Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 28423 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 3 Num. 28423 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 11/10/2023
sul ricorso 8438/2022 proposto da:
NOME COGNOME, rappresentato e difeso dall ‘ avvocato COGNOME e con il medesimo elettivamente domiciliato presso lo studio dell ‘ avvocato NOME COGNOME, in INDIRIZZO INDIRIZZO Pec:
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Legale Rappresentante, rappresentata e difesa dall ‘ avvocato NOME COGNOME e con il medesimo elettivamente domiciliato presso lo studio dell ‘ avvocato NOME COGNOME, in INDIRIZZO INDIRIZZO
Pec:
-controricorrente –
nonché contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Legale Rappresentante, rappresentata e difesa dall ‘ avvocato NOME COGNOME ed elettivamente domiciliato presso lo studio del medesimo in Roma, INDIRIZZO
Pec:
-controricorrente –
avverso la sentenza n. 1271/2021 della CORTE D ‘ APPELLO di ANCONA, depositata il 22/11/2021;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 04/07/2023 dal Cons. NOME COGNOME;
Rilevato che:
NOME COGNOME, che aveva stipulato con Unicredit RAGIONE_SOCIALE un contratto di mutuo ipotecario, assicurato con polizza fideiussoria assicurativa da RAGIONE_SOCIALE, convenne in giudizio davanti al Tribunale di Ancona sia la Unicredit sia la compagnia RAGIONE_SOCIALE perché questa seconda provvedesse a pagare le rate del mutuo, adempimento cui il COGNOME non poteva più attendere in conseguenza della incolpevole perdita del posto di lavoro;
il Tribunale adito rigettò la domanda condannando il COGNOME alle spese in favore delle parti convenute;
la Corte d ‘ appello di Ancona, adita dal COGNOME, con sentenza pubblicata in data 22/11/2021, notificata in data 20/1/2022, ritenendo tempestivamente formulata l ‘ eccezione di improcedibilità dell ‘ appello sollevata dalla RAGIONE_SOCIALE con il primo atto difensivo del giudizio di primo grado, dichiarò l ‘ appello improcedibile per mancato esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria in primo grado e per non esserle consentito disporre d ‘ ufficio il suddetto tentativo in appello;
avverso la sentenza NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo;
hanno resistito, con distinti controricorsi, Unicredit SpA e RAGIONE_SOCIALE, le quali hanno entrambe eccepito, in rito, l ‘ improcedibilità del ricorso per mancato deposito della copia notificata della sentenza impugnata;
il ricorso è stato assegnato per la trattazione in adunanza camerale, in vista della quale entrambe le controricorrenti hanno insistito nelle loro conclusioni, in primis, di improcedibilità del ricorso;
il Collegio si è riservato il deposito nei successivi sessanta giorni;
Considerato che:
l ‘ eccezione di improcedibilità del ricorso è fondata;
la carenza agli atti di causa disponibili da questa Corte della copia notificata della sentenza impugnata, corroborata significativamente dalla mancata indicazione nel ricorso dell ‘ avvenuto deposito di questa a comprova del non espletamento di tale invece indispensabile incombente, implica l ‘ improcedibilità del ricorso per violazione dell ‘ art. 369, comma 2 n. 2 c.p.c.: non è infatti sufficiente il deposito della copia autentica della pronuncia, priva della relata di notifica, allorquando il ricorrente alleghi che la sentenza impugnata gli sia stata notificata;
l ‘ indirizzo della giurisprudenza di questa Corte è consolidato nel senso che, in tema di notificazione del provvedimento impugnato ad opera della parte, ai fini dell ‘ adempimento del dovere di controllare la tempestività dell ‘ impugnazione in sede di giudizio di legittimità, assumono rilievo le allegazioni delle parti, nel senso che, ove il ricorrente non abbia allegato che la sentenza impugnata gli è stata notificata, si deve ritenere che il diritto di impugnazione sia stato esercitato entro il c.d. termine “lungo” di cui all ‘ art. 327 c.p.c., procedendo all ‘ accertamento della sua osservanza, mentre, nella contraria ipotesi in cui l ‘ impugnante abbia allegato espressamente o implicitamente che la sentenza contro cui ricorre gli sia stata notificata ai fini del decorso del termine breve di impugnazione (nonché nell ‘ ipotesi in cui tale circostanza sia stata eccepita dal controricorrente o sia emersa dal diretto esame delle produzioni delle parti o del fascicolo d ‘ ufficio), deve ritenersi operante il termine di cui all ‘ art. 325 c.p.c., sorgendo a carico del ricorrente l ‘ onere di depositare, unitamente al ricorso o nei modi di cui all ‘ art. 372, comma 2, c.p.c., la copia autentica della sentenza impugnata, munita della relata di notificazione, entro il termine previsto dall ‘ art. 369, comma 1, c.p.c., la cui mancata osservanza comporta l ‘ improcedibilità del ricorso, escluso il caso in cui la notificazione del ricorso risulti effettuata prima
della scadenza del termine breve decorrente dalla pubblicazione del provvedimento impugnato e salva l ‘ ipotesi in cui la relazione di notificazione risulti prodotta dal controricorrente o presente nel fascicolo d ‘ ufficio (Cass., 6, n. 15832 del 7/6/2021; Cass., U, n. 21349 del 6/7/2022);
in difetto anche dell ‘ operatività dell ‘ esenzione da tale onere prevista da Cass. 17066/13, si impone la declaratoria di improcedibilità del ricorso e la condanna del ricorrente a pagare le spese in favore di ciascuna parte controricorrente, liquidate come in dispositivo;
si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di una somma a titolo di contributo unificato pari a quella versata per il ricorso, se dovuta;
p. q. m.
la Corte dichiara il ricorso improcedibile;
condanna il ricorrente a pagare in favore di ciascuna parte controricorrente le spese del giudizio di cassazione che liquida in € 2000 (oltre € 200 per esborsi) più accessori di legge e spese generali al 15%;
ai sensi dell ‘ art. 13, co. 1quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell ‘ ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis del citato art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Terza