Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 18676 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 18676 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 08/07/2025
Oggetto: improcedibilità
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 13397/2024 R.G. proposto da RAGIONE_SOCIALE NOME COGNOME RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avv. NOME COGNOME e NOME COGNOME
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dal l’a vv. NOME COGNOME
– controricorrente –
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avv. NOME COGNOME
– controricorrente –
avverso la sentenza della Corte di appello di Roma n. 2569/2024, depositata l’11 aprile 2024.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19 giugno 2025 dal Consigliere NOME COGNOME
RILEVATO CHE:
la Canaria di NOME COGNOME RAGIONE_SOCIALE propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Roma, depositata l’11 aprile 2024, di reiezione dell’appello per la riforma della sentenza del locale Tribunale che aveva respinto le sue domande di condanna della RAGIONE_SOCIALE e della RAGIONE_SOCIALE al risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, per violazione dei diritti autoriali relativi all’opera musicale «Ricominciare» del cantante NOME COGNOME con richiesta dei conseguenti provvedimenti inibitori della produzione, vendita, distribuzione e commercializzazione dei supporti fisici o elettronici del film documentario «RAGIONE_SOCIALE», prodotto dalle predette società, contenente la riproduzione fonografica in questione, e di pubblicazione della sentenza;
– la sentenza impugnata ha dato atto che la domanda introduttiva del giudizio si fondava sulle seguenti allegazioni: parte attrice era titolare di tutti i diritti editoriali originali e del master audio digitale del brano «Ricominciare», ideato da COGNOME e COGNOME e interpretato da quest’ultimo ; la medesima parte attrice aveva autorizzato gratuitamente la RAGIONE_SOCIALE a sincronizzare per due anni, a decorrere dal 13.03.2014, il brano musicale nella colonna sonora del film «Triangle» prodotto dalla medesima RAGIONE_SOCIALE unitamente alla RAGIONE_SOCIALE; nonostante tali diritti non fossero stati rinnovati alla scadenza, il brano musicale continuava a essere utilizzato, in violazione dei diritti patrimoniali e morali d’autore e connessi all’edito re e al produttore fonografico; inoltre, prima dell’accorso sulla sincronizzazione del brano, la RAGIONE_SOCIALE aveva trasferito a titolo oneroso, in favore della Rai Cinema, i diritti per il 5% della proprietà del film «RAGIONE_SOCIALE», dei suoi materiali e dei suoi proventi, in perpetuo e in tutto il mondo ed il 95% dei diritti di utilizzazione economica dell’opera cinematografica , in violazione degli originari accordi raggiunti che le impedivano di pubblicare o trasferire il brano musicale
autorizzato;
la Corte di appello ha riferito che il giudice di primo grado, dopo aver dichiarato la cessazione della materia del contendere relativa alla domanda riconvenzionale proposta dalla RAGIONE_SOCIALE nei confronti della RAGIONE_SOCIALE per la risoluzione del contratto intervenuto tra le medesime di cessione dei diritti sul film «RAGIONE_SOCIALE» e per le conseguenti restituzioni e risarcimenti, aveva respinto le domande attoree in ragione della mancata dimostrazione della titolarità dei vantati diritti d’autore, dell’esecutore e del produttore dei fonogrammi; -ha, quindi, disatteso il gravame evidenziando l’assenza di prova dell’intervenuta cessione in favore dell’appellante sia del diritto d’autore in oggetto, sia del diritto alla fissazione dell’esecuzione da parte di NOME COGNOME del brano musicale «Ricominciare», e osservando che l’appellante non era legittimata a far valere pretese conseguenti ad attività di sincronizzazione del brano con l’opera audiovisiva dalla stessa asseritamente non autorizzate in ragione della mancata titolarità del diritto d’au tore;
il ricorso è affidato a tre motivi;
resistono con distinti controricorsi sia la RAGIONE_SOCIALE sia la RAGIONE_SOCIALE;
la ricorrente e la RAGIONE_SOCIALE depositano memoria ai sensi dell’art. 380bis .1 cod. proc. civ.;
CONSIDERATO CHE:
-va preliminarmente rilevato che non vi è prova dell’avvenuto deposito da parte della ricorrente della copia della sentenza munita della relativa notificazione, richiesto a pena di improcedibilità dall’art. 369, secondo comma, cod. proc. civ., benché questi abbia allegato che tale attività notificatoria sia stata posta in essere, né la relata di notifica risulta comunque nella disponibilità del giudice;
-ne consegue che il ricorso principale deve essere dichiarato improcedibile, non consentendo a questa Corte di verificare la
tempestività dell’impugnazione (cfr., per tutte, Cass., Sez. Un., 16 aprile 2009, n. 9005);
né una positiva valutazione di tempestività può compiersi prendendo in considerazione, quale dies a quo del termine di cui all’art. 324, secondo comma, cod. proc. civ., la data di pubblicazione della sentenza, ossia l’11 aprile 2024 , atteso che il ricorso per cassazione è stato notificato il successivo 12 giugno e, dunque, oltre la scadenza del predetto termine;
la rilevazione della causa di improcedibilità può avvenire anche d’ufficio, senza necessità di stimolare il contraddittorio (cfr. Cass. 22 ottobre 2024, n. 27313);
una siffatta sanzione non contrasta con gli artt. 24 e 111 Cost. e 6 C.E.D.U., trattandosi di un adempimento preliminare, tutt’altro che oneroso e complesso, che non mette in discussione il diritto alla difesa ed al giusto processo ed essendo finalizzato a verificare, nell’interesse pubblico, il passaggio in giudicato della decisione di merito e a selezionare la procedura più adeguata alla definizione della controversia (così Cass. 15 luglio 2024, n. 19475);
le spese del giudizio seguono il criterio della soccombenza e si liquidano come in dispositivo;
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso principale improcedibile; condanna il ricorrente principale alla rifusione delle spese di giudizio di legittimità, che si liquidano, in favore della RAGIONE_SOCIALE in complessivi euro 5.500,00, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, euro 200,00 per esborsi e accessori di legge, e in favore della Rai Cinema s.p.a. in complessivi euro 4.000,00, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, euro 200,00 per esborsi e accessori di legge,
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater, t.u. spese giust., dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a
quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 19 giugno 2025.