Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 32515 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 3 Num. 32515 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 22/11/2023
Oggetto
Regolamento di competenza – Omesso deposito – Improcedibilità
ORDINANZA
nel procedimento iscritto al n. NUMERO_DOCUMENTO R.G. proposto da COGNOME AVV_NOTAIO, ricorrente che non ha depositato il ricorso entro i termini prescritti dalla legge;
-ricorrente –
contro
COGNOME NOME, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO (p.e.c. indicata: EMAIL) e dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME (p.e.c. indicata: EMAIL), con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in Roma, INDIRIZZO;
-controricorrente –
nonché
nel procedimento iscritto al n. NUMERO_DOCUMENTO R.G. promosso da COGNOME AVV_NOTAIO, rappresentato e difeso da sé stesso;
-ricorrente –
contro
COGNOME NOME, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO (p.e.c. indicata: EMAIL) e dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME (p.e.c. indicata: EMAIL), con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in Roma, INDIRIZZO;
-controricorrente – entrambi aventi ad oggetto regolamento di competenza avverso il decreto emesso del Tribunale di Milano in data 18 maggio 2021, nel procedimento iscritto al n. NUMERO_DOCUMENTO R.G..
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25 ottobre 2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che:
AVV_NOTAIO ha notificato, a mezzo p.e.c., a NOME COGNOME un ricorso per regolamento di competenza avverso il provvedimento n. cronol. 3021/2021 del 18 maggio 2021 pronunciato dal Tribunale di Milano nel giudizio tra le stesse parti avente RG n. NUMERO_DOCUMENTO;
l’intimata ha depositato memoria , chiedendo dichiararsi l’inammissibilità (per ragioni di merito) del proposto regolamento ;
l’iscrizione a ruolo è avvenuta, dietro versamento del contributo unificato effettuato dalla resistente, in base a certificato della Cancelleria Centrale Civile di questa Corte attestante che il ricorso,
che dalla copia esibita risultava notificato il 14 giugno 2021, non risultava iscritto a ruolo nel periodo compreso fra la predetta data e il 20 settembre 2021;
al procedimento è stato assegnato il numero di ruolo NUMERO_DOCUMENTO;
il medesimo ricorso, corredato dalla stessa relata di notifica a mezzo p.e.c. del 14 giugno 2021, è stato successivamente depositato, in data 2 novembre 2021, dall’AVV_NOTAIO e sulla base di esso si è provveduto alla iscrizione a ruolo di separato procedimento, con il numero di ruolo NUMERO_DOCUMENTO;
NOME COGNOME ha depositato nuova memoria con la quale, dato atto che « il ricorso de quo -notificato il 14.10.2021, ma datato 14.6.2021 -è il medesimo ricorso ex art. 42 c.p.c. datato 14.6.2021 » (così testualmente a pag. 2 della memoria) già notificato il 14.6.2021 e iscritto a ruolo con il n. NUMERO_DOCUMENTO, ha chiesto per tal motivo dichiararsi lo stesso inammissibile, insistendo comunque nelle difese già svolte con la memoria depositata nel primo procedimento;
il procedimento cronologicamente successivo (iscritto al n. NUMERO_DOCUMENTO RNUMERO_DOCUMENTO) è stato chiamato avanti la Sesta Sezione di questa Corte per l’adunanza camerale del 21/04/2022, in vista della quale il P.M. aveva concluso per la inammissibilità del regolamento;
all’esito dell’adunanza, la Corte, con ordinanza interlocutoria n. 20135 del 2022, preso atto di quanto in premessa segnalato dalla resistente, ha rinviato la causa a nuovo ruolo per l’eventuale riunione o trattazione congiunta dei ricorsi;
il procedimento recante numero d’iscrizione anteriore (n. 22914NUMERO_DOCUMENTO R.G.) è stato invece chiamato avanti la Sesta Sezione di questa Corte per l’adunanza camerale del 14/06/2022 , all’esito della quale il Collegio, preso atto della pendenza di altro procedimento su «analogo ricorso», ha disposto il rinvio della causa a nuovo ruolo;
entrambi i procedimenti sono stati, quindi, fissati per l’odierna
adunanza camerale, in vista della quale il P.M. ha depositato conclusioni con le quali ha chiesto, nell’ordine: a) dichiararsi improcedibili entrambi i ricorsi per tardivo deposito; b) in subordine, improcedibile il primo per tardivo deposito, inammissibile il secondo per tardiva notifica; c) in via ancor più gradata, inammissibile il regolamento perché proposto avverso ordinanza interlocutoria non contenente alcuna decisione sulla competenza, ma un mero differimento di udienza e la concessione di termini a difesa;
considerato che:
i due procedimenti, ai sensi dell’art. 335 cod. proc. civ., in quanto relativi alla impugnazione del medesimo provvedimento, vanno riuniti per essere trattati unitariamente;
la riunione tanto più si impone nella specie dal momento che si è in presenza non già di due distinti ricorsi ma del medesimo unico ricorso fatto oggetto di due successivi depositi e di conseguente duplice iscrizione a ruolo;
occorre invero rimarcare che, benché nella memoria depositata nel secondo procedimento (n. 26556/2021 R.G.) la resistente dia atto preliminarmente, e documenti anche, di aver ricevuto, in data 17/10/2021, una seconda notifica del medesimo ricorso già ad essa notificato il 14/06/2021, dall’esame degli atti risulta che, in realtà, quello che il ricorrente ha depositat o, conseguendone l’ iscrizione a ruolo con il predetto numero 26556/NUMERO_DOCUMENTO, è il ricorso notificato in data 14/06/2021, ossia esattamente lo stesso, sia per confezione formale e contenuto, sia per relata di notifica, che già risultava iscritto a ruolo, con il numero 22914/2021 R.G., su iniziativa della resistente;
di entrambi i ricorsi, dunque, ma in realtà del medesimo unico ricorso, va dichiarata, in via assorbente rispetto ad ogni altra considerazione, l’improcedibilità, ai sensi dell’art. 369 cod. proc. civ., per tardivo deposito;
le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo sulla base dell’art. 5, comma 5, del d.m. n. 55 del 2014, secondo cui «qualora il valore effettivo della controversia non risulti determinabile mediante l’applicazione dei criteri sopra enunciati, la stessa si considererà di valore indeterminabile»; invero, essendo il processo sul regolamento di competenza un processo su una questione, quella di competenza o di sospensione, che non riguarda la controversia nella sua interezza, non appare giustificato fare riferimento al valore di essa secondo i criteri indicati dal comma 1 dello stesso art. 5 e, pertanto, l’ipotesi del giudizio di regolamento di competenza si presta ad essere ricondotta al suddetto comma 5 dello stesso art. 5 (v. in tal senso, ex aliis Cass. 14/01/2020, n. 504; 23/10/2015, n. 21672; 25/02/2015, n. 3881; 29/01/2015, n. 1706);
va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente , ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell’art. 1 -bis dello stesso art. 13.
P.Q.M.
Dispone la riunione al presente procedimento iscritto al n. NUMERO_DOCUMENTO R.G. di quello iscritto al n. NUMERO_DOCUMENTO R.G..
Dichiara improcedibile il ricorso posto ad oggetto di entrambi i procedimenti.
Condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio, che liquida in Euro 2.200 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 -quater del d.P .R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012,
n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente , dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell’art. 1 -bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza