Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 21048 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 21048 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 27/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 16596/2020 R.G., proposto da
NOME COGNOME ; rappresentato e difeso da ll’AVV_NOTAIO (EMAIL), in virtù di procura in calce al ricorso;
-ricorrente-
nei confronti di
NOME COGNOME ;
-intimato- per la cassazione della sentenza n.38/2020 del GIUDICE di PACE di AREZZO, depositata il 27 gennaio 2020;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10 giugno 2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che:
con sentenza 27 gennaio 2020, n. 38, il Giudice di pace di Arezzo ha dichiarato la propria incompetenza in favore di quella del Tribunale di Perugia in ordine alla domanda proposta da NOME COGNOME nei confronti di NOME COGNOME, avente ad oggetto la restituzione della somma di Euro 517,00, che il primo aveva versato al secondo a titolo di rimborso delle spese sostenute per porre in esecuzione le statuizioni civili contenute in una sentenza di condanna penale emessa in primo grado dal Tribunale di Perugia; statuizioni confermate in appello in seguito alla declaratoria di prescrizione del reato emessa dalla Corte d’appello di Perugia , ma integralmente caducate, unitamente alla condanna penale, dalla successiva sentenza assolutoria della Corte di cassazione;
avverso la sentenza del Giudice di pace, AVV_NOTAIO ha proposto ricorso per cassazione, con atto notificato il 22 giugno 2020, sulla base di due motivi, con cui ha dedotto la violazione degli artt. 652 cod. proc. pen., 336, secondo comma e 389 cod. proc. civ.;
non ha svolto difese in sede di legittimità NOME COGNOME, rimasto intimato;
la trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale, ai sensi dell’art . 380bis .1, cod. proc. civ..
il Procuratore Generale non ha depositato conclusioni scritte; non sono state depositate memorie.
Considerato che:
1. il ricorso è inammissibile;
invero, il ricorso per cassazione è ammesso avverso le sentenze pronunciate in grado d ‘ appello o in unico grado (art. 360, primo comma, cod. proc. civ.), mentre la sentenza qui impugnata è stata
emessa in primo grado dal giudice di pace ed era appellabile, ai sensi dell ‘ art. 339 cod. proc. civ.;
1.a. in proposito, giova anzitutto ricordare, in linea generale, che tutte le sentenze pronunciate in primo grado, non solo del Tribunale ma anche del Giudice di pace, sono appellabili, a meno che non sia la legge a disporre il contrario, il ricorso per cassazione potendo essere proposto direttamente nei confronti della sentenza di primo grado, per saltum , soltanto allorché le parti siano tra loro d ‘ accordo per omettere l ‘ appello;
1.b. con riguardo alle sentenze del Giudice di pace, in particolare, va poi ribadito che, per effetto dell ‘ entrata in vigore del d.lgs. n. 40 del 2006, esse sono ricorribili per cassazione solo in due ipotesi: se le parti sono d ‘ accordo per omettere l ‘ appello, secondo la previsione generale di cui all ‘ art. 360, secondo comma, cod. proc. civ.; se il Giudice di pace ha pronunciato secondo equità su concorde richiesta delle parti, ex art. 114 cod. proc. civ. ( ex aliis , Cass. 31/07/2017, n. 19050);
fatta eccezione per tali ipotesi, tutte le sentenze del Giudice di pace pronunciate dopo la predetta data sono divenute suscettibili solo di appello, non rilevando, tra l’altro, con riguardo al mezzo di impugnazione esperibile, la circostanza che siano pronunciate secondo diritto o secondo equità;
le Sezioni unite di questa Corte hanno infatti chiarito che dall ‘ assetto scaturito dalla riforma di cui al d.lgs. n. 40 del 2006 emerge che, riguardo alle sentenze pronunciate dal Giudice di pace nell ‘ ambito del limite della sua giurisdizione equitativa necessaria, l ‘ appello a motivi limitati, previsto dal terzo comma dell ‘ art. 339 cod. proc. civ., è l ‘ unico rimedio impugnatorio ordinario ammesso, anche in relazione a motivi attinenti alla giurisdizione, alla violazione di norme sulla
competenza ed al difetto di radicale assenza della motivazione (Cass., Sez. Un., 18/11/2008, n. 27339);
1.c. con specifico riguardo alle sentenze del Giudice di pace che statuiscono sulla competenza, va ulteriormente precisato, ancor più in particolare, che la riforma di cui al d.lgs. n.40 del 2006 non ha inciso sul disposto di cui all’art.46 cod. proc. civ., il quale pre vede che le disposizioni degli artt. 42 e 43 dello stesso codice non si applicano nei giudizi davanti a quel giudice;
pertanto, le sentenze del Giudice di pace che statuiscono soltanto sulla competenza e quelle che statuiscono sia sulla competenza che sul merito non sono impugnabili, rispettivamente, con il regolamento di competenza necessario e con quello facoltativo (che, se proposti, devono essere dichiarati inammissibili: ex aliis , Cass. 18/02/2020, n. 4001; Cass.18/01/2021, n.711; Cass. 03/02/2023, n. 6441), ma sono sempre impugnabili con appello, da propor si ai sensi dell’art. 339, secondo comma, cod. proc. civ., se siano pronunciate su cause soggette a regola di decisione secondo diritto, oppure ai sensi del l’art.339, terzo comma , cod. proc. civ., se siano pronunciate su cause soggette a regola di decisione secondo equità ( ex aliis , Cass.29/05/2008, n. 14185; Cass. 10/11/2011, n. 23458; Cass. 12/10/2020, n. 21975);
nella fattispecie in esame, viene in considerazione una causa il cui valore non eccede i limiti della giurisdizione equitativa necessaria del Giudice di pace; pertanto la sentenza declinatoria della competenza emessa dal Giudice di pace di Arezzo era soggetta ad appello a motivi limitati ex art. 339, terzo comma, cod. proc. civ., per violazione delle norme processuali sulla competenza; trattandosi di sentenza emessa
in primo grado ed appellabile, il ricorso per cassazione proposto avverso di essa va dichiarato inammissibile;
non vi è luogo provvedere sulle spese del giudizio di legittimità, stante l’ indefensio della parte intimata;
avuto riguardo al tenore della pronuncia, va dato atto -ai sensi dell’art.13, comma 1 -quater , del D.P.R. n. 115 del 2002 -della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, al competente ufficio di merito, di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto.
Per Questi Motivi
La Corte dichiara inammissibile il ricorso;
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente , al competente ufficio di merito, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1bis dello stesso art.13, ove dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Terza Sezione