Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 33339 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 33339 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 20/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 1632/2025 r.g. proposto da:
NOME COGNOME, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO;
ricorrente
contro
RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO;
contro
ricorrente avverso la sentenza n. 1573/2024 emessa dalla Corte di appello di RAGIONE_SOCIALE il 16 agosto 2024.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18 dicembre 2025 dal consigliere relatore NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
1. ─ Con atto di citazione ritualmente notificato, NOME COGNOME conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Lucca, la RAGIONE_SOCIALE, chiedendone la condanna al risarcimento del danno da lei cagionato per aver abusivamente utilizzato due cambiali, emesse da RAGIONE_SOCIALE, rispettivamente per lire 18.000.000,00 e 1.500.000,00, e avallate
dall’attore medesimo. Egli, in particolare, deduceva che: la convenuta era illegittimamente intervenuta nelle procedure esecutive n. 121/86 (pendente contro il medesimo RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE) e n. 428/95 R.G.E. (pendente contro COGNOME NOME, terza datrice di ipoteca in favore di RAGIONE_SOCIALE), depositando le due cambiali solo in copia e non anche in originale; in esito alla transazione intervenuta il 22 settembre 2004 tra la RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e i garanti (ivi incluso il medesimo COGNOME), le due cambiali avrebbero dovuto essere restituite dalla convenuta, atteso che quest’ultima, a fronte del pagamento di € 67.139,39, aveva consegnato quietanza a saldo e stralcio di ogni pretesa alla società RAGIONE_SOCIALE; se le cambiali gli fossero state tempestivamente restituite, la procedura esecutiva n. 121/86 non sarebbe proseguita in danno del COGNOME; l’attore subiva, per effetto della condotta illegittima dell’istituto di credito la totale espropriazione del proprio patrimonio immobiliare.
Il Tribunale di Lucca rigettava la domanda con sentenza confermata dalla Corte di appello di RAGIONE_SOCIALE. In particolare, il giudice di secondo grado escludeva che la transazione del 22 settembre 2004 comportasse l’obbligo, in capo alla banca convenuta, di restituire i titoli cambiari e di rinunciare alla procedura esecutiva n. 121/86 r.g.e., ravvisando unicamente quello di liberare l’immobile di proprietà di COGNOME NOME dall’ipoteca da quest’ultima prestata in favore di RAGIONE_SOCIALE e quello di abbandonare la procedura esecutiva n. 428/95 (obblighi, questi, pacificamente adempiuti). E, comunque, ad avviso della Corte di appello, non sussisteva alcun nesso eziologico tra l’inadempimento, rappresentato dalla mancata restituzione dei titoli, e il danno-evento lamentato, consistente nella prosecuzione della procedura esecutiva n. 121/1986), considerato che in quest’ultima erano intervenuti ulteriori creditori e che, quand’anche i titoli cambiari fossero stati restituiti dalla Banca appellata con rinuncia all’esecuzione, la procedura sarebbe comunque proseguita.
NOME COGNOME proponeva, dunque, ricorso per cassazione, affidato due motivi. L’istituto di credito resisteva con controricorso.
─ È stata formulata, da parte del Consigliere delegato allo spoglio, una proposta di definizione del giudizio a norma dell’art. 380 -bis c.p.c., a fronte della quale, la parte ricorrente ha domandato la decisione della causa, depositando anche memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
– Il primo motivo di ricorso sollevato dalla parte ricorrente è così rubricato: «Art. 360 c.p.c., 1°, n.5 omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione sul punto degli obblighi conseguenti alla transazione intervenuta tra la Banca ed i debitori».
Secondo la difesa del COGNOME, la Corte di appello avrebbe male interpretato il contenuto della transazione, limitandosi a prendere in esame solo l’impegno di estinguere la procedura n. 428/1998 e di liberare dall’ipoteca l’immobile, omettendo di considerare che la medesima transazione prevedeva l’azzeramento di tutti i debiti della RAGIONE_SOCIALE e di COGNOME NOME, così come riconosciuto dalla banca nella lettera del 26 ottobre 2004, dove si dichiarava espressamente che le sofferenze della RAGIONE_SOCIALE NOME e di COGNOME NOME – tra le quali vi erano anche i due titoli cambiari avallati dal ricorrente – a seguito del versamento della somma concordata risultavano estinte a saldo e stralcio.
Il secondo motivo di ricorso è così rubricato: «Art. 360 c.p.c., 1° n.3 in relazione all’art. 115 c.p.c. relativamente alla presenza di titoli idonei degli altri creditori diversi dalla Banca nell’esecuzione 121/86».
Secondo il COGNOME, la sentenza impugnata nell’escludere il nesso di casualità tra l’asserito inadempimento della banca e il danno lamentato -avrebbe erroneamente ritenuto che la procedura n. 121/86, contando ulteriori creditori intervenuti del COGNOME, sarebbe proseguita anche ove i titoli cambiari fossero stati restituiti e la banca avesse abbandonato l’esecuzione. Tale affermazione, infatti, non sarebbe supportata da alcun elemento probatorio a fronte dell’affermazione del ricorrente, contenuta nell’atto di appello, che gli altri creditori non avevano alcun titolo idoneo a coltivare l’esecuzione e che solo l’impulso della banca con i due titoli cambiari aveva permesso la continuazione della procedura e la vendita dei beni pignorati.
La proposta di definizione evidenzia quanto segue:
« 1. Ancor prima di procedere allo scrutinio dei formulati motivi, va rilevato, in via pregiudiziale, che l’odierno ricorso deve essere dichiarato improcedibile.
«1.1. Il ricorrente, infatti, pur affermando che la sentenza della Corte di
appello di RAGIONE_SOCIALE n. 1573/2024, oggi impugnata, pubblicata il giorno 16 settembre 2024 (cfr. in atti la copia prodotta dalla controricorrente), è stata notificata il successivo 11 novembre 2024 (cfr. epigrafe del ricorso, dove l’indicazione del 16.8.2024, come data di pubblicazione della sentenza costituisce un evidente refuso), non ha depositato copia della corrispondente relazione di notificazione, come imposto, invece, dall’art. 369, comma 2, n. 2, cod. proc. civ. Nel fascicolo di ufficio (ed in quello del ricorrente in esso ricompreso), invero, si rinviene esclusivamente la copia autentica della menzionata sentenza, sprovvista, però, della relazione di notificazione suddetta. Lo stesso tenore del ricorso, inoltre, si rivela privo di qualsivoglia indicazione concernente l’avvenuto deposito, contestualmente al ricorso, della medesima relazione di notificazione (cfr. pag. 10, laddove, tra i documenti indicati come allegati al ricorso, vi è l’indicazione, della sola copia sentenza impugnata, non anche della sua relata di notificazione).
«1.2. Giova ricordare, allora, che, come ribadito dalle Sezioni Unite di questa Corte (cfr. Cass., SU, n. 21349 del 2022, cui fanno rinvio anche le più recenti Cass. n. 27313 del 2024 e Cass. n. 1845 del 2025, pronunciatesi su questione assolutamente identica a quella odierna), la dichiarazione, contenuta nel ricorso per cassazione, di avvenuta notificazione della sentenza impugnata attesta un «fatto processuale» -la notificazione della sentenza -idoneo a far decorrere il termine «breve» di impugnazione e, quale manifestazione di «autoresponsabilità» della parte, impegna quest’ultima a subire le conseguenze di quanto dichiarato, facendo sorgere in capo ad essa l’onere di depositare, nel termine stabilito dall’art. 369 cod. proc. civ., copia della sentenza munita della relata di notifica (ovvero delle copie cartacee dei messaggi di spedizione e di ricezione, in caso di notificazione a mezzo EMAIL), senza che sia possibile riparare alla relativa omissione mediante la successiva, e ormai tardiva, produzione ai sensi dell’art. 372 cod. civ. (cfr., nel medesimo senso, pure nelle rispettive motivazioni, anche Cass. n. 15832 del 2021 e le più recenti Cass. nn. 14790 e 19475 del 2024).
«1.3. Il difetto di procedibilità, poi, deve essere rilevato d’ufficio, né può essere sanato dalla mancata contestazione ad opera della/e della parte/i controricorrente/i, perché l’improcedibilità trova la sua ragione nel presidiare,
con efficacia sanzionatoria, un comportamento omissivo di una parte che ostacola la stessa sequenza di avvio di un determinato processo (cfr. Cass., SU, n. 9005 del 2009; Cass., SU, n. 10648 del 2017; Cass., SU, n. 21349 del 2022; Cass. nn. 17014, 19475 e 27313 del 2024; Cass. n. 1845 del 2025), sicché nessun valore può assumere, al fine di escluderla, l’eventuale comportamento di non contestazione di un’altra parte. Chiarissima, in tal senso, è l’affermazione di Cass., SU, n. 21349 del 2022, laddove spiega che «Non può condividersi l’affermazione, contenuta nell’ordinanza interlocutoria, secondo cui la sanzione dell’improcedibilità sarebbe inapplicabile quando “la controparte (controricorrente) che ha notificato il provvedimento di merito impugnato (…) abbia riconosciuto nel giudizio di legittimità la data in cui l’adempimento è stato da lei stessa curato, rendendo in tal modo inutile ogni accertamento dell’ufficio al riguardo” . Ed infatti, il ricorrente che, pur dichiarando che la sentenza impugnata è stata notificata in una certa data, depositi la copia autentica della stessa omettendo di depositare la relata della notifica, incorre nella sanzione dell’improcedibilità, trattandosi di omissione che impedisce alla Suprema Corte la verifica – a tutela dell’esigenza pubblicistica del rispetto del vincolo della cosa giudicata formale – della tempestività dell’esercizio del diritto di impugnazione, a nulla valendo la non contestazione dell’osservanza del termine breve da parte del controricorrente, ovvero il mero reperimento di tale copia nel fascicolo d’ufficio, da cui emerga, in ipotesi, la tempestività dell’impugnazione (ex plurimis, Cass. 3466 del 2020, n. 9987 del 2016, n. 9004 del 2009)».
«In altri termini, come sancito dalle già menzionate Cass. n. 27313 del 2024 e Cass. n. 1845 del 2025, la previsione di un termine perentorio per il deposito della relata a cura del ricorrente, ex art. 369 cod. proc. civ., o eccezionalmente del controricorrente, ex art. 370, comma 3, cod. proc. civ., è funzionalmente preordinata all’immediato e diretto riscontro, da parte del giudicante, dell’ordinato svolgersi del giudizio di legittimità mediante la verifica d’ufficio della tempestività dell’impugnazione e del conseguente formarsi del giudicato: tanto giustifica la già spiegata efficacia sanzionatoria della declaratoria di improcedibilità.
«È stato insegnato pure che essa è compatibile con il diritto di accesso al giudice se configurata nelle fasi di impugnazione, risolvendosi, altrimenti, in una
non ragionevole compromissione del diritto di difesa e che la selezione delle impugnazioni da scrutinare nel merito va perciò compiuta se i termini fissati dal legislatore per la sequenza procedimentale siano stati rispettati (cfr. Cass., SU, n. 10648 del 2017; Cass. n. 27313 del 2024). Infatti, consentire il recupero della omissione mediante la produzione a tempo indeterminato con lo strumento di cui all’art. 372 cod. proc. civ. vanificherebbe il senso del duplice adempimento nel meccanismo processuale che è anche quello di selezionare tempestivamente i ricorsi ai fini della scelta del rito processuale di legittimità più consono.
«Va rimarcato, inoltre, che, giusta la recente Cass. n. 19475 del 2024 (cui rinviano anche Cass. n. 27313 del 2024 e Cass. n. 1845 del 2025), «In tema di giudizio di cassazione, l’omessa produzione della relata di notifica della sentenza impugnata comporta l’improcedibilità del ricorso ex art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c. e tale sanzione non contrasta con gli artt. 24 e 111 Cost. e 6 CEDU, trattandosi di un adempimento preliminare, tutt’altro che oneroso e complesso, che non mette in discussione il diritto alla difesa ed al giusto processo, essendo finalizzato a verificare, nell’interesse pubblico, il passaggio in giudicato della decisione di merito ed a selezionare la procedura più adeguata alla definizione della controversia».
«1.4. La già più volte citate Cass. n. 27313 del 2024 e Cass. n. 1845 del 2025 hanno puntualizzato, altresì, che «A queste conclusioni non possono ritenersi di ostacolo il principio sancito da Cass., SU, n. 22438 del 2018 (‘Il deposito in cancelleria, nel termine di venti giorni dall’ultima notifica, di copia analogica del ricorso per cassazione predisposto in originale telematico e notificato a mezzo EMAIL, senza attestazione di conformità del difensore ex art. 9, commi 1-bis e 1-ter, della l. n. 53 del 1994 o con attestazione priva di sottoscrizione autografa, non ne comporta l’improcedibilità ove il controricorrente -anche tardivamente costituitosi -depositi copia analogica del ricorso ritualmente autenticata ovvero non abbia disconosciuto la conformità della copia informale all’originale notificatogli ex art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 82 del 2005. Viceversa, ove il destinatario della notificazione a mezzo PEC del ricorso nativo digitale rimanga solo intimato -così come nel caso in cui non tutti i destinatari della notifica depositino controricorso -ovvero disconosca la conformità all’originale della copia analogica non autenticata del ricorso tempestivamente
depositata, per evitare di incorrere nella dichiarazione di improcedibilità sarà onere del ricorrente depositare l’asseverazione di conformità all’originale della copia analogica sino all’udienza di discussione o all’adunanza in camera di consiglio») e quelli enunciati da Cass., SU, n. 8312 del 2019 («1. Il deposito in cancelleria, nel termine di venti giorni dall’ultima notifica, di copia analogica della decisione impugnata predisposta in originale telematico e notificata a mezzo PEC priva di attestazione di conformità del difensore ex art. 9, commi 1-bis e 1-ter, della legge n. 53 del 1994 oppure con attestazione priva di sottoscrizione autografa, non comporta l’applicazione della sanzione dell’improcedibilità ove l’unico controricorrente o uno dei controricorrenti -anche in caso di tardiva costituzione -depositi copia analogica della decisione stessa ritualmente autenticata ovvero non abbia disconosciuto la conformità della copia informale all’originale notificatogli ex art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 82 del 2005. Invece, per evitare di incorrere nella dichiarazione di improcedibilità, il ricorrente ha l’onere di depositare l’asseverazione di conformità all’originale della copia analogica sino all’udienza di discussione o all’adunanza in camera di consiglio nell’ipotesi in cui l’unico destinatario della notificazione del ricorso rimanga soltanto intimato -oppure tali rimangano alcuni o anche uno solo tra i molteplici destinatari della notifica del ricorso -oppure comunque il/i controricorrente/i disconosca/no la conformità all’originale della copia analogica non autenticata della decisione tempestivamente depositata; 2. I medesimi principi si applicano all’ipotesi di tempestivo deposito della copia della relata della notificazione telematica della decisione impugnata -e del corrispondente messaggio PEC con annesse ricevute -senza attestazione di conformità del difensore ex art. 9, commi 1-bis e 1-ter, della legge n. 53 del 1994 oppure con attestazione priva di sottoscrizione autografa; 3. Il deposito in cancelleria, nel termine di venti giorni dall’ultima notifica, di copia analogica della decisione impugnata redatta in formato elettronico e firmata digitalmente -e necessariamente inserita nel fascicolo informatico -senza attestazione di conformità del difensore ex art. 16bis, comma 9-bis, d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 oppure con attestazione priva di sottoscrizione autografa, non comporta l’applicazione della sanzione dell’improcedibilità ove l’unico controricorrente o uno dei controricorrenti -anche in caso di tardiva costituzione
-depositi copia analogica della decisione stessa ritualmente autenticata ovvero non abbia disconosciuto la conformità della copia informale all’originale della decisione stessa. Mentre se alcune o tutte le controparti rimangono intimate o comunque depositino controricorso ma disconoscano la conformità all’originale della copia analogica non autenticata della decisione tempestivamente depositata il ricorrente, per evitare di incorrere nella dichiarazione di improcedibilità, ha l’onere di depositare l’asseverazione di conformità all’originale della copia analogica della decisione impugnata sino all’udienza di discussione o all’adunanza in camera di consiglio; 4. Il deposito in cancelleria, nel termine di venti giorni dall’ultima notifica, di copia analogica della decisione impugnata sottoscritta con firma autografa ed inserita nel fascicolo informatico senza attestazione di conformità del difensore ex art. 9, commi 1-bis e 1-ter, della legge n. 53 del 1994 oppure con attestazione priva di sottoscrizione autografa, non comporta l’applicazione della sanzione dell’improcedibilità ove l’unico controricorrente o uno dei controricorrenti -anche in caso di tardiva costituzione -depositi copia analogica della decisione stessa ritualmente autenticata ovvero non abbia disconosciuto la conformità della copia informale all’originale della decisione stessa. Mentre se alcune o tutte le controparti rimangono intimate o comunque depositino controricorso ma disconoscano la conformità all’originale della copia analogica non autenticata della decisione tempestivamente depositata il ricorrente, per evitare di incorrere nella dichiarazione di improcedibilità, ha l’onere di depositare l’asseverazione di conformità all’originale della copia analogica della decisione impugnata sino all’udienza di discussione o all’adunanza in camera di consiglio») …». Ad avviso della pronuncia in esame, infatti, «si tratta di principi chiaramente dettati per fattispecie specifiche (e diverse da quella oggi in esame) e non estendibili al di fuori di essi».
«1.5. La copia della menzionata sentenza della Corte di appello di RAGIONE_SOCIALE n. 1573/2024 munita della corrispondente relata di sua notificazione, poi, neppure è nella disponibilità di questa Corte perché prodotta dalla parte controricorrente e ciò preclude anche la possibilità di ritenere che, malgrado l’omessa produzione da parte del ricorrente, l’avvio della sequenza procedimentale non sia stato comunque impedito, né apprezzabilmente ritardato (cfr. SU, n. 10648 del 2017; Cass. n. 27313 del 2024).
«1.6. L’avvenuta abrogazione, ad opera del d.lgs. n. 149 del 2022, dell’art. 369, comma 3, cod. proc. civ. (già recante l’istanza di trasmissione a questa Corte del fascicolo del giudice di appello), esime pure dal rimarcare che medesima copia neppure poteva essere in possesso dell’ufficio perché presente nel fascicolo eventualmente trasmesso dal giudice di appello (cfr. Cass., SU n. 10648 del 2017), atteso che, nella specie, non era previsto, ai fini della decorrenza del termine breve di impugnazione, un obbligo di comunicazione del provvedimento (come nel caso di cui all’ordinanza ex art. 348-ter cod. proc. civ.), né di sua notificazione da parte della cancelleria (cfr. Cass. n. 17014 del 2024). Solo in tali ipotesi, nelle quali la legge anche implicitamente ricollega la decorrenza del termine per impugnare al compimento di attività doverose della cancelleria, sub specie di comunicazione ovvero di notificazione, salvo diversa e specifica disposizione di legge (che imponga alla cancelleria di allegare al fascicolo d’ufficio la copia notificata dalla parte della sentenza impugnata), è previsto o possibile che resti traccia degli adempimenti a cura della cancelleria, cioè della comunicazione e notifica della sentenza, nel fascicolo d’ufficio, sicché ben avrebbe potuto la trasmissione avvenuta in adempimento della richiesta di cui all’art. 369 cod. proc. civ. supplire alla negligenza della parte ricorrente. Al di fuori di esse, invece, laddove la notificazione della sentenza, idonea a far decorrere il termine breve, sia frutto di una successiva ed autonoma iniziativa della parte interessata ad abbreviare i tempi di formazione del giudicato, non è previsto che nel fascicolo d’ufficio (nel quale sono inseriti i soli atti indicati nell’art. 168 cod. proc. civ.) debba inserirsi copia della relata di notifica, trattandosi evidentemente di attività che non avviene su iniziativa dell’ufficio e che interviene in un momento successivo alla definizione del giudizio, non sussistendo un diritto delle parti a provvedere ad ulteriori inserimenti di atti nel fascicolo nei tempi dalle stesse liberamente decisi, al di fuori delle ipotesi espressamente contemplate dal legislatore (cfr., in termini, Cass. n. 21386 del 2017. In senso conforme, si vedano anche Cass. n. 14360 del 2021, Cass., SU, n. 21349 del 2022, Cass. n. 27313 del 2024 e Cass. n. 1845 del 2025). Perché la sanzione dell’improcedibilità sia evitata, quindi, non è sufficiente, che il documento (la relata di notifica ad istanza di parte) sia materialmente presente nel fascicolo d’ufficio (di cui il ricorrente abbia chiesto, eventualmente o
comunque, vigente l’art. 369, comma 3, cod. proc. civ., la trasmissione) per esservi stato materialmente inserito dalla parte interessata nei tempi dalla stessa determinati.
«1.7. Fermo quanto precede, poiché, nella specie, la notifica del ricorso è avvenuta in data 9 gennaio 2025 (giovedì), l’improcedibilità dello stesso nemmeno può essere scongiurata in riferimento alla data della pubblicazione della sentenza impugnata (16 settembre 2024), come stabilito dalla giurisprudenza ormai consolidata di questa Corte secondo cui, pur in difetto della produzione della relata di notificazione, il ricorso per cassazione deve ugualmente ritenersi procedibile ove risulti che la sua notificazione si è perfezionata, dal lato del ricorrente, entro il sessantesimo giorno (nella specie da individuarsi nella giornata di venerdì 15 novembre 2024) dalla pubblicazione della sentenza, perché in tal caso è comunque consentito al giudice dell’impugnazione, fin dal momento del deposito del ricorso ed in riferimento alla sola data di pubblicazione della decisione impugnata, verificare e ritenere la tempestività in relazione al termine di cui all’art. 325, comma 2, cod. proc. civ. (cfr. Cass. n. 11386 del 2019; Cass. nn. 17014 e 27313 del 2024; Cass. n. 1845 del 2025).
«1.8. Resta da dire, da ultimo, che la improcedibilità della odierna impugnazione -nella specie comunque eccepita dalla costituitasi controricorrente -può essere rilevata d’ufficio senza necessità di stimolare il contraddittorio, perché il divieto di porre a fondamento della decisione una questione non sottoposta al previo contraddittorio delle parti non si applica alle questioni di rito relative ai requisiti di procedibilità della domanda previsti da norme la cui violazione è rilevabile in ogni stato e grado del processo, senza che tale esito processuale integri una violazione dell’art. 6, § 1, della CEDU, il quale nell’interpretazione data dalla Corte Europea – ammette che il contraddittorio non venga previamente suscitato su questioni di rito che la parte, con una minima diligenza, avrebbe potuto e dovuto attendersi o prefigurarsi (cfr. in senso analogo, sebbene con riferimento al rilievo della tardività della impugnazione, Cass. n. 7356 del 2022. In senso sostanzialmente conforme, cfr. pure Cass. n. 6218 del 2019 e Cass. n. 27313 del 2024).
«2. Fermo tutto quanto precede, va rilevato, in ogni caso, che:
«i) il primo motivo di ricorso, che invoca il vizio motivazionale ex art. 360,
comma 1, n. 5, cod. proc. civ. (peraltro lamentando una ‘omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione…’, non più prevista dalla menzionata norma) è manifestamente inammissibile, stante la doppia conforme sul punto corrispondente, né avendo il ricorrente assolto, adeguatamente, all’onere di spiegare l’eventuale diversità di motivazione, sul corrispondente capo, delle sentenze di primo e secondo grado. Infatti, giova rimarcare che: ia) l’attuale art. 360, comma 4, cod. proc. civ. (introdotto dal d.lgs. n. 149 del 2022 ed applicabile ai ricorsi, come quello in esame, notificati a decorrere dall’1 gennaio 2023) esclude la possibilità di ricorrere per cassazione ai sensi del numero 5 dell’art. 360, comma 1, dello stesso codice, nell’ipotesi in cui la sentenza di appello impugnata rechi l’integrale conferma della decisione di primo grado (cd. ‘doppia conforme’); i -b) questa Corte ha da tempo chiarito, sebbene con riferimento all’oggi abrogato art. 348 -ter, commi 4 e 5, cod. proc. civ., di tenore assolutamente analogo al vigente art. 360, comma 4, cod. proc. civ., per cui il relativo indirizzo ermeneutico è agevolmente applicabile anche in relazione a quest’ultimo, che il presupposto di applicabilità della norma risiede nella cd. ‘doppia conforme’ in facto (Cass. n. 7724 del 2002 ha precisato, inoltre, che «Ricorre l’ipotesi di ‘doppia conforme’, ai sensi dell’art. 348 -ter, commi 4 e 5, c.p.c., con conseguente inammissibilità della censura di omesso esame di fatti decisivi ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., non solo quando la decisione di secondo grado è interamente corrispondente a quella di primo grado, ma anche quando le due statuizioni siano fondate sul medesimo iter logico argomentativo in relazione ai fatti principali oggetto della causa, non ostandovi che il giudice di appello abbia aggiunto argomenti ulteriori per rafforzare o precisare la statuizione già assunta dal primo giudice»), sicché il ricorrente in cassazione, per evitare l’inammissibilità del motivo, ha l’onere di indicare le ragioni di fatto poste a base della decisione di primo grado e quelle poste a base della sentenza di rigetto dell’appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (cfr. Cass. n. 3284 del 2025; Cass. nn. 26255, 19371, 17021 e 5436 del 2024; Cass. nn. 35782, 26934 e 5947 del 2023; Cass. n. 20994 del 2019; Cass. n. 26774 del 2016; Cass. n. 26860 del 2014): onere rimasto, invece, inadempiuto stando alle argomentazioni concretamente rinvenibili nella doglianza de qua;
«ii) manifestamente inammissibile si rivela pure il secondo motivo di
ricorso, perché, a tacer d’altro, rivolto contro argomentazioni dichiaratamente svolte ad abundantiam dalla corte distrettuale, così dimenticando che, giusta la qui condivisa e costante giurisprudenza di questa Corte, «In sede di legittimità sono inammissibili, per difetto di interesse, le censure rivolte avverso argomentazioni contenute nella motivazione della sentenza impugnata e svolte “ad abundantiam” o costituenti “obiter dicta”, poiché esse, in quanto prive di effetti giuridici, non determinano alcuna influenza sul dispositivo della decisione» (cfr., ex aliis, Cass. n. 1770 del 2025; Cass. n. 18429 del 2022; Cass. n. 22380 del 2014) ».
3. – Il Collegio reputa condivisibili le conclusioni cui è giunto il Consigliere delegato e le argomentazioni svolte nella proposta, che non risultano efficacemente contestate dalle considerazioni espresse dalla ricorrente né nella richiesta di decisione né nella memoria depositata ai sensi dell’art. 380 -bis. 1, secondo comma, c.p.c.
In particolare, nella propria memoria, la parte ricorrente si è limitata ad affermare che: «per quanto riguarda la richiesta di inammissibilità, non essendo stata allegata al ricorso la copia della notifica della sentenza con la relazione della stessa, dalla quale si evince il giorno della notificazione, per la determinazione del termine di scadenza della proposizione del ricorso per RAGIONE_SOCIALEzione, si fa presente che nel ricorso alla prima pagina riga 11 si fa espressamente menzione che la sentenza è stata notificata l’11.11.2024. Questa circostanza non è stata contestata dalla controparte, che non ha eccepito in alcun modo la tardività dell’impugnazione per RAGIONE_SOCIALEzione, per cui si deve ritenere provata la circostanza della notifica della sentenza della Corte d’ Appello di RAGIONE_SOCIALE n. 1573/2024 avvenuta l’11.11.2024».
Tuttavia, il ricorrente non ha smentito quanto rilevato nella proposta di definizione e, precisamente, di non avere depositato la relazione di notificazione della sentenza come imposto dall’art. 369, secondo comma, n. 2 c.p.c.
Inoltre, è appena il caso di aggiungere che, come rilevato nella proposta di definizione, il ricorso parrebbe in ogni caso inammissibile: e, infatti, la parte non ha, in alcun modo, svolto alcuna considerazione in ordine alle ragioni, puntualmente esposte nella proposta, di inammissibilità dei motivi di ricorso per cassazione, ragioni che sono condivise dal Collegio e che vanno in questa sede
integralmente richiamate.
4. – Il ricorso va quindi dichiarato improcedibile.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza.
Inoltre, poiché il ricorso è stato deciso in conformità alla proposta formulata ex art. 380bis c.p.c., devono essere applicati – come previsto dal comma terzo dello stesso art. 380bis c.p.c. ora richiamato – il terzo e il quarto comma dell’art. 96 c.p.c., con conseguente condanna della parte ricorrente al pagamento in favore della controricorrente della somma equitativamente determinata nella misura di cui in dispositivo (che si stima pari a quella quantificata a titolo di spese di lite) nonché al pagamento di un ulteriore somma a favore della cassa delle ammende.
Come evidenziato dalle Sezioni unite di questa Corte, il terzo comma dell’art. 380 -bis c.p.c., richiamando, per i casi di conformità tra proposta e decisione finale, l’art. 96 commi 3 e 4 c.p.c., codifica, attraverso una valutazione legale tipica compiuta dal legislatore, un’ipotesi di abuso del processo, giacché non attenersi alla delibazione del proponente che trovi conferma nella decisione finale lascia presumere una responsabilità aggravata (Cass. Sez. U., 27/09/2023, n. 27433, Rv. 668909 – 01; Cass. Sez. U, 13/10/2023, n. 28540, Rv. 669313 – 01).
Peraltro, è stato anche precisato che il terzo comma dell’art. 380 -bis c.p.c., pur codificando, attraverso una valutazione legale tipica, un’ipotesi di abuso del processo, non prevede l’applicazione automatica delle sanzioni ivi previste, che resta affidata alla valutazione delle caratteristiche del caso concreto, in base a un’interpretazione costituzionalmente compatibile del nuovo istituto (Cass. Sez. U., 27/12/2023, n. 36069, Rv. 670580 – 01). In questa prospettiva, è stato chiarito che non deve farsi luogo alla sanzione processuale di cui all’ultimo comma dell’art. 380 -bis c.p.c. laddove la definizione collegiale del ricorso prescinda del tutto dalla proposta di definizione anticipata, come nel caso in cui, a fronte d’una proposta di rigetto o d’inammissibilità nel merito, il ricorso venga dichiarato improcedibile o inammissibile ab origine oppure venga rigettato prendendo in esame motivi non vagliati in sede di proposta (Cass. Sez. 2, 01/08/2024, n. 21668, Rv. 671987 – 01).
Nel caso di specie, non si rinviene alcuna ragione per discostarsi dalla
suddetta previsione legale, avendo trovato la proposta del Consigliere delegato piena conferma in questa sede.
P.Q.M.
La Corte dichiara improcedibile il ricorso;
condanna parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 6.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi, liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge;
condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, dell’ulteriore somma di euro 6.500,00;
condanna la parte ricorrente al pagamento della somma di euro 2.500,00 in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende;
ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello stabilito per il ricorso, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, in data 18 dicembre 2025.
Il Presidente
NOME COGNOME