Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 32803 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 32803 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 16/12/2025
DICHIARAZIONE DI LITISPENDENZA EMESSA DA GIUDICE DI PACE -IMPUGNABILITA’
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 21374/2023 R.G. proposto da
STRIANESE NOME, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO e dall’AVV_NOTAIO
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO
-controricorrente – avverso la sentenza n. 14566/2023 del TRIBUNALE DI ROMA, pubblicata il giorno 12 ottobre 2023;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio tenuta il giorno 11 novembre 2025 dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che
NOME COGNOME spiegò opposizione all’esecuzione ex art. 615, primo comma, cod. proc. civ., avverso il precetto al pagamento della
complessiva somma di euro 4.937,45 in suo danno intimato dalla RAGIONE_SOCIALE, assumendo, in sintesi, l’insussistenza del credito azionato, limitatamente al 50% dell’importo richiesto;
nell’attiva resistenza della società assicuratrice, l’adito Giudice di pace di Roma dichiarò, con sentenza, la litispendenza tra la causa di opposizione ed altro giudizio tra le stesse parti pendente in Cassazione;
la decisione in epigrafe indicata ha dichiarato l’inammissibilità dell’appello interposto dalla originaria opponente, sul rilievo che l’unico rimedio esperibile avverso l ‘impugnat a pronuncia di litispendenza era il regolamento necessario di competenza;
avverso questa sentenza, NOME COGNOME propone « ricorso per cassazione con contestuale subordinata istanza di conversione in regolamento di competenza necessario », sulla base di due motivi;
resiste, con controricorso, la RAGIONE_SOCIALE; parte controricorrente deposita memoria illustrativa;
il P.G. non ha depositato conclusioni;
il Collegio si è riservato il deposito dell ‘ ordinanza nel termine di cui al secondo comma dell ‘ art. 380bis. 1 cod. proc. civ.;
Considerato che
il primo motivo di ricorso denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 42 e 46 cod. proc. civ. con riferimento all’art. 360, primo comma, numm. 2 e 3, cod. proc. civ.;
parte ricorrente assume l ‘appellabilità della sentenza di prime cure dichiarativa della litispendenza, stante l’inapplicabilità del regolamento di competenza alle decisioni del Giudice di pace;
per l’ipotesi di inammissibilità del ricorso per cassazione così proposto, formula domanda di conversione in istanza di regolamento di competenza, articolando, al proposito, un unico motivo (per violazione e falsa applicazione di plurime norme di diritto) con cui sostiene l’insussistenza dei presupposti per la litispendenza;
è fondato il motivo di ricorso per cassazione, con assorbimento della subordinata seconda doglianza;
in linea generale, va ribadito che la litispendenza è istituto che concorre alla identificazione in concreto del giudice che deve decidere la causa, sicché la pronuncia con cui il giudice dichiari la litispendenza, essendo sostanzialmente assimilabile al provvedimento con cui vengono decise le questioni di competenza, può essere impugnata soltanto con il regolamento necessario di competenza (cfr. Cass. 18/03/2022, n. 8975 nonché, da ultimo, Cass. 11/02/2025, n. 3549);
tale regola generale (su cui si fonda la sentenza impugnata) soffre tuttavia una deroga allorquando la statuizione sulla litispendenza sia adottata da un giudice di pace;
opera, in questa evenienza, la disposizione di carattere speciale dettata dall’art. 46 del codice di rito la quale, in ossequio alle esigenze di speditezza ed economia processuale che informano la disciplina del processo davanti al giudice di pace, preclude, mediante la sancita inapplicabilità degli artt. 42 e 43 cod. proc. civ., l’impugnazione con regolamento di competenza delle decisioni del giudice di pace;
per consolidato orientamento di nomofilachia, siffatto divieto è stato riferito anche alle pronunce sulla litispendenza ( ex aliis, Cass. 23/01/2006, n. 1218; Cass. 21/02/2004, n. 3529), sicché, come da ultimo ribadito da Cass. 15/07/2025, n. 19590, la declaratoria di litispendenza emessa dal giudice di pace è impugnabile con il mezzo dell’appello, giusta l’art. 339, secondo comma, cod. proc. civ.;
ha dunque errato il giudice territoriale nello stimare inammissibile il dispiegato appello: in accoglimento del motivo in esame, assorbita l’ulteriore censura, va disposta la cassazione della sentenza gravata, con rinvio per nuovo esame della causa al Tribunale di Roma, in persona di diverso magistrato;
al giudice del rinvio è altresì demandata la regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità;
p. q. m.
accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito l’ulteriore motivo, cassa la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di Roma, in persona di diverso magistrato, cui demanda altresì di provvedere alla regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione Civile, il giorno 11 novembre 2025.
Il Presidente NOME COGNOME
r.g. n. 21374/2023 Cons. est. NOME COGNOME