Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 31617 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 31617 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 04/12/2025
ORDINANZA
Oggetto
OPPOSIZIONE ESECUZIONE
Opposizione esecutiva Qualificazione da parte del primo giudice ai sensi dell’art. 617 c.p.c. – Principio della ‘apparenza’ -Mezzo d’impugnazione esperibile
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
sul ricorso 5795-2023 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante ‘ pro tempore ‘, con domicilio eletto in RAGIONE_SOCIALE, in INDIRIZZO, presso lo studio legale dell’AVV_NOTAIO, ma domiciliata ‘ ex lege ‘ presso l’indirizzo di posta elettronica de i propri difensori come in atti, rappresentata e difesa dagli Avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME; Rep. Ud. 03/07/2025 Adunanza camerale
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE–COGNOME, in persona del Direttore Generale e legale rappresentante ‘ pro tempore ‘, domiciliat a ‘ ex lege ‘ in RAGIONE_SOCIALEINDIRIZZO INDIRIZZO, presso l’RAGIONE_SOCIALE Generale dello Stato, che la rappresenta e difende per legge;
– controricorrente –
nonché contro
NOME, in persona del Sindaco ‘ pro tempore ‘, con domicilio eletto in RAGIONE_SOCIALE, INDIRIZZO, presso gli uffici dell’RAGIONE_SOCIALE, ma domiciliata ‘ ex lege ‘ presso l’indirizzo di posta elettronica del proprio difensore come in atti, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO COGNOME ;
– controricorrente –
Avverso la sentenza n. 14599/2022, del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, depositata in data 06/10/2022;
udita la relazione della causa svolta nell ‘adunanza camerale in data 03/07/2025 dal AVV_NOTAIO COGNOME.
FATTI DI CAUSA
La società RAGIONE_SOCIALE ricorre, sulla base di un unico motivo, per la cassazione della sentenza n. 14599/22, del 6 ottobre 2022, del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, che ne ha dichiarato inammissibile l’appello avverso la sentenza n. 3221/21, del 16 febbraio 2021, del Giudice di pace della stessa città, così confermando la qualificazione come opposizione ex art. 617 cod. proc. civ. -data dal primo giudice -dell’iniziativa assunta dalla predetta società per l’annullamento di una cartella di pagamento, emessa dall’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE (COGNOME), mediante la quale era stata richiesta la somma complessiva di € 13.669,73, di cui € 2.900,00 a titolo di COSAP per presunta occupazione di suolo pubblico, la restante parte essendo stata determinata, invece, a titolo di sanzioni ed interessi.
Riferisce, in punto di fatto, l’odiern a ricorrente di aver impugnato la suddetta cartella di pagamento (comunicatale a mezzo EMAIL, in data 22 febbraio 2020), lamentando che essa
traeva origine da tre avvisi di accertamento, riferiti ad un ‘atto presupposto verbale/rapporto’, del 20 marzo 2018, mai notificatole, secondo quanto accertato da altra sentenza del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE (n. 11152/22), passata in giudicato, di annullamento dei suddetti avvisi.
In particolare, l’allora opponente aveva eccepito, in via preliminare, l ‘ inesistenza giuridica della notifica della cartella di pagamento oggetto di impugnazione e la violazione dell ‘ art. 221 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, con conseguente inesistenza dell’impugnata cartella di pagamento per omessa sottoscrizione, per assenza di ‘firma elettronica qualificata’ o di ‘firma digitale’.
Nel merito, l’allora opponente aveva, invece, dedotto:
-la violazione dell’art. 26 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, in relazione agli artt. 42 e 43 del d.lgs. 13 aprile 1999, n. 112 (quale norma speciale disciplinante l’attività propria del concessionario della riscossione);
l ‘omessa notifica dell’originario atto presupposto (e cioè il verbale/rapporto del 20 marzo 2018);
-la violazione dell’art. 7, comma 2, lett. a), della legge 27 luglio 2000, n. 212;
-la violazione dell’art. 7 della legge n. 212 del 2000 in relazione all’art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241 , per omessa e/o insufficiente motivazione;
l ‘ omessa sottoscrizione della cartella di pagamento;
la violazione dell ‘ art. 12 del d.P.R. n. 602 del 1973.
Ciò detto, il giudice di prime cure, senza entrare nel merito dell’opposizione della società RAGIONE_SOCIALE, riteneva la stessa inammissibile, reputandola attinente a questioni inerenti vizi formali della cartella esattoriale e della sua procedura notificatoria che avrebbero dovuto essere proposte nelle forme e nei termini dell ‘ opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 cod. proc. civ.
Disattendeva, inoltre, la doglianza relativa alla mancata notifica degli atti sottesi, in quanto suscettibile di essere rappresentata in sede di opposizione avverso gli avvisi di accertamento che, per stessa ammissione dell’opponente, risultavano tutti esserle stati notificati il 5 dicembre 2018, donde l’ inammissibilità RAGIONE_SOCIALE censure relative alla mancata notifica dei verbali prodromici.
Esperito gravame, il giudice d’appello lo dichiarava inammissibile, non essendo contemplato l’appello avverso le sentenze rese all’esito del giudizio di opposizione ex art. 617 cod. proc. civ., da impugnarsi solo ex art. 111 Cost.
Avverso la sentenza del Tribunale capitolino ha proposto ricorso per cassazione la società RAGIONE_SOCIALE, sulla base -come detto -di un unico motivo.
3.1. Esso denuncia -ex art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. -violazione degli artt. 99, 615, 617 e 618 cod. proc. civ., degli artt. 112, 113 e 115 cod. proc. civ., nonché degli artt. 14, 14bis e 17 del Regolamento in materia di Occupazione di Suolo Pubblico (OSP) e del Canone (COSAP) del Comune di RAGIONE_SOCIALE
La sentenza del Tribunale capitolino è impugnata, giacché assunta sul presupposto -ritenuto errato dalla ricorrente -che il Giudice di pace abbia qualificato in maniera inequivoca la domanda quale opposizione ex art. 617 cod. proc. civ., mentre, stando alla lettera di tale decisione, il primo giudice aveva ritenuto inammissibile il ricorso ‘attenendo a questioni inerenti vizi formali della cartella esattoriale e della sua procedura notificatoria che avrebbero dovuto essere proposte nelle forme e nei termini dell ‘opposizione agli atti esecutivi’.
In buona sostanza, il Giudice di Pace avrebbe ritenuto inammissibile il ricorso proprio perché il giudizio non è stato
introdotto ai sensi dell’art. 617 cod. proc. civ. sicché la relativa sentenza non sarebbe soggetta alla preclusione di cui all’art. 618 cod. proc. civ.
Il Giudice d’appello, pertanto, posto che il Giudice di pace non aveva qualificato la domanda quale esperita ai sensi dell’art. 617 cod. proc. civ., ‘avendo espressamente affermato che la domanda avrebbe dovuto essere introdotta con il rimedio dell ‘ opposizione agli atti esecutivi, avrebbe dovuto provvedere ad autonoma qualificazione della domanda tenendo conto del contenuto del ricorso, dell’appello e dell’oggetto della causa’, oltre che di quanto affermato nella sentenza del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE (passata in g iudicato), di accoglimento dell’opposizione avverso gli avvisi di accertamento.
Evidenzia, inoltre, la ricorrente di avere, sin dal primo grado, ‘eccepito l’ applicabilità, alla fattispecie, dell ‘ art. 615 cod. proc. civ.’, in quanto l’opposizione alla cartella esattoriale, per omessa notifica dell’atto presupposto, costituirebbe un’opposizione all’esecuzione, ‘in quanto incide sulla legittimità della pretesa contributiva o meglio sul titolo che, in assenza della notifica dell ‘atto presupposto, deve essere considerato nullo’, e ciò ‘a prescindere dai successivi avvisi di accertamento’.
Evidenzia, infine, che -nella più volte citata sentenza del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, passata in giudicato, relativa all’opposizione proposta avverso gli avvisi di accertamento -è stato affermato che il termine per impugnare gli avvisi, vertendo in materia di tassa per occupazione di suolo pubblico non è di 20 giorni, ma di 60, trattandosi comunque di accertamento negativo del credito di RAGIONE_SOCIALE Capitale’.
Hanno resistito all’avversaria impugnazione, con distinti controricorsi, l’RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE Capitale, chiedendo che la stessa sia
dichiarata inammissibile o, comunque, rigettata. Ha resistito all’avversaria impugnazione, con controricorso,
5 . La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380bis .1 cod. proc. civ.
Il Collegio si è riservato il deposito nei successivi sessanta giorni.
RAGIONI DELLA DECISIONE
In via preliminare, deve rilevarsi che la copia della sentenza impugnata, depositata in atti in formato digitale, risulta priva della stampigliatura apposta in via automatica dal sistema informatico di gestione dei servizi di cancelleria (il c.d. ‘glifo’) , indicante la data del deposito e il numero del provvedimento.
Nondimeno, l’inammissibilità del ricorso per le ragioni che si illustreranno appena di seguito -rende superflui, in applicazione del principio della ‘ragione più liquida’, gli accertamenti indicati da questa Corte (si veda, al riguardo Cass. Sez. 3, sent. 13 maggio 2024, n. 12971), al fine di verificare la procedibilità del ricorso, ex art. 369, comma 2, n. 2), cod. proc. civ.
Ciò premesso, il ricorso -come detto -è inammissibile, ex art. 380bis , comma 1, n. 1), cod. proc. civ.
8.1. L’unico motivo è, infatti, manifestamente infondato.
8.1.1. Nello scrutinarlo, deve muoversi dal rilievo che l’affermazione del primo giudice, secondo cui l’opposizione si sarebbe dovuta proporre nelle forme e nei termini di cui all’art. 617 cod. proc. civ., è inequivoca, stando a significare che
l’iniziativa giudiziaria della società RAGIONE_SOCIALE, da ricondurre all’opposizione agli atti esecutivi, non fu assunta nel rispetto del termine decadenziale per essa stabilito. L’uso del modo ‘condizionale’ non è, pertanto, espressione di dubbio o incertezza da parte del Giudice di pace sulla qualificazione da dare all’opposizione, ma esprime, per contro, la necessità non rispettata -che la società RAGIONE_SOCIALE proponesse la sua iniziativa esclusivamente nell’osservanza RAGIONE_SOCIALE forme e termini di cui all’art. 617 cod. proc. civ., ciò che, appunto, non fece.
Così ricostruita la natura della proposta opposizione, il corretto mezzo di impugnazione da attivare avverso la decisione intervenuta su di essa (e ciò anche solo per metterne in discussione la qualificazione come opposizione agli atti esecutivi) sarebbe stato il ricorso per cassazione, ex art. 111 Cost. e non certo l’appello.
A fronte di tale inequivoca qualificazione data all’esito del giudizio di prime cure , infatti, il giudice d’appello risultava impossibilitato a discostarsene, alla stregua del ‘principio dell’apparenza’, da esso correttamente richiamato, per la cui operatività è, appunto, ‘necessario che il giudice « a quo » abbia inteso effettivamente qualificare l’azione proposta e non abbia compiuto, con riferimento ad essa, un’affermazione meramente generica’ (così, in motivazione, con specifico riferimento proprio ad un’ opposizione avverso cartella di pagamento, Cass. Sez. 3, ord. 13 luglio 2021, n. 19993, Rv. 661840-01, che richiama quali precedenti conformi Cass. Sez. 3, sent. 28 febbraio 2006, n. 4507, Rv. 588209-01; Cass. Sez. 3, sent. 14 maggio 2007, n. 11012, Rv. 597778-01; Cass. Sez. 2, sent. 21 dicembre 2009, n. 26919, Rv. 610652-01; cfr. altresì Cass. Sez. 6-2, ord. 2 marzo 2012, n. 3338, Rv. 621960-01; Cass. Sez. 3, sent. 22 giugno 2016, n. 12872, Rv. 640421-01).
Né, d’altra parte, l’univocità di tale qualificazione consente di dare rilievo al la circostanza che l’opposizione investisse pure gli atti sottesi alla cartella; circostanza che, peraltro, neppure avrebbe comportato la necessità di qualificare l’iniziativa della società odierna ricorrente come opposizione ex art. 615 cod. proc. civ., giacché valgono, al riguardo, i principi enunciati dalle Sezioni Unite di questa Corte . Il riferimento è a quell’arresto (Cass. Sez. Un., sent. 22 settembre 2017, n. 22080, Rv. 645323-01) alla stregua del quale la c.d. ‘opposizione recuperatoria’, ovvero esperita avverso una cartella di pagamento per far valere vizi propri degli atti ad essa sottesi, ‘deve essere proposta ai sensi dell’art. 7 del d.lgs. n. 150 del 2011, e non nelle forme dell’opposizione all’esecuzione ex art. 615 cod. proc. civ.’.
Il ricorso è, dunque, manifestamente inammissibile.
Le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, in relazione alle attività rispettivamente svolte dalle parti controricorrenti.
A carico della ricorrente, stante la declaratoria di inammissibilità del ricorso, sussiste l’obbligo di versare, al competente ufficio di merito, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto secondo un accertamento spettante all’amministrazione giudiziaria (Cass. Sez. Un., sent. 20 febbraio 2020, n. 4315, Rv. 65719801), ai sensi dell’art. 13, comma 1quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
P. Q. M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso, condannando la società RAGIONE_SOCIALE a rifondere, a ll’RAGIONE_SOCIALE e a RAGIONE_SOCIALE Capitale, le spese del presente
giudizio di legittimità, liquidandole: per la prima, in € 1.500,00, più spese eventualmente prenotate a debito ed accessori di legge; per la seconda, in € 1.500,00 , oltre ad € 200,00 per esborsi , spese forfetarie nella misura del 15% ed accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente, al competente ufficio di merito, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in RAGIONE_SOCIALE, all’esito dell’adunanza camerale della Sezione Terza Civile della Corte di cassazione, svoltasi il 3 luglio 2025.
Il Presidente NOME COGNOME