Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 32945 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 32945 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 17/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso n. 11798/2021 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE p.i. P_IVA, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. NOME COGNOME con domicilio digitale avvEMAIL ricorrente
contro
COGNOME NOMECOGNOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME
intimati avverso la sentenza n. 465/2020 della Corte d’Appello di Messina, udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 4-122024 dal consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
1.RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, avverso la sentenza n. 465/2020 della Corte d’appello di Messina -della quale non ha prodotto copia e della quale non ha neppure dichiarato la data di pubblicazione- che ha rigettato il suo appello avverso la sentenza n.1716/2018 del Tribunale di Messina.
OGGETTO:
improcedibilità del ricorso
RG. 11798/2021
C.C. 4-12-2024
NOME COGNOME NOME COGNOME e NOME COGNOME sono rimasti intimati.
Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ex art. 380bis.1 cod. proc. civ. e a ll’esito della camera di consiglio del 4-12-2024 la Corte ha riservato il deposito dell’ordinanza.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Il ricorso è improcedibile.
La ricorrente non ha prodotto la copia della sentenza impugnata nel termine di cui all’art. 369 cod. proc. civ., come risulta dalla nota di iscrizione a ruolo e dal ricorso, nei quali non è indicata la produzione della sentenza, e dalla diretta verifica del fascicolo d’ufficio , nel quale non si rinviene la sentenza impugnata; in tal senso è anche l’attestazione eseguita dal cancelliere in data 4 -12-2024 e inserita nel fascicolo d’ufficio. C iò comporta l’improcedibilità del ricorso ai sensi dell’art. 369 co. 2 n. 2 cod. proc. civ., in quanto la sentenza non è nella disponibilità del giudicante perché non prodotta neppure dalla parte resistente, rimasta intimata.
E’ già stato enunciato il principio secondo il quale la produzione di copia incompleta della sentenza impugnata è causa di improcedibilità del ricorso per cassazione ex art. 369 cod. proc. civ. soltanto nel caso in cui non consenta di dedurre con certezza l’oggetto della controversia e le ragioni poste a fondamento della pronuncia (Cass. Sez. 6-5 5-62018 n. 14426 Rv. 649204-01, Cass. Sez. 1 8-7-2020 n. 14347 Rv. 658386-01); invece, comporta l’improcedibilità anche il deposito di una sentenza di secondo grado diversa da quella impugnata (Cass. Sez. 5 25-9-2024 n. 25633 Rv. 672383-01). Quindi, la mancata produzione della copia della sentenza impugnata, per definizione mai tale da consentire una qualche diretta conoscenza dell’atto , può rimanere priva di conseguenze solo nel caso in cui la produzione sia eseguita dalla controparte, secondo l’indirizzo che esclude l’improcedibilità in questa
ipotesi (Cass. Sez. 2 24-4-2024 n. 11043 Rv. 670889-01, Cass. Sez. 5 14-2-2019 n. 4370 Rv. 652595-01).
2.Nulla sulle spese del giudizio di legittimità, essendo le controparti intimate.
In considerazione dell’esito del ricorso, ai sensi dell’art. 13 co . 1quater d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 si deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte dichiara improcedibile il ricorso.
Sussistono ex art.13 co.1-quater d.P.R. 30 maggio 2002 n.115 i presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente di ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi del co.1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione