Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 5045 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 2 Num. 5045 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 26/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 8536/2023 R.G. proposto da :
COGNOME elettivamente domiciliato in BERGAMO PAS. CANONICI LATERANENSI, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato RIVA IPPOLITA (CODICE_FISCALE che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE COGNOME RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in PALAZZOLO SULL’OGLIO P.INDIRIZZO COGNOME FOIBE INDIRIZZO – SAN PANCRAZIO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE che lo rappresenta e difende
avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO BRESCIA n. 1486/2022 depositata il 13/12/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/12/2024 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’Appello di Brescia, con la quale era stato respinto l’appello avente ad oggetto la sentenza del Tribunale di Brescia, di declaratoria di inammissibilità, per intempestività, dell’opposizione a decreto ingiuntivo proposta dallo stesso COGNOME ai sensi dell’art.650 c.p.c.
Il ricorso è stato affidato ad un unico articolato motivo, con il quale si denuncia la nullità della sentenza d’appello per violazione degli art.132 co 2 n.4, 161 co 1 c.p.c., in relazione all’at.112 c.p.c., e per violazione degli art.650 e 139 c.p.c., rilevanti ex art.360 n.4 c.p.c.
E’ stato depositato controricorso.
Il Consigliere Delegato ha formulato proposta di definizione accelerata del ricorso, ex art.380 bis c.p.c., rilevandone l’improcedibilità, ex art.369 co 2 n.2 c.p.c., per omesso deposito della copia notificata della sentenza impugnata.
A fronte della richiesta di decisione presentata tempestivamente e ritualmente da NOME COGNOME è stata fissata adunanza in camera di consiglio, ex art.380 bis.1 c.p.c., prima della quale entrambe le parti hanno depositato memorie.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Non è stata depositata nel termine di cui all’art.369 c.p.c. la copia notificata della sentenza impugnata, nonostante il ricorrente dia atto nel ricorso dell’intervenuta notificazione della stessa in data 3.2.2023; il ricorso per cassazione risulta essere stato
notificato il 4.4.2023, oltre i sessanta giorni dalla data di pubblicazione della sentenza intervenuta il 13.12.2022 enucleabile dall’art.325 c.p.c.
Nella memoria depositata ex art.380 bis.1 c.p.c. il ricorrente non contesta la mancata produzione della sentenza con la relata di notifica entro il termine di cui all’art.369 c.p.c. e la sua assenza nelle produzioni operate dalla controparte e nel fascicolo d’ufficio, ma rileva la necessità di superare ‘l’indefettibilità della conseguenza sanzionatoria’ dell’improcedibilità in considerazione del fatto che l’improcedibilità si dovrebbe ritenere discenda non tanto dalla perentorietà del termine ma dall’impossibilità per la Corte di compiere il controllo preliminare d’ufficio sull’esistenza del prescritto adempimento: da ciò deriverebbe la possibilità di attività di produzione documentale ulteriore -anche durante la fase ex art.380 bis c.p.c., che sarebbe solo una fase interlocutoria e non direttamente decisoria, in base al disposto dell’art.372 co 2 c.p.c., tanto più alla luce della sua riforma conseguente al d. lvo n.149/22, con previsione di un termine -prima assente- di quindici giorni anteriori all’udienza per il deposito di documenti relativi all’ammissibilità del ricorso.
I rilievi del ricorrente non possono essere condivisi.
8.1. Occorre ribadire, sul punto, il principio di diritto secondo cui ‘ La previsione -di cui all’art. 369 c.p.c., comma secondo, n. 2 -dell’onere di deposito a pena di improcedibilità, entro il termine di cui al comma 1 della stessa norma, della copia della decisione impugnata con la relazione di notificazione, ove questa sia avvenuta, è funzionale al riscontro, da parte della Corte di cassazione -a tutela dell’esigenza pubblicistica (e, quindi, non disponibile dalle parti) del rispetto del vincolo della cosa giudicata formale -della tempestività dell’esercizio del diritto di impugnazione, il quale, una volta avvenuta la notificazione della sentenza, è esercitabile soltanto con l’osservanza del cosiddetto
termine breve. Nell’ipotesi in cui il ricorrente, espressamente od implicitamente, alleghi che la sentenza impugnata gli è stata notificata, limitandosi a produrre una copia autentica della sentenza impugnata senza la relata di notificazione, il ricorso per cassazione dev’essere dichiarato improcedibile, restando possibile evitare la declaratoria di improcedibilità soltanto attraverso la produzione separata di una copia con la relata avvenuta nel rispetto dell’art. 372 c.p.c., comma 2, applicabile estensivamente, purché entro il termine di cui all’art. 369 c.p.c., comma 1, … ‘ (così Cass. Sez. U, Ordinanza n. 9005 del 16/04/2009; conf. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 11376 del 11/05/2010; Cass. Cass. Sez. 6-1, Ordinanza n. 25070 del 10/12/2010; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 1443 del 27/01/2015).
8.2. Questa Corte è intervenuta ancora di recente, con l’ordinanza Cass. Sez. Seconda n.28781/2024, sulla questione sub iudice, ricostruendone l’intero contesto e ribadendo pure l’impossibilità di utilizzare -come vorrebbe la parte ricorrentel’art.372 c.p.c. per superare la necessità del rispetto del termine di cui all’art.369 c.p.c. anche per la produzione della copia della sentenza notificata oggetto di impugnazione.
Nella parte motiva, pienamente condivisibile, del provvedimento richiamato si precisa che: ‘ Non è invocabile, per superare ‘ l’orientamento interpretativo sopra riportato, ‘ il diverso principio affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte, secondo cui ‘In tema di giudizio di cassazione, deve escludersi la possibilità di applicazione della sanzione della improcedibilità, ex art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c., al ricorso contro una sentenza notificata di cui il ricorrente non abbia depositato, unitamente al ricorso, la relata di notifica, ove quest’ultima risulti comunque nella disponibilità del giudice perché prodotta dalla parte controricorrente ovvero acquisita mediante l’istanza di trasmissione del fascicolo di ufficio’ (Cass. Sez. U, Sentenza n. 10648 del 02/05/2017, Rv. 643945). Né è sufficiente, per evitare la sanzione
dell’improcedibilità prevista dalla norma, il deposito della mera istanza di acquisizione del fascicolo di ufficio del giudizio di merito, posto che, da un lato, la produzione della copia notificata della sentenza impugnata costituisce onere della parte ricorrente, espressamente sanzionato dall’art. 369, secondo comma, n. 2, c.p.c. con l’improcedibilità dell’impugnazione, e che, dall’altro lato, la copia notificata della sentenza conclusiva del giudizio di merito non è contenuta, salvo casi eccezionali, nel fascicolo di ufficio, avvenendo la notificazione della stessa in un momento successivo alla definizione del giudizio predetto (cfr. Cass. Sez. 6 -2, Ordinanza n. 21386 del 15/09/2017, Rv. 645764; conf. Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 14360 del 25/05/2021, Rv. 661397). In definitiva, va affermato (in continuità con Cass. Sez. 6 – 3, Sentenza n. 17066 del 10/07/2013, Rv. 628539) il seguente principio: ‘L’art. 369 c.p.c. non consente di distinguere tra deposito della sentenza impugnata e deposito della relazione di notificazione, con la conseguenza che anche la mancanza di uno solo dei due documenti determina l’improcedibilità del ricorso. Tale sanzione può essere evitata se il deposito del documento mancante avviene in un momento successivo, purché entro il termine di venti giorni dalla notifica del ricorso per cassazione; non, invece, quando il deposito avvenga oltre detto termine, in quanto consentire il recupero dell’omissione mediante la produzione a tempo indeterminato con lo strumento dell’art. 372 c.p.c. vanificherebbe il senso del duplice adempimento del meccanismo processuale. Inoltre, la sanzione dell’improcedibilità non è applicabile quando il documento mancante sia nella disponibilità del giudice perché prodotto dalla controparte o perché presente nel fascicolo d’ufficio acquisito su istanza della parte, senza che, però, ove tale fascicolo manchi, ancorché richiesto, se ne debba attendere l’acquisizione. Infine, l’improcedibilità non sussiste quando il ricorso per cassazione risulta notificato prima della scadenza dei sessanta giorni dalla
pubblicazione della sentenza e quindi nel rispetto del termine breve per l’impugnazione, perché in tal caso perde rilievo la data della notifica del provvedimento impugnato’. …’.
8.3. Non si vede poi come la riforma del comma secondo dell’art.372 c.p.c. possa portare argomenti a sostegno della tesi di parte ricorrente: la modifica si limita a prevedere un termine di quindici giorni, antecedenti alla data dell’udienza o dell’adunanza, entro i quale può intervenire il deposito di documenti ‘ relativi all’ammissibilità ‘ -non alla procedibilità- del ricorso ed è volta a garantire un più razionale svolgimento dell’attività di udienza e di adunanza.
Per le considerazioni svolte si deve concludere nel senso indicato dalla proposta di definizione accelerata, con declaratoria di improcedibilità del ricorso.
Le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
Poiché il ricorso è deciso in conformità alla proposta formulata ai sensi dell’art. 380 -bis c.p.c., vanno applicati -come previsto dal terzo comma, ultima parte, dello stesso art. 380-bis c.p.c. -il terzo e il quarto comma dell’art. 96 c.p.c., con conseguente condanna della parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, di una somma equitativamente determinata (nella misura di cui in dispositivo), nonché al pagamento di una ulteriore somma -nei limiti di legge- in favore della cassa delle ammende.
Considerato il tenore della pronuncia, va dato atto -ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater, del D.P.R. n. 115 del 2002 -della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto.
P. Q. M.
La Corte Suprema di Cassazione dichiara improcedibile il ricorso e condanna NOME COGNOME al pagamento, in favore di RAGIONE_SOCIALE
RAGIONE_SOCIALE, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 4.500 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in € 200,00 ed agli accessori di legge, inclusi iva e cassa avvocati.
Condanna altresì NOME COGNOME ai sensi dell’art. 96 c.p.c., al pagamento, in favore di RAGIONE_SOCIALE, di una somma ulteriore, pari ad € 3.000, nonché al pagamento della somma di euro 2.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda