Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 30502 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 1 Num. 30502 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 02/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso 1389-2022 proposto da:
COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall ‘ AVV_NOTAIO per procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dagli Avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME per procura in calce al controricorso;
– controricorrente e ricorrente incidentale nonché
FALLIMENTO DELLA RAGIONE_SOCIALE;
– intimato – avverso la SENTENZA n. 2639/2021 della CORTE D ‘ APPELLO DI VENEZIA, depositata il 18/10/2021;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 27/9/2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
1.1. NOME COGNOME, con ricorso notificato il 28/12/2021, ha chiesto la cassazione della sentenza in epigrafe,
depositata il 18/10/2021 e dichiaratamente notificatagli il 29/10/2021.
1.2. La RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso notificato il 7/2/2022, proponendo, a sua volta, ricorso incidentale.
1.3. Il Fallimento della RAGIONE_SOCIALE è rimasto intimato.
1.4. Le parti hanno depositato memorie.
1.5. La controricorrente, in particolare, ha eccepito l’improcedibilità del ricorso per il mancato deposito della relazione di notificazione della sentenza impugnata.
1.6. Il ricorrente, in data 12/9/2023, ha provveduto al deposito della relazione di notificazione della sentenza.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.1. La Corte ritiene che il ricorso principale, al pari di quello incidentale, debba essere dichiarato improcedibile per violazione dell’art. 369, comma 2°, n. 2 c.p.c.
1.2. Il ricorrente principale, infatti, pur avendo dichiarato che la sentenza impugnata, depositata in data 18/10/2021, gli è stata notificata in data 29/10/2021, si è limitato, tuttavia, a depositarne , nel termine previsto dall’art. 369 c.p.c., la copia autentica con attestazione di conformità ma non anche la relazione della relativa notificazione, senza, peraltro, che la copia notificata della sentenza possa rinvenirsi nella produzione della controricorrente, la quale, dal suo canto, avendo lo stesso onere (artt. 371, comma 3°, e 369 c.p.c.), è caduta, come ricorrente incidentale, nell’analoga violazione.
1.3. Ed è, in effetti, noto che il ricorso per cassazione è improcedibile qualora la parte ricorrente dichiari di avere ricevuto la notificazione della sentenza impugnata (anche se si tratta di notifica avvenuta in via telematica: Cass. n. 30765 del 2017),
depositando, nei termini indicati dall’art. 369, comma 1°, c.p.c., copia autentica della sentenza priva, però, della relazione di notificazione e di tale documentazione non abbia effettuato la produzione (come nel caso in esame) neppure la parte controricorrente (Cass. n. 19695 del 2019; Cass. SU n. 10648 del 2017).
1.4. Il difetto della produzione di copia autentica della sentenza impugnata e della relata di notificazione della medesima, prescritta dall’art. 369, comma 2°, n. 2, c.p.c., non comporta, in effetti, l’improcedibilità del ricorso per cassazione solo nel caso in cui risulti che la sua notificazione si è perfezionata, dal lato del ricorrente, entro il sessantesimo giorno dalla pubblicazione della sentenza poiché il collegamento tra la data di pubblicazione della sentenza e quella della notificazione del ricorso quale emerge dalla relata di notificazione dello stesso, assicura comunque lo scopo, cui tende la prescrizione normativa, di consentire al giudice dell’impugnazione, sin dal momento del deposito del ricorso, di accertarne la tempestività in relazione al termine di cui all’art. 325, comma 2°, c.p.c. (Cass. n. 11386 del 2019). Nel caso in esame, però, la sentenza impugnata è stata depositata il 18/10/2021mentre il ricorso per la sua cassazione è stato notificato solo il 28/12/2021: ben oltre, quindi, il termine di sessanta giorni.
1.5. In tema di notificazione del provvedimento impugnato ad opera della parte, infatti, ai fini dell’adempimento del dovere di controllare la tempestività dell’impugnazione in sede di giudizio di legittimità, assumono rilievo le allegazioni delle parti, nel senso che, ove il ricorrente non abbia allegato che la sentenza impugnata gli è stata notificata, si deve ritenere che il diritto di impugnazione sia stato esercitato entro il c.d. termine ‘ lungo ‘ di cui all’art. 327 c.p.c., procedendo all’accertamento
della sua osservanza.
1.6. Viceversa, nella contraria ipotesi in cui, come nel caso in esame, l’impugnante abbia allegato espressamente o implicitamente che la sentenza contro cui ricorre gli sia stata notificata ai fini del decorso del termine breve di impugnazione (nonché nell’ipo tesi in cui tale circostanza sia stata eccepita dal controricorrente o sia emersa dal diretto esame delle produzioni delle parti o del fascicolo d’ufficio), deve ritenersi operante il termine di cui all’art. 325 c.p.c., sorgendo a carico del ricorrente l’o nere di depositare, unitamente al ricorso (o nei modi di cui all’art. 372, comma 2°, c.p.c.), la copia autentica della sentenza impugnata, munita della relata di notificazione, entro il termine previsto dall’art. 369, comma 1°, c.p.c., la cui mancata osser vanza comporta l’improcedibilità del ricorso, escluso il caso (che non ricorre, come visto, nella specie) in cui la notificazione del ricorso risulti effettuata prima della scadenza del termine breve (di sessanta giorni) decorrente dalla pubblicazione del provvedimento impugnato e salva l’ipotesi (parimenti insussistente : tant’è che lo stesso ricorrente l’ha dedotto né, del resto, ha contestato l’eccezione d’improcedibilità della controricorrente, limitandosi a depositare, il 12/9/2023, e cioè, come si vedrà di qui a poco, tardivamente, la relata di notifica mancante) in cui la relazione di notificazione risulti prodotta dal controricorrente o presente nel fascicolo d’ufficio (Cass. n. 15832 del 2021).
1.7. Le Sezioni Unite di questa Corte, del resto, hanno affermato che: – la dichiarazione contenuta nel ricorso per cassazione di avvenuta notificazione della sentenza impugnata, attesta un ‘ fatto processuale ‘ (e cioè la notificazione della sentenza) idoneo a far decorrere il termine ‘ breve ‘ di impugnazione e, quale manifestazione di ‘ autoresponsabilità ‘
della parte, impegna quest’ultima a subire le conseguenze di quanto dichiarato, facendo sorgere in capo ad essa l’onere di depositare, nel termine stabilito dall’art. 369 c.p.c., copia della sentenza munita della relata di notifica (ovvero delle copie cartacee dei messaggi di spedizione e di ricezione, in caso di notificazione a mezzo p.e.c.), senza che sia possibile recuperare alla relativa omissione mediante la successiva, e ormai (come in precedenza osservato) tardiva, produzione ai sensi dell’art. 372 c .p.c.; – nel giudizio di cassazione, è esclusa la dichiarazione d ‘ improcedibilità ex art. 369, comma 2, n. 2), c.p.c. (solo) quando (ma, come detto, non è il caso in esame) l ‘ impugnazione sia proposta contro una sentenza notificata, di cui il ricorrente non abbia depositato, unitamente al ricorso, la relata di notifica (o le copie cartacee dei messaggi di spedizione e di ricezione, in caso di notifica a mezzo p.e.c.), ove tale documentazione risulti comunque nella disponibilità del giudice, per essere stata prodotta dal controricorrente nel termine di cui all ‘ art. 370, comma 3°, c.p.c., ovvero acquisita, nei casi in cui la legge dispone che la cancelleria provveda alla comunicazione o alla notificazione del provvedimento impugnato (da cui decorre il termine breve per impugnare ex art. 325 c.p.c.), mediante l ‘ istanza di trasmissione del fascicolo di ufficio (Cass. SU n. 21349 del 2022).
L ‘improcedibilità del ricorso principale e del ricorso incidentale induce al l’integrale compensazione tra le parti dell e spese di lite.
La Corte dà atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale e della ricorrente incidentale, di un ulteriore importo a titolo di
contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte così provvede: dichiara l’improcedibilità del ricorso principale e del ricorso incidentale; compensa integralmente le spese di lite tra le parti; dà atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale e della ricorrente incidentale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso a Roma, nella Camera di consiglio della Prima