Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 6897 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 6897 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 14/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 31710/2021 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, già RAGIONE_SOCIALE, in persona del rappresentante in atti indicato, rappresentata e difesa dall’ avvocato NOME COGNOME, con domicilio eletto presso lo RAGIONE_SOCIALE AVV_NOTAIO (C.F. CODICE_FISCALE e indirizzo pec
)
– ricorrente –
contro
COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME E COGNOME, tutti rappresentati e difesi dagli AVV_NOTAIOti NOME e NOME COGNOME ( ,
– controricorrenti –
avverso la SENTENZA AVV_NOTAIOa CORTE d’APPELLO GENOVA n. 1008/2021 depositata il 30/09/2021 e pubblicata il 7/10/2021.
Udita la relazione AVV_NOTAIOa causa, svolta nella camera di consiglio del 06/03/2024, dal Consigliere relatore NOME COGNOME,
Rilevato che
con atto di citazione, notificato in data 3/12/2014 NOME COGNOME, NOME, NOME, NOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME e NOME COGNOME citarono la RAGIONE_SOCIALE innanzi al Tribunale di Genova al fine di far dichiarare in via principale la nullità dei contratti di polizza sulla vita ‘RAGIONE_SOCIALEFard Personal Portfolio’ da essi, o dai loro danti causa, stipulati con la detta società e la condanna AVV_NOTAIOa stessa alla restituzione di quanto da loro ricevuto in esecuzione dei contratti, ed in via subordinata l’accertamento AVV_NOTAIO‘inadempimento AVV_NOTAIOa società e la conseguente condanna di questa al pagamento di una serie di poste patrimoniali;
la RAGIONE_SOCIALE si costituì ritualmente in giudizio, contestando integralmente sia in fatto che in diritto quanto dedotto e chiedendo in via principale il rigetto AVV_NOTAIOe domande attoree e in via subordinata la riduzione AVV_NOTAIOe somme richieste;
istruita la causa, con sentenza n. 1926 del 27/06/2018, il Tribunale di Genova accolse le domande;
avverso detta sentenza proponeva appello la RAGIONE_SOCIALE, così nuovamente denominata l’originaria RAGIONE_SOCIALE, chiedendone l’integrale riforma e, in via preliminare, la sospensione AVV_NOTAIO‘efficacia esecutiva;
si costituivano in fase d’impugnazione NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME e NOME COGNOME chiedendo l’integrale rigetto AVV_NOTAIO‘appello promosso da lla COGNOME;
la Corte d’appello di Genova, con sentenza n. 1008 del 7/10/2021 respingeva l’appello e confermava la sentenza
impugnata, condannando la società alla rifusione nei confronti degli appellati AVV_NOTAIOe spese processuali;
ha proposto ricorso per cassazione RAGIONE_SOCIALE, sulla base di quattro motivi;
resistono con unico controricorso i signori NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME e NOME COGNOME;
è stata disposta la trattazione in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375 e 380 bis .1 cod. proc. civ.;
l a ricorrente ha depositato memoria per l’adunanza camerale del 6/03/2024, alla quale il ricorso è stato trattenuto per la decisione;
Considerato che
è superfluo, giusta quanto si andrà a esporre, specificare i singoli motivi AVV_NOTAIO‘impugnazione;
è, invero, pregiudiziale -in quanto attinente alla procedibilità del ricorso -il rilievo del mancato regolare e tempestivo deposito, da parte AVV_NOTAIOa ricorrente, AVV_NOTAIOa copia notificata AVV_NOTAIOa sentenza impugnata, in violazione AVV_NOTAIO‘art. 369 , comma 2, n. 2 cod. proc. civ.;
la ricorrente stessa dichiara espressamente -alla prima pagina del ricorso -che la sentenza impugnata, pubblicata in data 7/10/2021, depositata il 30/09/2021, le venne notificata in data 21/10/2021;
unitamente al ricorso, notificato a mezzo EMAIL in data 20/12/2021 e depositato in data 23/12/2021, in modalità telematica, la ricorrente ha peraltro prodotto la sola copia del provvedimento impugnato, con allegata la certificazione di conformità all’originale digitale contenuto nel fascicolo informatico, ma non la relazione di notificazione AVV_NOTAIOo stesso;
all’ultima pagin a del ricorso la ricorrente invero indica tra gli atti depositati, alla lett. A. la « Copia autentica AVV_NOTAIOa sentenza n. 1926/2018 del Corte d ‘Appello di Genova » e, quindi, implicitamente può desumersi la conferma che non si tratta AVV_NOTAIOa copia notificata(le);
inoltre, il ricorso non risulta notificato nei sessanta giorni dalla pubblicazione AVV_NOTAIOa sentenza impugnata, avvenuta in data 7/10/2021 e la relazione di notificazione di quest’ultima non risulta tempestivamente prodotta neanche dalla controparte costituita in via cartacea (così come consentito dalla giurisprudenza pure nomofilattica e segnatamente da: Sez. U n. 21349 del 6/07/2022 Rv. 665188 -02);
non ricorre, quindi, nessuna AVV_NOTAIOe ipotesi nelle quali, secondo la giurisprudenza di questa stessa Corte (cfr. Sez. U n. 8312 del 25/03/2019, Rv. 653597 -02; Cass. n. 3727 del 12/02/2021, Rv. 660556 -01; conf.: Cass. n. 27480 del 30/10/2018, Rv. 651336 01), non vi sarebbe spazio per la sanzione AVV_NOTAIO‘improcedibilità ;
secondo i principi di diritto ormai consolidati nella giurisprudenza di questa Corte, ai fini AVV_NOTAIOa procedibilità del ricorso per cassazione, la produzione AVV_NOTAIOa relazione di notificazione AVV_NOTAIOa decisione impugnata , che deve essere verificata d’ufficio dalla Corte (per tutte si veda: Cass. n. 15832 del 07/06/2021 Rv. 661874 01) va sempre effettuata dal ricorrente nel termine perentorio di cui all’art. 369 c od. proc. civ., fatti salvi i casi in cui il ricorso sia proposto nei sessanta giorni dalla pubblicazione AVV_NOTAIOa stessa ovvero la suddetta relazione sia prodotta dal controricorrente nel termine fissato per la sua regolare costituzione ovvero, ancora, essa sia acquisita mediante l’istanza di trasmissione del fascicolo di ufficio, ma ciò esclusivamente nelle ipotesi in cui il termine cd. breve per l’impugnazione decorra per legge dalla comunicazione o
notificazione AVV_NOTAIOa decisione di merito da parte AVV_NOTAIOa cancelleria, ipotesi nella specie non ricorrenti (cfr., in proposito, da ultimo, la già richiamata Sez. U, Sentenza n. 21349 del 06/07/2022, Rv. 665188 -01 e 02: « la dichiarazione contenuta nel ricorso per cassazione di avvenuta notificazione AVV_NOTAIOa sentenza impugnata, attesta un ‘fatto processuale’ la notificazione AVV_NOTAIOa sentenza -idoneo a far decorrere il termine ‘breve’ di impugnazione e, quale manifestazione di ‘autoresponsabilità’ AVV_NOTAIOa parte, impegna quest’ultima a subire le conseguenze di quanto dichiarato, facendo sorgere in capo ad essa l’onere di depositare, nel termine stabilito dall’art. 369 c.p.c., copia AVV_NOTAIOa sentenza munita AVV_NOTAIOa relata di notifica, ovvero AVV_NOTAIOe copie cartacee dei messaggi di spedizione e di ricezione, in caso di notificazione a mezzo EMAIL, senza che sia possibile recuperare alla relativa omissione mediante la successiva, e ormai tardiva, produzione ai sensi AVV_NOTAIO‘art. 372 c.c.; nel giudizio di cassazione, è esclusa la dichiarazione di improcedibilità ex art. 369, comma 2, n. 2), c.p.c., quando l’impugnazione sia proposta contro una sentenza notificata, di cui il ricorrente non abbia depositato, unitamente al ricorso, la relata di notifica (o le copie cartacee dei messaggi di spedizione e di ricezione, in caso di notifica a mezzo EMAIL), ove tale documentazione risulti comunque nella disponibilità del giudice, per essere stata prodotta dal controricorrente nel termine di cui all’art. 370, comma 3, c.p.c., ovvero acquisita -nei casi in cui la legge dispone che la cancelleria provveda alla comunicazione o alla notificazione del provvedimento impugnato, da cui decorre il termine breve per impugnare ex art. 325 c.p.c. -mediante l’istanza di trasmissione del fascicolo di ufficio »);
alla mancata produzione AVV_NOTAIOa copia notifica AVV_NOTAIOa sentenza impugnata consegue la statuizione di improcedibilità AVV_NOTAIO‘impugnazione, ai sensi AVV_NOTAIO‘art. 369, comma 2, cod. proc. civ.;
il ricorso AVV_NOTAIOa RAGIONE_SOCIALE deve, pertanto, essere dichiarato improcedibile;
le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza AVV_NOTAIOa società ricorrente e, tenuto conto del valore AVV_NOTAIOa controversia in relazione a ll’attività processuale espletata, sono liquidate come da dispositivo;
stante l’ improcedibilità AVV_NOTAIO‘impugnazione d eve attestarsi la sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità AVV_NOTAIO‘impugnazione) di cui all’art. 13, co. 1 quater , del d.P.R. n. 115 del 30/05/2002, introdotto dall’art. 1, co mma 17, AVV_NOTAIOa legge n. 228 del 24/12/2012 n. 228, per il cd. raddoppio del contributo unificato, se dovuto;
il deposito AVV_NOTAIOa motivazione è fissato nel termine di cui al secondo comma AVV_NOTAIO‘art. 380 bis 1 cod. proc. civ.;
p. q. m.
la Corte dichiara improcedibile il ricorso.
Condanna la ricorrente al pagamento, in favore dei controricorrenti, AVV_NOTAIOe spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.800,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.
A i sensi AVV_NOTAIO‘art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 AVV_NOTAIOa l. n. 228 del 2012, dà atto AVV_NOTAIOa sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte AVV_NOTAIOa ricorrente, AVV_NOTAIO‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 -bis , AVV_NOTAIOo stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio AVV_NOTAIOa Corte di