Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 22187 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 22187 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 01/08/2025
Comodato
ad. 11.6.2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 19752/2023 R.G., proposto da
RAGIONE_SOCIALE ricorrente che non ha depositato il ricorso entro i termini prescritti dalla legge,
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE di COGNOME NOME , in persona del legale rappresentante p.t. NOME COGNOME rappresentata e difesa dall’avv. NOME COGNOME domiciliata ex lege come da indirizzo pec indicato,
-controricorrente – per la cassazione della sentenza n. 1025/2021 della CORTE d’APPELLO di Torino pubblicata in data 15.9.2021;
udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del l’11.6.2025 dal Consigliere dott. NOME COGNOME
RILEVATO CHE
RAGIONE_SOCIALE ha notificato ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte dall’Appello di Torino n. 1025/2021, resa il 15.9.2021, nel giudizio
intercorso tra la già menzionata e la RAGIONE_SOCIALE di COGNOME Daniele;
il ricorso, notificato il 14.1.2022, non risulta essere stato depositato e iscritto a ruolo dalla ricorrente come da certificato della cancelleria del 19.8.2022;
RAGIONE_SOCIALE di COGNOME NOME ha resistito con controricorso notificato il 18.2.2022 ed ha documentato la notificazione del ricorso, producendo esso e la sua notificazione, nonché la sentenza impugnata;
trova applicazione nella specie il principio secondo cui la parte alla quale sia stato notificato un ricorso per cassazione, e che abbia a sua volta notificato al ricorrente il controricorso, ha il potere, ove quest’ultimo abbia omesso di depositare il ricorso e gli altri atti indicati nell’art. 369 cod. proc. civ., di richiedere l’iscrizione a ruolo del processo al fine di far dichiarare l’improcedibilità del ricorso medesimo, essendo tale potere ricompreso in quello più ampio di contraddire riconosciuto dall’art. 370 cod. proc. civ. e trovando giustificazione nell’interesse del controricorrente al recupero delle spese e di evitare, mediante la dichiarazione di improcedibilità del ricorso, che il ricorrente possa riproporre il ricorso medesimo ove non sia ancora decorso il termine per l’impugnazione (v., Cass., sez. Lav., 28 dicembre 2011, n. 29297; Cass., sez. I, 18 febbraio 2016, n. 3193; Cass., sez. 6Lav., 2 dicembre 2020, n. 20571);
il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato improcedibile;
le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza;
viene, inoltre in rilievo il principio di diritto, secondo cui <> (Cass., Sez. Un., n. 20621 del 2023).
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P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso improcedibile e condanna la ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, in favore della controricorrente, che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 2.300,00 per competenze professionali, oltre rimborso forfettario del 15%, Iva e cpa come dovuti per legge.
A i sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, al competente ufficio di merito, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Terza sezione civile della