Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 12757 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 2 Num. 12757 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 13/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 9639/2023 R.G. proposto da
COGNOME NOMECOGNOME in qualità di sostituto processuale ex art. 102, primo comma, cod. proc. pen., dell’avv. NOME COGNOME, difensore di fiducia di Bad Moahde, domiciliato presso l’indirizzo PEC dell’avv. NOME COGNOME
-ricorrente – contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
-intimato –
Avverso l’ordinanza N.R.G. 1307/2021, resa dalla Corte d’Appello di Milano, depositata il 12/11/2021 e notificata il 12/11/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16 aprile 2025 dalla dott.ssa NOME COGNOME
Rilevato che:
1. in data 15/11/2019, NOME COGNOME imputato in un procedimento dinanzi al Tribunale Penale di Milano, presentò istanza di ammissione al Patrocinio a Spese dello Stato.
Con decreto reso in data 19/11/2019, il Tribunale di Milano dichiarò l’inammissibilità dell’istanza, affermando, tra l’altro, che ‘(…) è legittimo il provvedimento con cui il giudice respinge la domanda di ammissione al Patrocinio a Spese dello Stato qualora vi sia incertezza in ordine all’esattezza delle generalità dichiarate dall’interessato nell’istanza in quanto la mancata certezza sulla sua identità impedisce di eseguire verifiche sulle sue condizioni per l’ammissione al beneficio ‘.
COGNOME non propose impugnazione avverso il predetto provvedimento, mentre, in data 16/4/2021, presentò nuova domanda di ammissione al Patrocinio a Spese dello Stato dinanzi alla Corte d’Appello di Milano, che decise con ordinanza di rigetto del 21/4/2021, in ragione della mancata allegazione di documenti identificativi dell’istante e del conseguente perdurare come all’epoca della prima istanza dell’impossibilità di identificazione dell’imputato.
Avverso la predetta ordinanza, NOME COGNOME propose ricorso, ai sensi degli artt. 99 d.P.R. 115/2002, 702bis cod. proc. civ., 170 d.P.R. 115/2002 e 15 d.lgs. 150/2011, lamentando l’inesatta valutazione dell’autocertificazione ex art. 46 d.P.R. n. 445/2000, da ritenersi sostitutiva della dichiarazione consolare, per la quale non era prevista l’allegazione di documenti d’identità, e il mancato riconoscimento della legittimazione del difensore dell’imputato a proporre ricorso in proprio.
I giudici del gravame, nella contumacia degli appellati, ritennero che l’istanza in questione dovesse riportare, a pena di inammissibilità, le generalità dell’interessato e dei componenti della
famiglia anagrafica, unitamente ai rispettivi codici fiscali, che l’istante risultasse, tra l’altro, ancora soggetto sedicente, aduso alla spendita di alias e privo di documenti identificativi, che il medesimo non avesse addotto alcuna giustificazione per il mancato possesso di documenti e che le generalità autoriferite non potessero essere confermate neppure dal consolato marocchino, non avendo questo riscontrato la richiesta in merito inoltrata dal difensore, con la conseguenza che non era possibile verificare le condizioni per l’ammissione al beneficio. Pertanto, con ordinanza del 30/9/2021, la Corte territoriale respinse il ricorso di COGNOME avverso la decisione di rigetto della Corte d’Appello di Milano del 21/4/2021 .
Contro la predetta ordinanza, COGNOME COGNOME quale sostituto processuale ex art. 102, primo comma, cod. proc. pen., dell’avv. NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione, affidandolo ad un solo motivo.
Con successiva istanza di sollecito del 14/3/2023 indirizzata alla Corte d’Appello di Milano Sezione penale, NOME COGNOME chiese che il ricorso ex artt. 606 cod. proc. civ. e ss. e 99, comma 4, d.P.R. n. 115 del 2002, già depositato il 23/11/2021, venisse trasmesso alla Sezione penale della Corte di Cassazione, rappresentando che il fascicolo era stato trasmesso alla Sezione civile della Corte d’Appello e che questa non aveva provveduto a trasmettere il ricorso alla Corte di Cassazione.
Il Ministero della Giustizia, l’Agenzia delle Entrate e l’Agenzia delle Entrate di Milano sono rimasti intimati.
Il Consigliere delegato ha formulato proposta di definizione del giudizio ai sensi dell’art. 380 -bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata alle parti.
In seguito a tale comunicazione, COGNOME COGNOME quale sostituto processuale ex art. 102, primo comma, cod. proc. pen., dell’avv. NOME COGNOME ha chiesto che l’impugnata ordinanza venisse
annullata senza rinvio, con trasmissione degli atti al Presidente di Milano -Sezione penale per l’ulteriore corso.
E’ stata fissata l’adunanza in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380bis .1 cod. proc. civ..
Considerato che :
1. Con l’unico motivo di ricorso, si lamenta la violazione e/o erronea applicazione in relazione agli artt. 606, primo comma, lett. b), cod. proc. pen., 79, 90 e 94 del d.P.R. 115 del 2002, 46 del d.P.R. 445 del 2000, per avere i giudici di merito respinto l’istanza di ammissione al Patrocinio a Spese dello Stato in ragione della non compiuta identificazione di Bad Moahde, senza considerare che quest’ultimo aveva allegato all’istanza una dichiarazione sostitutiva ex art. 46 d.P.R. n. 445 del 2000, contenente sia l’indicazione dei propri redditi, sia le proprie generalità, sia le informazioni personali e del proprio nucleo familiare, la quale, a differenza della dichiarazione di atto notorio, non richiede l’allegazione di un documento di identità, così come nulla è richiesto sul punto dall’art. 79 d.P.R. n. 115 del 2002, con la conseguenza che i giudici avevano posto a carico del ricorrente una vera e propria probatio diabolica . Peraltro, il ridetto art. 79 avrebbe dovuto essere interpretato in modo meno formalistico, tale da non consentire la reiezione dell’istanza di ammissione al Patrocinio a Spese dello Stato proposta da un cittadino extra-UE, a pena di violare il diritto alla difesa sancito dall’art. 24 Cost., dalla CEDU, dal Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici di cui alla legge n. 881 del 1977 e dalla Direttiva Rimpatri 2008/115/CE.
Lo stesso art. 79, comma 1, lett. b) del T.U., infine, non avrebbe potuto valere indistintamente per tutte le tipologie di richiedenti, posto che, come affermato dalla Corte costituzionale, anche gli immigrati irregolari avevano diritto al gratuito patrocinio, pur non
essendo titolari di codice fiscale, siccome concesso solo agli stranieri in possesso di valido titolo di soggiorno.
2. Il ricorso è improcedibile.
Ai sensi dell’art. 369 cod. proc. civ., nella formulazione ratione temporis applicabile, il ricorso per cassazione deve, infatti, essere depositato nella cancelleria di questa Corte, a pena di improcedibilità, «nel termine di giorni venti dall’ultima notificazione alle parti contro le quali è proposto».
La prova dell’avvenuto perfezionamento della notificazione a mezzo posta dello stesso deve, dunque, essere data tramite la produzione dell’avviso di ricevimento entro l’udienza di discussione, che non può essere rinviata per consentire all’impugnante di effettuare tale deposito, in contraddizione con il principio di ragionevole durata del processo, sancito dall’art. 111 Cost., ferma la possibilità per lo stesso di chiedere e ottenere la rimessione in termini, offrendo la prova documentale di essersi tempestivamente attivato nel richiedere, a norma dell’art. 6, comma 1, della legge n. 890 del 1982, un duplicato dell’avviso stesso (Cass., Sez. 5, 28/03/2019, n. 8641; Cass., 1/10/2015, n. 19623; Cass., 30/12/2015, n. 26108; Cass., Sez. 6-5, 1/10/2018, n. 23793). La prova dell’avvenuto perfezionamento della notifica può essere data dopo la proposizione del gravame, fino all’udienza di discussione (Cass., Sez. U, 12/5/2010, n. 11429).
Pertanto, in caso di mancata produzione dell’avviso di ricevimento e in assenza di attività da parte dell’intimato, l’impugnazione è improcedibile, non essendo consentita la concessione di un termine per il deposito e non ricorrendo i presupposti per la rinnovazione della notificazione ai sensi dell’art. 291 cod. proc. civ..
Tuttavia, il ricorrente può domandare di essere rimesso in termini ai sensi dell’art. 153 cod. proc. civ., purché offra la prova
documentale di essersi tempestivamente attivato nel richiedere all’amministrazione postale un duplicato dell’avviso.
Non essendosi tale situazione verificata nella specie, deriva dalla mancata produzione della notificazione del ricorso la sua improcedibilità.
Poiché il ricorso è deciso in conformità alla proposta formulata ai sensi dell’art. 380 -bis cod. proc. civ. (come novellato dal d.lgs. n. 149 del 2022), va applicato -come previsto dal terzo comma, ultima parte, dello stesso art. 380bis cod. proc. civ. -il quarto comma dell’art. 96 cod. proc. civ., da interpretarsi alla stregua del principio enunciato dalle Sezioni Unite di questa Corte, con l’ordinanza n. 27195 del 22/09/2023, secondo cui la condanna del ricorrente al pagamento della somma di cui all’art. 96, quarto comma, cod. proc. civ. in favore della cassa delle ammende deve essere pronunciata anche qualora nessuno dei soggetti intimati abbia svolto attività difensiva, avendo essa una funzione deterrente e, allo stesso tempo, sanzionatoria rispetto al compimento di atti processuali meramente defatigatori.
Considerato il tenore della pronuncia, va dato atto -ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del D.P.R. n. 115 del 2002 -della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto.
Dichiara l’improcedibilità del ricorso .
Condanna il ricorrente, ai sensi dell’art. 96 cod. proc. civ., al pagamento della somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende;
dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 16/4/2025.