Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 4083 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 4083 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 14/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 27681/2022 R.G. proposto da: COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
contro
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-controricorrente-
avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO ROMA n. 5285/2022 depositata il 03/08/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/01/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
Premesso che:
1.NOME COGNOME ha notificato il 14/11/2022 a NOME COGNOME il ricorso per la cassazione della sentenza in epigrafe, pubblicata in data 3/8/2022 e notificata il 15/9/2022. Il ricorso è basato su due motivi illustrati con memoria. NOME COGNOME resiste con controricorso;
non è stata prodotta la relata di notifica della sentenza e il ricorso incorre nella sanzione di improcedibilità di cui all’art. 369 c.p.c.
2.1. Né il ricorso può essere salvato dalla sanzione processualae in quanto notificato prima della scadenza del termine breve di impugnazione: il termine, infatti, è scaduto il 31 ottobre 2022 (quattordici giorni prima della notifica del ricorso).
2.2. In tema devono infatti ribadirsi i seguenti principi:
‘ La dichiarazione contenuta nel ricorso per cassazione di avvenuta notificazione della sentenza impugnata, attesta un “fatto processuale” – la notificazione della sentenza – idoneo a far decorrere il termine “breve” di impugnazione e, quale manifestazione di “autoresponsabilità” della parte, impegna quest’ultima a subire le conseguenze di quanto dichiarato, facendo sorgere in capo ad essa l’onere di depositare, nel termine stabilito dall’art. 369 c.p.c., copia della sentenza munita della relata di notifica (ovvero delle copie cartacee dei messaggi di spedizione e di ricezione, in caso di notificazione a mezzo EMAIL), senza che sia possibile recuperare alla relativa omissione mediante la successiva,
e ormai tardiva, produzione ai sensi dell’art. 372 c.c.’ (Cass. Sez. U n. 21349 del 06 07 2022);
la mancata osservanza dell’onere di deposito della copia della sentenza munita della relata di notifica ‘comporta l’improcedibilità del ricorso, escluso il caso in cui la notificazione del ricorso risulti effettuata prima della scadenza del termine breve decorrente dalla pubblicazione del provvedimento impugnato e salva l’ipotesi in cui la relazione di notificazione risulti prodotta dal controricorrente o presente nel fascicolo d’ufficio’ (Cass. n. 15832 del 07/06/2021);
all’improcedibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente alle spese;
PQM
la Corte dichiara improcedibile il ricorso;
condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio che liquida in € 1600,00 per compensi professionali, €200,00 per esborsi oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% e altri accessori di legge se dovuti.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 25 gennaio 2024.