Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 13615 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 13615 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 21/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 12550/2023 R.G. proposto da : COGNOME, elettivamente domiciliata in ROMA alla INDIRIZZO presso lo studio dell ‘ avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE, che la rappresenta e difende, domiciliata digitalmente per legge
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE, MINISTERO DELL ‘ INTERNO, UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DI VARESE
intimati –
avverso la SENTENZA del TRIBUNALE di ROMA n. 17512/2022 depositata il 28/11/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/03/2025 dal Consigliere relatore NOME COGNOME
Ritenuto che:
NOME COGNOME impugna, con atto affidato a tre motivi di ricorso, la sentenza del Tribunale di Roma, quale giudice di appello, n. 17512 del 26/11/2022, che, per quanto ancora rileva in questa sede ha dichiarato inammissibile, per carenza di interesse, l ‘ impugnazione avverso la sentenza del Giudice di pace di Roma che aveva rigettato, per motivi di merito, l ‘ azione proposta da NOME COGNOME avverso una cartella di pagamento per violazioni del codice della strada, della quale la COGNOME era venuta a conoscenza a mezzo di una stampa esplicativa;
l ‘ Agenzia delle Entrate Riscossione, il Ministero dell ‘ Interno, l’ Ufficio Territoriale del Governo di Varese non hanno svolto attività difensiva;
il Procuratore generale non ha presentato conclusioni;
il ricorso è stato chiamato all ‘ adunanza camerale del 12/02/2025 alla quale è stato trattenuto per la decisione e il Collegio ha riservato il deposito dell ‘ ordinanza nel termine di sessanta giorni;
Considerato che:
i motivi di ricorso sono i seguenti:
violazione e falsa applicazione art. 2909 c.c., in relazione all ‘ art. 360, n. 3, cpc. giudicato sostanziale esplicito;
II) violazione dell ‘ art. 100 c.p.c., e dell ‘ art. 12, comma 4 bis, del d.P.R. n. 602 del 29/09/1973, in relazione all ‘ art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. prescrizione dei crediti fatti valere con gli atti impugnati in primo grado;
III) violazione art. 112 c.p.c. in riferimento all ‘ eccezione di prescrizione e violazione art. 209 d.lgs. 285 del 30/04/1992 e art. 28 legge n. 689 del 24/11/1981 e art. 2943 c.c., in relazione all ‘ art.
360, primo comma n. 3, c.p.c., prescrizione del credito fatto valere con la cartella oggetto del giudizio di primo grado;
il primo motivo è inammissibile, atteso che su di una pronuncia sul merito della controversia, quale quella resa dal Giudice di pace nel caso di specie, che sia stata successivamente impugnata, non vi è formazione di giudicato in senso sostanziale, in quanto la questione relativa alla sussistenza dell ‘ interesse ad agire è mantenuta viva dalla stessa proposizione dell ‘ impugnazione e in mancanza di una pronuncia espressa sul punto, nel primo grado di giudizio, dovendosi, peraltro, rilevare che l ‘ Agenzia delle Entrate Riscossione, costituendosi in appello ha chiesto il rigetto dell ‘ impugnazione per carenza d ‘ interesse (come risulta da quanto scritto a pag. 4 della sentenza impugnata);
il secondo motivo e il terzo motivo di ricorso possono essere congiuntamente scrutinati, in quanto strettamente connessi e il terzo legato da vincolo di dipendenza dal secondo;
essi sono inammissibili, dovendosi dare seguito alla giurisprudenza di questa Corte, che, basandosi su pronuncia nomofilattica (Sez. U n. 26283 del 06/09/2022 Rv. 665660 – 01), ha affermato che (Cass. n. 21612 del 31/07/2024; Cass. n. 31430 del 6/12/2024): «è inammissibile l ‘ impugnazione dell ‘ estratto di ruolo proposta per invalidità della notifica della cartella esattoriale (relativa a sanzione amministrativa), salvo che il debitore dimostri di avere l ‘ interesse ad agire come delineato dall ‘ art. 12, co. 4bis , d.P.R. n. 602/1973 (introdotto dall ‘ art. 3bis d.l. n. 146/2021, conv. in l. 215/2021), cioè che l ‘ iscrizione a ruolo pregiudichi: (a) la partecipazione a una procedura di appalto secondo il codice dei contratti pubblici, (b) la riscossione di somme dovute dalla p.a., o (c) la perdita di un beneficio sempre nei rapporti con la p.a. (con valutazione da effettuare al momento della pronuncia). Tale disposizione si applica (con estensione pure alla riscossione delle
entrate extratributarie come quella dedotta in causa: cfr. Cass. n. 10268/2023) anche nei giudizi in corso e con la sentenza impugnata è stato accertato che il caso per cui è stata introdotta la controversia non rientra in alcuno di quelli specificamente indicati»;
nella specie non risulta specificato dalla difesa della Pacifico alcun interesse sostanziale nel senso sopra delineato dalla richiamata giurisprudenza, alla quale il Collegio presta adesione e intende assicurare continuità;
la pronuncia richiamata dalla difesa della ricorrente a sostegno della propria prospettazione censoria (Cass. n. 25639 del 25/09/2024 Rv. 672451 – 01) non si attaglia al caso in esame, per la evidente diversità della fattispecie e in quella essendovi stata un ‘ esplicita affermazione sin dal primo grado di giudizio, a quanto è dato cogliere, dell ‘ interesse a ricorrere;
né a diversa conclusione può giungersi in ordine alla doglianza di maturata prescrizione, non potendo questa farsi valere in via di azione in difetto di minaccia attuale di esecuzione e, comunque, sul presupposto della mera estrazione dell’estratto di ruolo (come riconosciuto a più riprese dalla giurisprudenza di questa Corte: Cass. n. 31430 del 06/12/2024, non massimata; Cass. nn. 7353/2022, 22925 e 6723/2019, nn. 22946 e 20618/2016; espressamente nel senso della necessità di verificare l’interesse ad agire anche in caso ci si intenda dolere soltanto della prescrizione successiva, tra le altre: Cass. 13300/2024);
il ricorso è, pertanto, inammissibile per manifesta infondatezza, essendo ormai consolidato l’approdo nomofilattico della carenza originaria di un requisito dell ‘ azione;
nulla per le spese di lite, in quanto l ‘ Agenzia delle Entrate Riscossione, il Ministero dell ‘ Interno e l’ Ufficio Territoriale del Governo di Varese sono rimasti intimati;
la decisione di inammissibilità del ricorso comporta, nondimeno, che deve darsi atto, ai sensi dell ‘ art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente e in favore del competente Ufficio di merito, dell ‘ ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1 bis , dello stesso articolo 13, se dovuto;
p. q. m.
la Corte dichiara inammissibile il ricorso;
ai sensi dell ‘ art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente e in favore del competente Ufficio di merito, dell ‘ ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1bis , dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di