi» e si osserva che, nella fattispecie, entrambe le censure richiamano letteralmente il contenuto dell ‘ art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.
Col primo motivo, infatti, la ricorrente deduce «Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 42 e 339 c.p.c.».
La censura è fondata.
Dal tenore dell ‘ atto d ‘ appello -peraltro proposto dalla parte che, nel primo grado, aveva vittoriosamente eccepito l ‘ incompetenza del giudice adito -si evince chiaramente che la citata impugnazione riguardava soltanto il capo delle spese, per il mancato rispetto della disciplina sulle spese processuali (segnatamente, delle regole sulla regola sulla soccombenza).
6. In continuità con quanto statuito da Cass., Sez. U, Ordinanza n. 14205 del 06/07/2005, Rv. 581982-01 (ed è conforme la successiva giurisprudenza di questa Corte: ex multis , tra le più recenti, Cass., Sez. L, Ordinanza n. 5313 del 28/02/2024, Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 2424 del 25/01/2024, Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 9006 del 30/03/2023), si ribadisce che «La sentenza che ha pronunciato soltanto sulla competenza e sulle spese processuali deve essere impugnata con il mezzo ordinario di impugnazione previsto avverso le sentenze del giudice dichiaratosi incompetente, sia nel caso in cui la parte soccombente sulla questione di competenza intenda censurare esclusivamente il capo concernente le spese processuali – essendo l ‘ impugnazione proponibile in quanto, benché l ‘ art. 42 cod. proc. civ. sembri escludere un ‘ impugnazione diversa dal regolamento di competenza, in siffatta ipotesi manca il presupposto per la esperibilità di questo mezzo -, sia nel caso in cui la parte vittoriosa su detta questione lamenti l ‘ erroneità della statuizione sulle spese.».
Per quanto esposto, la sentenza impugnata va cassata, con rinvio al giudice d ‘ appello, in diversa composizione, per nuovo esame e per la regolazione delle spese, anche del giudizio di legittimità.
Resta assorbito il secondo motivo, col quale si era dedotta la violazione dell ‘ art. 92 cod. proc. civ.
P. Q. M.
La Corte accoglie il primo motivo del ricorso;
dichiara assorbito il secondo motivo; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d ‘ appello di Roma,