Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 29737 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 29737 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 19/11/2024
Oggetto: Impugnazione in cassazione di ordinanze di rigetto istanza riunione
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 1716/2020 R.G. proposto da
AVV_NOTAIO, rappresentato e difeso da se stesso, nonché dall’AVV_NOTAIO, con indicazione di domicilio digitale all’indirizzo PEC:
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-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO ed elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO.
-controricorrente –
Avverso le ordinanze emesse, in data 28/11/2018, nei giudizi instaurati dinanzi al Tribunale civile di Napoli iscritti al n. RG NUMERO_DOCUMENTO/2016 e al n. RG NUMERO_DOCUMENTO;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23 ottobre 2024 dalla dott.ssa NOME COGNOME;
Rilevato che:
Con distinte ordinanze del 28/11/2018, rese rispettivamente nell’ambito dei due processi civili iscritti al n. NUMERO_DOCUMENTO e al n. NUMERO_DOCUMENTO, il giudice istruttore del Tribunale di Napoli (in persona del AVV_NOTAIO COGNOME AVV_NOTAIO) rigettò le istanze di riunione degli stessi, affermando che le domande formulate dalla parte convenuta nel primo, per le quali si era verificata decadenza (essendosi la medesima costituita nel giorno dell’udienza di comparizione, laddove, per la rituale proposizione delle stesse, avrebbe dovuto rispettare il termine di cui all’art. 166 cod. proc. civ.), erano identiche a quelle proposte dalla stessa, come attrice, nel secondo, e richiamando, in proposito, il principio espresso da questa Corte con la sentenza n. 567 del 15/01/2015, rigettò, quanto al primo procedimento, le istanze istruttorie formulate, provvedendo a nominare un c.t.u., e concesse, quanto al secondo, i termini ex art. 183 cod. proc. civ..
Contro le predette ordinanze, l’AVV_NOTAIO, parte di entrambi i giudizi, ha proposto ricorso per cassazione sulla base di quattro motivi.
NOME ha resistito con controricorso.
Il Consigliere delegato ha formulato proposta di definizione del giudizio ai sensi dell’art. 380 -bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata alle parti.
In seguito a tale comunicazione, il citato ricorrente, AVV_NOTAIO (costituito anche quale difensore di se stesso), ha chiesto la decisione del ricorso.
Fissata l’adunanza in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380 -bis.1 cod. proc. civ., entrambe le parti hanno depositato memoria illustrativa.
Considerato che :
Con il primo motivo di ricorso, si denuncia la nullità dell’ordinanza per essere stata emessa da magistrato privo di autorizzazione del presidente del tribunale, in sostituzione del giudice del ruolo, in relazione all’art. 360, n. 4, cod. proc. civ..
Con il secondo motivo di ricorso, si deduce l’omesso esame circa un fatto decisivo -‘ il provvedimento è stato emesso prima della disposta riunione e dopo che era stata rigettata la prima richiesta di riunione e senza provvedere sulla nullità delle ordinanze del giudice COGNOME, non autorizzato ‘, in relazione all’art. 360, n. 5, cod. proc. civ.,
Con il terzo motivo di ricorso, si lamenta ‘ la violazione o falsa applicazione di norme di diritto ‘, il ‘ mancato esame della formulata usucapione e del contratto di comodato, inclusi nel fascicolo RG 20316/16 e ad usucapione già conseguita ‘, in relazione all’art. 360, n. 3, cod. proc. civ..
Con il quarto motivo di ricorso, si lamenta la ‘ violazione norme di diritto – mancato esame delle richieste istruttorie di ambedue i processi e soprattutto per non avere esaminato le violazioni relative all’art. 273 cod. proc. civ. in combinato disposto con l’art. 39 cod. proc. civ.. Subordinatamente ed in relazione alle medesime violazioni si chiede dichiararsi con la remissione alla Corte, la non manifesta incostituzionalità della norma di cui all’art. 273 cod. proc. civ., allorché non prevede l’obbligatorietà della riunione in relazione a domande interdipendenti e tra di loro pregiudiziali vioAVV_NOTAIO in tal modo l’art. 24 Cost. -Diritto di difesa -nonché l’art. 111 Cost. –
giusto processo, in combinato disposto con l’art. 3 della Cost. ‘, in relazione all’art. 360, n. 3, cod. proc. civ..
5. La proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ. è del seguente tenore: « I NAMMISSIBILITA’ e/o MANIFESTA INFONDATEZZA del ricorso avverso ordinanza che rigetta l’istanza di riunione di due giudizi. Primo, secondo, terzo : inammissibili, o comunque manifestamente infondati, in quanto essi sono privi di esposizione del contenuto giuridico delle singole doglianze. Inoltre, il ricorso si dirige verso un ulteriore
e quarto motivo provvedimento non avente contenuto decisorio, con profilo di sua radicale inammissibilità ».
6. Il ricorso è inammissibile.
Con esso il ricorrente ha, infatti, impugnato due ordinanze, rese in due distinti giudizi civili, con le quali il giudice di merito aveva respinto l’istanza di riunione degli stessi, statuendo in un caso sui mezzi istruttori e concedendo nell’altro i termini ex art. 183 cod. proc. civ..
Orbene, la giurisprudenza di questa Corte è consolidata nell’affermare che i provvedimenti che decidono sulla riunione o separazione delle cause sono atti processuali di carattere meramente preparatorio, privi di contenuto implicante statuizioni sulla competenza, insuscettibili di impugnazione (poiché sprovvisti dei caratteri della decisorietà e definitività) e insindacabili in sede di gravame, in quanto la valutazione dell’opportunità della trattazione congiunta delle cause connesse è rimessa alla discrezionalità del giudice innanzi al quale i procedimenti pendono (Cass., Sez. 1 , 30/9/2022, n. 28539; Cass., Sez. 6-1, 30/3/2018, n. 8024; Cass., Sez. 6-5, 18/11/2014, n. 24496).
Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente, risultato soccombente, al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate come in
dispositivo, con attribuzione al difensore della controricorrente (AVV_NOTAIO), per dichiarato anticipo.
8. Poiché il ricorso è deciso in conformità alla proposta formulata ai sensi dell’art. 380 -bis cod. proc. civ., vanno applicati -come previsto dal terzo comma, ultima parte, dello stesso art. 380-bis cod. proc. civ. -il terzo e il quarto comma dell’art. 96 cod. proc. civ., con conseguente condanna del ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, di una somma equitativamente determinata (nella misura di cui in dispositivo), nonché al pagamento di una ulteriore somma – nei limiti di legge – in favore della Cassa delle ammende.
Considerato il tenore della pronuncia, va dato atto -ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater, del D.P.R. n. 115 del 2002 -della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in € 1.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in € 200,00 ed agli accessori di legge, con distrazione in favore del difensore della stessa controricorrente, AVV_NOTAIO.
C ondanna altresì il ricorrente, ai sensi dell’art. 96 , commi 3 e 4, cod. proc. civ., al pagamento, sempre in favore della controricorrente, di una somma ulteriore liquidata in euro 1.000,00, nonché al pagamento della somma di euro 700,00 in favore della cassa delle ammende.
Dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda