Sentenza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 14422 Anno 2025
Civile Sent. Sez. 2 Num. 14422 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 29/05/2025
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 11844/2022 R.G. proposto da:
COGNOME NOMECOGNOME COGNOME, elettivamente domiciliati in ROMA INDIRIZZO presso lo RAGIONE_SOCIALE, rappresentati e difesi dall’avvocato COGNOME
-ricorrenti principali- nonché
sul ricorso incidentale proposto da:
COGNOME elettivamente domiciliata in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME rappresentata e difesa dagli avvocati COGNOME NOMECOGNOME NOME COGNOME
-ricorrente incidentale- contro
PUNTONI COGNOME
-intimati-
avverso l’ORDINANZA del TRIBUNALE di ASTI n. 1066/2021 depositata il 03/11/2021.
Udita la relazione svolta nella udienza pubblica del 23/01/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale NOME COGNOME il quale ha concluso conformemente alla memoria depositata.
Uditi gli Avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME per delega dell’avvocato NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
NOME COGNOME e NOME COGNOME con atto notificato il 2 maggio 2022 hanno proposto ricorso articolato in tre motivi contro l’ordinanza del Tribunale di Asti del 3 novembre 2021, che ha dichiarato inammissibili le opposizioni ex artt. 170 del d.P.R. n. 115 del 2002 e 15 del d.lgs. n. 150 del 2011 avanzate dai medesimi signori NOME e da NOME COGNOME avverso la liquidazione dei compensi dei consulenti tecnici d’ufficio NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, operata nella sentenza resa a definizione del giudizio in cui gli ausiliari erano stati nominati.
La controricorrente NOME COGNOME ha aderito al ricorso principale ed ha proposto ricorso incidentale basato sui medesimi motivi.
Non hanno svolto attività difensive gli intimati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME
Il Presidente del Tribunale di Asti ha affermato che l’impugnazione della statuizione di liquidazione dei compensi dei CTU contenuta nella sentenza pronunciata nel giudizio di merito, ove essi hanno prestato la loro opera, non può che avvenire dinanzi a giudice diverso e di secondo grado.
I ricorsi, dapprima fissati in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380 -bis .1 c.p.c., sono stati rimessi all’udienza pubblica con ordinanza interlocutoria n. 5823/2024 del 27 settembre 2024.
Il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale NOME COGNOME ha depositato memoria chiedendo l’accoglimento del ricorso.
I ricorrenti principali hanno depositato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.-Il primo motivo del ricorso di NOME COGNOME e NOME COGNOME deduce la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 15 d.lgs. n. 150/2011, 168 e 170 d.P.R. n. 115/2002 e 702bis e 702ter c.p.c., per aver il Tribunale di Asti ritenuto che, per impugnare la liquidazione dei compensi in favore dei consulenti tecnici d’ufficio, la parti avrebbero dovuto utilizzare lo strumento del giudizio di appello e che l’opposizione proposta ex art. 15 d.lgs. n. 150/2011 e art. 170 d.P.R. 115/2002 fosse inammissibile.
Il secondo motivo del ricorso di NOME COGNOME e NOME COGNOME deduce la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 15 d.lgs. n. 150/2011, degli artt. 168 e 170 d.P.R. n. 115/2002, degli artt. 702bis e 702ter c.p.c., per avere il Tribunale di Asti ritenuto, in violazione del principio della prevalenza della sostanza sulla forma, che la natura di decreto della sentenza nella parte in cui liquida i compensi dei consulenti tecnici d’ufficio non fosse da considerare prevalente rispetto alla forma e dunque determinante ai fini dell’individuazione del rimedio impugnatorio.
Il terzo motivo del ricorso di NOME COGNOME e NOME COGNOME denunzia la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 15 d.lgs. n. 150/2011, degli artt. 168 e 170 d.P.R. n. 115/2002, degli artt. 702bis e 702ter c.p.c., interpretati alla luce del principio di economia processuale di cui all’art. 111 Cost., per aver il Tribunale di Asti, dichiarando
inammissibile l’opposizione proposta ex art. 15 d.lgs. n. e ex art. 170 d.P.R. 115/2002, negato il diritto delle parti di censurare la liquidazione dei compensi dei consulenti tecnici d’ufficio con lo specifico e rapido strumento dell’opposizione, previsto ad hoc dalla legge.
2.- Identici motivi ha svolto la ricorrente NOME COGNOME
-Il ricorso incidentale tardivo adesivo proposto da NOME COGNOME è ammissibile (Cass. Sez. Un. n. 8486 del 2024).
-I due ricorsi e le rispettive censure sono da esaminare congiuntamente per la loro evidente connessione e sono fondati.
4.1. -A norma dell’art. 168 del d.P.R. n. 115 del 2002, la liquidazione delle spettanze agli ausiliari del magistrato e dell’indennità di custodia è effettuata, a domanda degli interessati (art. 71), con decreto di pagamento, motivato, del magistrato che procede. L’art. 170 del medesimo d.P.R. n. 115 del 2002 stabilisce poi che avverso il decreto di pagamento emesso a favore dell’ausiliario del magistrato, il beneficiario e le parti processuali, compreso il pubblico ministero, possono proporre opposizione. L’opposizione è disciplinata dall’articolo 15 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.
Il decreto del magistrato che procede, ai sensi dell’art. 168 del d.P.R. n. 115 del 2002, ha l’unica funzione di determinare le spettanze all’ausiliario e l’indennità di custodia, non anche quella di stabilire il soggetto tenuto al relativo pagamento. Tale provvedimento è ontologicamente distinto dalla sentenza emessa all’esito del giudizio, i cui effetti si producono soltanto nel rapporto tra le parti dello stesso. 5. -Pertanto, il provvedimento di liquidazione delle spettanze agli ausiliari del magistrato, ancorché erroneamente pronunciato all’interno della sentenza o dell’ordinanza che definisce il giudizio sulla domanda di merito, anziché con separato decreto come previsto
dall’art. 168 del d.P.R. n. 115 del 2002, deve essere sempre considerato autonomo e soggetto al peculiare regime di impugnazione di cui all’art. 170 del medesimo d.P.R., dovendosi escludere che siano altrimenti esperibili i rimedi di cui all’art. 323 c.p.c. (arg. da Cass. n. 5459 del 2022; n. 33562 del 2021; n. 10804 e n. 10487 del 2020).
L’errata forma attribuita al provvedimento di liquidazione delle spettanze degli ausiliari del magistrato, senza che risulti una consapevole scelta del giudice di qualificare diversamente l’azione, non comporta l’applicazione del regime di impugnazione delle sentenze.
6. Conseguono l’accoglimento dei ricorsi principale ed incidentale e la cassazione dell’ordinanza impugnata, con rinvio al Tribunale di Asti, in persona di diverso magistrato, il quale procederà a decidere l’opposizione, uniformandosi al principio enunciato, e provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie i ricorsi principale e incidentale, cassa l’ordinanza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di cassazione, al Tribunale di Asti, in persona di diverso magistrato.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 2 Sezione civile