Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 9878 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 9878 Anno 2024
Presidente: GENOVESE NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 11/04/2024
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 13763/2022 R.G. proposto da:
ACCOLLA NOME e RACCUGLIA COGNOME NOME, elettivamente domiciliati in Catania, INDIRIZZO, presso lo RAGIONE_SOCIALE dell’ AVV_NOTAIO, che li rappresenta e difende giusta procura speciale in calce al ricorso
– ricorrenti
–
contro
CONSIGLIO dell’ ORDINE dei DOTTORI COMMERCIALISTI e RAGIONE_SOCIALE ESPERTI CONTABILI di CATANIA, elettivamente domiciliato in Catania, INDIRIZZO, presso lo RAGIONE_SOCIALE dell’ AVV_NOTAIO, che lo rappresenta e difende giusta procura speciale allegata al controricorso
– controricorrente –
nonché contro
COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME, elettivamente domiciliati in Roma, INDIRIZZO, presso lo RAGIONE_SOCIALE,
rappresentati e difesi dagli AVV_NOTAIO NOME COGNOME e NOME COGNOME giusta procura speciale allegata al controricorso
– controricorrenti –
nonché contro
NOME COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in Catania, INDIRIZZO, presso lo RAGIONE_SOCIALE dell’ AVV_NOTAIO, che lo rappresenta e difende giusta procura speciale allegata al controricorso
– controricorrente –
nonché contro
COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOME e COGNOME NOME
– intimati avverso la decisione del RAGIONE_SOCIALE n. 44/2022 depositata il 20/4/2022;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/3/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che:
NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, nella qualità di candidato presidente (il primo) e candidati consiglieri (gli altri) della lista n. 1 ammessa alle elezioni dell’RAGIONE_SOCIALE Catania, proponevano reclamo ex art. 22 d. lgs. 139/2005 dinnanzi al RAGIONE_SOCIALE avverso il verbale in data 25 febbraio 2022 con cui erano stati proclamati eletti, all’esito delle elezioni te nutesi il 21 e 22
febbraio 2022, NOME COGNOME, quale presidente, e NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, quali consiglieri, tutti appartenenti alla lista n. 2 ammessa alle elezioni.
Domandavano, in via principale, che, previa declaratoria di incandidabilità/ineleggibilità di NOME COGNOME e NOME COGNOME per assenza dei requisiti di legge, fosse disposta l’esclusione della lista n. 2 per carenza dei necessari requisiti e, di conseguenza, venisse annullata l’elezione dei relativi candidati e proclamata l’elezione dei candidati dell’altra lista.
Richiedevano, in subordine, l’annullamento dell’intera procedura elettorale ovvero, in via di estremo subordine, l’annullamento del procedimento elettorale limitatamente ai soggetti incandidabili o ineleggibili.
RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, con decisione n. 44/2022, rilevava, preliminarmente, che l’art. 32 d. lgs. 139/2005 prevedeva espressamente la sua competenza a decidere in materia di eleggibilità a componente del consiglio dell’ordine.
Riteneva inammissibile la domanda avente ad oggetto l’esclusione della lista n. 2 dalla competizione elettorale, non essendo possibile contestare il provvedimento di ammissione del C onsiglio dell’ RAGIONE_SOCIALE una volta trascorso il termine di decadenza di quindici giorni previsto dall’art. 8, comma 3, del regolamento elettorale.
Osservava che tale preclusione riguardava l’ammissione o l’esclusione delle liste e non poteva applicarsi in via analogica o in modo estensivo alla contestazione dell’ammissione delle singole candidature.
Reputava che NOME COGNOME e NOME COGNOME fossero ineleggibili, dato che entrambi avevano già svolto, anche solo in parte, due mandati consiliari.
Pertanto, accoglieva parzialmente il reclamo elettorale proposto e, per l’effetto, annullava l’esito delle e lezioni dell’RAGIONE_SOCIALE di Catania con riguardo ai soli NOME COGNOME e NOME COGNOME.
NOME COGNOME e NOME COGNOME hanno proposto ricorso per la cassazione di questa decisione prospettando tre motivi di doglianza, ai quali hanno resistito con controricorso NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME e, in via autonoma, NOME COGNOME.
L’RAGIONE_SOCIALE di Catania ha depositato un controricorso adesivo con cui ha sollecitato l’accoglimento del ricorso presentato.
Gli intimati NOME COGNOMECOGNOME NOME COGNOMECOGNOME NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOMECOGNOME NOME COGNOMECOGNOME NOME COGNOMECOGNOME NOME COGNOMECOGNOME NOME COGNOMECOGNOME NOME COGNOMECOGNOME NOME COGNOMECOGNOME NOME COGNOMECOGNOME NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME COGNOME NOME COGNOME non hanno svolto difese.
I ricorrenti e i controricorrenti COGNOME, da una parte, e COGNOME, COGNOME, COGNOME, COGNOME, COGNOME e COGNOME, dall’altra, hanno depositato memoria ai sensi dell’art. 380 -bis .1 cod. proc. civ..
Considerato che:
Occorre preliminarmente rilevare che la difesa del controricorrente COGNOME ha eccepito l’inammissibilità del ricorso presentato, facendo richiamo al disposto dell’art. 32 d. lgs. 139/2005, secondo cui ‘1.
5. Il Collegio ritiene che una simile eccezione prospetti una questione di diritto di particolare rilevanza, della quale è opportuna la trattazione in pubblica udienza.
Questa Corte, in una pluralità di occasioni (cfr., da ultimo, Cass. 38333/2021, Cass. 19605/2020), ha avuto occasione di pronunziarsi ex art. 111 Cost. in materia elettorale rispetto a elezioni concernenti l’RAGIONE_SOCIALE.
L’eccezione sollevata dal controricorrente impone di verificare se le decisioni del RAGIONE_SOCIALE in materia elettorale siano tutte direttamente impugnabili avanti a questa Corte oppure se alcune di esse, in ragione del loro peculiare contenuto, debbano essere gravate secondo le modalità previste dell’art. 32 d. lgs. 139/2005.
P.Q.M.
La Corte, visto l’art. 375, comma 1, cod. proc. civ., rinvia la trattazione del ricorso in pubblica udienza. Così deciso in Roma in data 21 marzo 2024.