Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 3877 Anno 2024
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Presidente: COGNOME NOME
SEZIONE TERZA CIVILE Relatore: COGNOME NOME
composta dai signori magistrati: Data pubblicazione: 12/02/2024
Oggetto:
Civile Ord. Sez. 3 Num. 3877 Anno 2024
AVV_NOTAIO. NOME COGNOME
Presidente
OPPOSIZIONE AGLI ATTI ESECUTIVI (ART. 617 C.P.C.)
AVV_NOTAIO. NOME COGNOME
Consigliere
AVV_NOTAIO. NOME COGNOME
Consigliere relatore
AVV_NOTAIO. NOME COGNOME
Consigliere
Ad. 31/01/2024 C.C.
AVV_NOTAIO NOME COGNOME
Consigliere
R.G. n. 21674/2022
ha pronunciato la seguente
Rep.
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al numero 21674 del ruolo generale dell’anno 2022, proposto
da
COGNOME NOME (C.F.: CODICE_FISCALE)
rappresentato e difeso, giusta procura allegata al ricorso, dall’avvocato NOME COGNOME (C.F.: CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
nei confronti di
RAGIONE_SOCIALE in liquidazione coatta amministrativa (P_IVA: P_IVA), in persona del Commissario Liquidatore NOME COGNOME
rappresentato e difeso, giusta procura allegata al controricorso, dall’avvocato NOME COGNOME (C.F.: CODICE_FISCALE)
-controricorrente-
Corte di Cassazione – copia non ufficiale
nonché BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA, (C.F.: CODICE_FISCALE), in persona del legale rappresentante pro tempore
-intimata- per la cassazione della sentenza del Tribunale di Grosseto n. 403/2022, pubblicata in data 08 luglio 2022 (e notificata in data 11 luglio 2022);
udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del 31 gennaio 2024 dal consigliere NOME COGNOME.
Fatti di causa
RAGIONE_SOCIALE in liquidazione coatta amministrativa, sulla base di un titolo esecutivo di formazione giudiziale, ha pignorato i crediti vantati dal signor NOME COGNOME nei confronti della Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., a titolo di canoni di locazione, in forza di un contratto sottoscritto in data 1° ottobre 2007, relativo ad un compendio immobiliare sito in Grosseto, INDIRIZZO.
Il COGNOME ha proposto opposizione, ai sensi dell’art. 617 c.p.c., avverso l’ordinanza di assegnazione emessa nell’ambito della relativa procedura esecutiva di pignoramento presso terzi (iscritta al n. 1631/2013 R.G.E.M.).
Il Tribunale di Grosseto ha rigettato l’opposizione.
Ricorre il COGNOME, sulla base di due motivi.
Resiste con controricorso l’RAGIONE_SOCIALE in liquidazione coatta amministrativa.
Non ha svolto attività difensiva in questa sede, restando intimata, la Banca Monte dei Paschi di Siena.
È stata disposta la trattazione in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375 e 380 bis.1 c.p.c..
Parte ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c..
Il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza decisoria nei sessanta giorni dalla data della camera di consiglio.
Ragioni della decisione
È pregiudiziale -in quanto attinente alla procedibilità del ricorso -il rilievo del mancato regolare e tempestivo deposito, da parte del ricorrente, della relazione di notificazione della sentenza impugnata, in violazione dell’art. 369 c.p.c..
Il ricorrente stesso dichiara espressamente -alla pagina due del ricorso -che la sentenza impugnata, pubblicata in data 8 luglio 2022, gli sarebbe stata notificata in data 11 luglio 2022.
Unitamente al ricorso, notificato a mezzo RAGIONE_SOCIALE.E.C. in data 7 settembre 2022 e depositato in data 24 settembre 2022, in
modalità cartacea, ha peraltro proAVV_NOTAIOo la sola copia del provvedimento impugnato, con allegata la certificazione di conformità all’originale digitale contenuto nel fascicolo informatico, ma non la relazione di notificazione dello stesso.
D’altra parte, il ricorso non risulta notificato nei sessanta giorni dalla pubblicazione della sentenza impugnata e la relazione di notificazione di quest’ultima non risulta tempestivamente proAVV_NOTAIOa neanche dalla controparte costituita.
Non ricorre, quindi, nessuna delle ipotesi nelle quali, secondo la giurisprudenza di questa stessa Corte (cfr. Cass., Sez. U, Sentenza n. 8312 del 25/03/2019, Rv. 653597 -02; conf.: Sez. 1, Ordinanza n. 3727 del 12/02/2021, Rv. 660556 -01; Cass., Sez. U, Sentenza n. 22438 del 24/09/2018, Rv. 650462 -01; conf.: Sez. 3, Ordinanza n. 27480 del 30/10/2018, Rv. 651336 -01), non vi sarebbe spazio per la sanzione dell’improcedibilità. Secondo i principi di diritto ormai consolidati nella giurisprudenza di questa Corte, infatti, ai fini della procedibilità del ricorso per cassazione, la produzione della relazione di notificazione della decisione impugnata va sempre effettuata dal ricorre nte nel termine perentorio di cui all’art. 369 c.p.c., fatti salvi i casi in cui il ricorso sia proposto nei sessanta giorni dalla pubblicazione della stessa ovvero la suddetta relazione sia proAVV_NOTAIOa dal controricorrente nel termine fissato per la sua regolare costituzione ovvero, ancora, essa sia acquisita mediante l’istanza di trasmissione del fascicolo di ufficio, ma ciò esclusivamente nelle ipotesi in cui il termine cd. breve per l’impugnazione decorra per legge dalla comunicazione o notificazione della decisione di merito da parte della cancelleria, ipotesi nella specie non ricorrenti (cfr., in proposito, da ultimo, Cass., Sez. U, Sentenza n. 21349 del 06/07/2022, Rv. 665188 -01 e 02: « la dichiarazione contenuta nel ricorso per cassazione di avvenuta n otificazione della sentenza impugnata, attesta un ‘fatto processuale’ la notificazione della sentenza -idoneo a far
decorrere il termine ‘breve’ di impugnazione e, quale manifestazione di ‘autoresponsabilità’ della parte, impegna quest’ultima a subire le conseguenze di quanto dichiarato, facendo sorgere in capo ad essa l’onere di depositare, nel termine stabilito dall’a rt. 369 c.p.c., copia della sentenza munita della relata di notifica, ovvero delle copie cartacee dei messaggi di spedizione e di ricezione, in caso di notificazione a mezzo EMAIL, senza che sia possibile recuperare alla relativa omissione mediante la succes siva, e ormai tardiva, produzione ai sensi dell’art. 372 c.c.; nel giudizio di cassazione, è esclusa la dichiarazione di improcedibilità ex art. 369, comma 2, n. 2), c.p.c., quando l’impugnazione sia proposta contro una sentenza notificata, di cui il ricorrente non abbia depositato, unitamente al ricorso, la relata di notifica, o le copie cartacee dei messaggi di spedizione e di ricezione, in caso di notifica a mezzo EMAIL, ove tale documentazione risulti comunque nella disponibilità del giudice, per essere s tata proAVV_NOTAIOa dal controricorrente nel termine di cui all’art. 370, comma 3, c.p.c., ovvero acquisita -nei casi in cui la legge dispone che la cancelleria provveda alla comunicazione o alla notificazione del provvedimento impugnato, da cui decorre il termine breve per impugnare ex art. 325 c.p.c. -mediante l’istanza di trasmissione del fascicolo di ufficio »).
Il ricorso va, pertanto, dichiarato improcedibile.
Il ricorso è dichiarato improcedibile.
Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo.
Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, co. 1 quater , del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, introAVV_NOTAIOo dall’art. 1, co. 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228.
Per questi motivi
La Corte:
-dichiara improcedibile il ricorso;
-condanna il ricorrente a pagare le spese del giudizio di legittimità in favore della società controricorrente, liquidandole in complessivi € 8.000,00, oltre € 200,00 per esborsi, nonché spese generali ed accessori di legge.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, comma 1 quater , del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso (se dovuto e nei limiti in cui lo stesso sia dovuto), a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso nella camera di consiglio della Terza Sezione Ci-