Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 23982 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 23982 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 27/08/2025
ORDINANZA
sul ricorso 29642/2019 proposto da:
COGNOME NOME COGNOME rappresentata e difesa dall ‘ Avvocato NOME COGNOME per procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE DI COGNOME NOME COGNOME RAGIONE_SOCIALE. IN LIQUIDAZIONE E CONCORDATO PREVENTIVO, rappresentata e difesa dall ‘ Avvocato COGNOME per procura in calce al controricorso;
– controricorrente –
nonché
NOME COGNOME rappresentata e difesa dagli Avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME per procura in calce al controricorso;
– controricorrente –
avverso la SENTENZA N. 2797/2019 DELLA CORTE D ‘ APPELLO DI MILANO, depositata il 25/6/2019;
udita la relazione della causa svolta dal Consigliere NOME COGNOME nell ‘ adunanza in camera di consiglio del 26/6/2025;
FATTI DI CAUSA
1.1. NOME COGNOME con ricorso notificato l ‘ 1/10/2019, ha chiesto la cassazione della sentenza in epigrafe, assumendone l ‘ intervenuta notificazione in data 2/7/2019.
1.2. La RAGIONE_SOCIALE di COGNOME NOME RAGIONE_SOCIALE. in liquidazione e concordato preventivo e NOME COGNOME hanno resistito con distinti controricorsi.
1.3. La ricorrente ha depositato memoria nella quale ha, tra l ‘ altro, eccepito la sopravvenuta estinzione della società controricorrente a seguito della sua cancellazione dal registro delle imprese in data 17/1/2023.
RAGIONI DELLA DECISIONE
2.1. La Corte, intanto, rileva che la cancellazione della società controricorrente dal registro delle imprese, in quanto avvenuta dopo la proposizione del ricorso per cassazione, non è causa di interruzione del processo, atteso che nel giudizio di cassazione, dominato dall’impulso di ufficio, non sono applicabili le comuni cause interruttive previste dalla legge (Cass. n. 26452 del 2024).
2.2. La Corte, inoltre, ritiene che il ricorso debba essere dichiarato improcedibile per violazione dell ‘ art. 369, comma 2°, n. 2 c.p.c..
2.3. La ricorrente, infatti, pur avendo dichiarato che la sentenza impugnata, depositata in data 25/6/2019, le è stata notificata in data 1/7/2019, si è limitata, tuttavia, a depositarne, nel termine previsto dall ‘ art. 369 c.p.c., la copia autentica con attestazione di conformità ma non anche (come, del resto, già emerge dai documenti indicati in calce al ricorso) la relazione
della relativa notificazione (non compresa, infatti, tra i documenti suddetti), senza, peraltro, che la copia notificata della sentenza possa rinvenirsi nella produzione delle parti resistenti o sia stata comunque acquista al fascicolo d ‘ ufficio.
2.4. Ed è, in effetti, noto che il ricorso per cassazione è improcedibile qualora la parte ricorrente dichiari di avere ricevuto la notificazione della sentenza impugnata (anche se si tratta di notifica avvenuta in via telematica: Cass. n. 30765 del 2017), depositando, nei termini indicati dall ‘ art. 369, comma 1°, c.p.c., copia autentica della sentenza ma senza la relazione di notificazione della stessa e di tale documentazione non abbia effettuato la produzione (come nel caso in esame) neppure la parte controricorrente (Cass. n. 19695 del 2019; Cass. SU n. 10648 del 2017).
2.5. Il difetto della produzione di copia autentica della sentenza impugnata e della relata di notificazione della medesima, prescritta dall ‘ art. 369, comma 2°, n. 2, c.p.c., non comporta, in effetti, l ‘ improcedibilità del ricorso per cassazione esclusivamente nel caso in cui risulti che la sua notificazione si è perfezionata, dal lato del ricorrente, entro il sessantesimo giorno dalla pubblicazione della sentenza poiché il collegamento tra la data di pubblicazione della sentenza e quella della notificazione del ricorso per cassazione (quale emerge dalla relata di notificazione dello stesso) assicura comunque lo scopo, cui tende la norma citata, di consentire al giudice dell ‘ impugnazione, sin dal momento del deposito del ricorso, di accertarne la tempestività in relazione al termine di cui all ‘ art. 325, comma 2°, c.p.c. (Cass. n. 11386 del 2019).
2.6. Nel caso in esame, la sentenza impugnata è stata depositata il 25/6/2019 mentre il ricorso per la sua cassazione è stato notificato solo il 1/10/2019: ben oltre, quindi, il termine di
sessanta giorni.
2.7. In tema di notificazione del provvedimento impugnato ad opera della parte, infatti, ai fini dell ‘ adempimento del dovere di controllare la tempestività dell ‘ impugnazione in sede di giudizio di legittimità, assumono rilievo le allegazioni delle parti, nel senso che, ove il ricorrente non abbia allegato che la sentenza impugnata gli è stata notificata, si deve ritenere che il diritto di impugnazione sia stato esercitato entro il cd. termine ‘ lungo ‘ di cui all’ art. 327 c.p.c., procedendo all ‘ accertamento della sua osservanza.
2.8. Viceversa, nella contraria ipotesi in cui, come nel caso in esame, l ‘ impugnante abbia espressamente o implicitamente allegato che la sentenza contro cui ricorre gli è stata notificata, ai fini del decorso del termine breve di impugnazione (nonché nell ‘ ipotesi in cui tale circostanza sia stata eccepita dal controricorrente o sia emersa dal diretto esame delle produzioni delle parti o del fascicolo d ‘ ufficio), deve ritenersi operante il termine di cui all ‘ art. 325 c.p.c., sorgendo a carico del ricorrente l ‘ onere di depositare, unitamente al ricorso, la copia autentica della sentenza impugnata, munita della relata di notificazione, entro il termine previsto dall ‘ art. 369, comma 1°, c.p.c., la cui mancata osservanza comporta l ‘ improcedibilità del ricorso, escluso il solo caso (che non ricorre, come visto, nella specie) in cui la notificazione del ricorso risulti effettuata prima della scadenza del termine breve (di sessanta giorni) decorrente dalla pubblicazione del provvedimento impugnato.
2.9. Le Sezioni Unite di questa Corte, in effetti, hanno affermato che: – la dichiarazione contenuta nel ricorso per cassazione di avvenuta notificazione della sentenza impugnata, attesta un ‘ fatto processuale ‘ (e cioè la notificazione della sentenza) idoneo a far decorrere il termine ‘ breve ‘ di
impugnazione e, quale manifestazione di ‘ autoresponsabilità ‘ della parte, impegna quest ‘ ultima a subire le conseguenze di quanto dichiarato, facendo sorgere in capo alla stessa l ‘ onere di depositare, nel termine stabilito dall ‘ art. 369 c.p.c., copia della sentenza munita della relata di notifica (ovvero delle copie cartacee dei messaggi di spedizione e di ricezione, in caso di notificazione a mezzo pec), senza, peraltro, che sia possibile recuperare alla relativa omissione mediante la successiva (ed ormai tardiva) produzione ai sensi dell ‘ art. 372 c.p.c.; – nel giudizio di cassazione, è, in effetti, esclusa la dichiarazione d ‘ improcedibilità prevista dall ‘ art. 369, comma 2°, n. 2, c.p.c. (soltanto) quando (ma, come detto, non è il caso in esame) l ‘ impugnazione sia proposta contro una sentenza notificata di cui il ricorrente non abbia depositato, unitamente al ricorso, la relata di notifica (o le copie cartacee dei messaggi di spedizione e di ricezione, in caso di notifica a mezzo pec), ove tale documentazione risulti comunque nella disponibilità del giudice, per essere stata prodotta dal controricorrente nel termine di cui all ‘ art. 370, comma 3°, c.p.c., ovvero acquisita, nei casi in cui la legge dispone che la cancelleria provveda alla comunicazione o alla notificazione del provvedimento impugnato (da cui decorre il termine breve per impugnare ex art. 325 c.p.c.), mediante l ‘ istanza di trasmissione del fascicolo di ufficio (Cass. SU n. 21349 del 2022).
2.10. Peraltro, nel caso in cui la sentenza impugnata sia stata (come dichiarato dal ricorrente) notificata e il ricorrente abbia depositato la sola copia autentica della stessa priva della relata di notifica, il difetto di procedibilità dev ‘ essere rilevato anche d ‘ ufficio non potendo il vizio ritenersi sanato dalla mancata contestazione da parte della controricorrente (Cass. n. 17014 del 2024): il ricorso per cassazione, proposto nel termine breve di
sessanta giorni dalla notifica della sentenza impugnata, è, infatti, improcedibile se il ricorrente, unitamente alla copia autentica della sentenza, non deposita, nei termini di cui all ‘ art. 369, comma 1°, c.p.c., anche la relazione di notificazione della stessa, senza che il relativo vizio, rilevabile d ‘ ufficio, sia sanato dalla mancata contestazione da parte del controricorrente (Cass. n. 3466 del 2020).
2.11. Né, infine, può ritenersi che tale sanzione si ponga in contrasto con gli artt. 24 e 111 Cost. e dell ‘ art. 6 CEDU, trattandosi, in realtà, di un adempimento preliminare, tutt ‘ altro che oneroso e complesso, che non mette in discussione il diritto alla difesa ed al giusto processo, essendo finalizzato a verificare, nell ‘ interesse pubblico, il passaggio in giudicato della decisione di merito e a selezionare la procedura più adeguata alla definizione della controversia (Cass. n. 19475 del 2024).
2.12. Nel giudizio di legittimità, infatti, quando la sentenza impugnata sia stata notificata ed il ricorrente abbia depositato la sola copia autentica della stessa priva della relata di notifica, il difetto di procedibilità trova la sua ragione nel presidiare, con efficacia sanzionatoria, un comportamento omissivo che ostacola la stessa sequenza di avvio del processo (Cass. n. 17014 del 2024; conf., Corte EDU 23/5/2024, paragrafi 77-85, lì dove ha, tra l ‘ altro, escluso la necessità di assicurare al ricorrente il deposito tardivo della relazione di notificazione, essendo, altrimenti, vanificato l ‘obiettivo della norma, e cioè ‘ assicurare alla Corte di cassazione di pronunciarsi sulla procedibilità del ricorso senza ulteriori passaggi e senza ritardi ‘, e, dunque, ritenuto l ‘ adeguatezza della sanzione d ‘improcedibilità è ‘ alla realizzazione del legittimo fine perseguito ‘).
2.13. Nel giudizio di cassazione, l ‘ omessa produzione della relata di notifica della sentenza impugnata determina, in
definitiva, l ‘ improcedibilità del ricorso ai sensi dell ‘ art. 369, comma 2°, n. 2, c.p.c., la quale (in base a quanto affermato dalla Corte EDU nella sentenza del 23/5/2024) non si pone in contrasto con l ‘ art. 6 CEDU, poiché integra una sanzione adeguata rispetto al fine di assicurare il rapido svolgimento del procedimento dinanzi alla Corte di cassazione, che è preordinato alla verifica della corretta applicazione della legge ed interviene dopo la celebrazione di due gradi di giudizio deputati alla delibazione nel merito della pretesa, e non costituisce impedimento idoneo a compromettere il diritto di accesso a un tribunale (Cass. n. 24724 del 2024).
Il ricorso è, dunque, improcedibile.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
La Corte dà atto, ai sensi dell ‘ art. 13, comma 1quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall ‘ art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte dichiara l ‘ improcedibilità del ricorso; condanna la ricorrente a rimborsare alle controricorrenti le spese del giudizio, che liquida, per ciascuna delle due, in €. 8 .200,00, di cui €. 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali nella misura del 15%; dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte tanto del ricorrente, ai sensi dell ‘ art. 13, comma 1quater del d.P.R. n. 115/2002, nel testo introdotto dall ‘ art. 1, comma 17, della l. n. 228/2012, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello
dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso a Roma, nella camera di consiglio della Prima