Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 22793 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 22793 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 13/08/2024
sul ricorso 19437/2022 proposto da:
NOME, elett.te domic. presso l’AVV_NOTAIO, dal quale è rappres. e difeso, per procura speciale in atti;
-ricorrente –
-contro-
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Ministro p.t. , elett.te domic . presso l’Avvocatura Generale RAGIONE_SOCIALEo Stato dalla quale è rappres. e difeso;
-resistente-
PREFETTURA DI VERONA, in persona del AVV_NOTAIO p.t.;
-intimata- avverso il provvedimento del Giudice di pace di Verona, n. 401/22, emesso il 4.07.2022;
udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella camera di consiglio del 31/05/2024 dal Cons. rel., AVV_NOTAIO.
RILEVATO CHE
Con provvedimento emesso il 4.7.2022 il Giudice di pace di Verona ha dichiarato inammissibile il ricorso di NOME avverso il decreto d’espulsione emesso dal AVV_NOTAIO, osservando che: il ricorso era stato depositato in cancelleria il 26.04.22, come risultava dal timbro di deposito, mentre il provvedimento impugnato era stato emesso il 22.03.22, sicché non era stato rispettato il termine di 30 gg., di cui all’art. 18, c.3, d.lgs. n. 150/11.
NOME COGNOME ricorre in cassazione con unico motivo, illustrato da memoria. Il RAGIONE_SOCIALE si è costituito al solo fine di partecipare all’eventuale udienz a di discussione; non svolge difese la Prefettura.
Con ordinanza interlocutoria del 155.23, la causa è stata rinviata a nuovo ruolo per la rinotifica del ricorso al AVV_NOTAIO.
E’ stata depositata proposta di definizione da parte del consigliere delegato, in ordine all’inammissibilità del ricorso per tardiva rinotifica alla Prefettura.
Il ricorrente, con atto del 20.9.23, ha presentato istanza d’opposizione alla suddetta proposta.
RITENUTO CHE
L’unico motivo denunzia violazione degli artt. 13, c.8, d.lgs. n. 286/98, 18, c.3, d.lgs. n. 150/11, per aver il Giudice di pace ritenuto tardivo il ricorso, sebbene proposto con lettera racc. spedita il 21.04.2022, entro il termine di 30 gg.- a decorrere dalla data di notifica del decreto d’espulsione avvenuta il 22.3.2022- erroneamente attribuendo rilievo, a tal fine, al deposito in cancelleria del ricorso.
Il ricorso – alla luce RAGIONE_SOCIALEa documentazione di primo grado acquisita – è fondato.
Ai fini RAGIONE_SOCIALEa tempestività RAGIONE_SOCIALE‘impugnazione del provvedimento di espulsione RAGIONE_SOCIALEo straniero si deve avere riguardo alla data di spedizione
del ricorso tramite presentazione all’ufficio postale, non già alla data di ricezione, posto che la sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte costituzionale n. 278 del 2008 ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l’art. 13, comma 8, del d.lgs. n. 286 del 1998, come sostituito dall’art. 12, comma 1, RAGIONE_SOCIALEa legge n. 189 del 2002 e poi modificato dall’art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 241 del 2004, conv., con modif., dall’art. 1, comma 1, RAGIONE_SOCIALEa legge n. 271 del 2004, nella parte in cui non consente l’utilizzo del servizio postale per la proposizione diretta, da parte RAGIONE_SOCIALEo straniero, del ricorso avverso il decreto prefettizio di espulsione, quando sia stata accertata l’identità del ricorrente in applicazione RAGIONE_SOCIALEa normativa vigente (Cass., 15981/2019; Cass., 21863/2010).
Nel caso concreto, è necessario discostarsi dalla proposta RAGIONE_SOCIALEa consigliera delegata, essendo stato il ricorso rinotificato il 30 maggio 2023, nel termine assegnato dalla Corte per la rinotifica alla Prefettura. Premesso ciò, il ricorso è fond ato. Il decreto d’ espulsione è stato notificato il 22/3/2022 e il ricorso è stato consegnato per la spedizione il 21/4/2022, ossia nel termine di trenta giorni ex art. 18 d.lgs. 150/2011, richiamato dall’art. 13, comma 8, d.lgs. 286/1998.
Il Giudice di pace ha, invece, erroneamente considerato, ai fini RAGIONE_SOCIALEa verifica RAGIONE_SOCIALEa tempestività del ricorso, la data di deposito del ricorso in cancelleria.
Per quanto esposto, in accoglimento del ricorso, il provvedimento impugnato va cassato, con rinvio al Giudice di pace per l’esame del merito, anche in ordine alle spese del grado di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa il provvedimento impugnato e rinvia la causa al Giudice di pace di Verona, in persona di diverso magistrato, anche in ordine alle spese del grado di legittimità.
Così deciso nella camera di consiglio del 31 maggio 2024.