Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 15472 Anno 2024
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Civile Ord. Sez. 3 Num. 15472 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 03/06/2024
composta dai signori magistrati:
AVV_NOTAIO. NOME COGNOME
Presidente
AVV_NOTAIO. NOME COGNOME Consigliera
AVV_NOTAIO. NOME COGNOME
Consigliere relatore
AVV_NOTAIO NOME COGNOME
Consigliere
AVV_NOTAIO. NOME COGNOME
Consigliere
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al numero 6265 del ruolo generale dell’anno 2022, proposto da
COGNOME NOME (C.F.: CODICE_FISCALE)
rappresentato e difeso dall’avvocat o NOME COGNOME (C.F.: CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
nei confronti di
RAGIONE_SOCIALE (C.F.: CODICE_FISCALE), in persona del legale rappresentante pro tempore
rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato (C.F.: 80224030587)
-resistente-
per la cassazione della sentenza della Corte di Appello di Bari n. 2076/2021, pubblicata in data 7 dicembre 2021 (e che si assume notificata in data 20 dicembre 2021); udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del
15 maggio 2024 dal consigliere NOME COGNOME.
Fatti di causa
NOME COGNOME ha agito in giudizio nei confronti del locale agente della riscossione (RAGIONE_SOCIALE, oggi RAGIONE_SOCIALE –RAGIONE_SOCIALE: RAGIONE_SOCIALE) contestando una iscrizione ipotecaria su immobili di sua proprietà, eseguita dall’agente ai
Oggetto:
RAGIONE_SOCIALE A MEZZO RUOLO ISCRIZIONE IPOTECARIA
Ad. 15/05/2024 C.C.
R.G. n. 6265/2022
Rep.
sensi dell’art. 77 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602 e chiedendo il risarcimento del danno.
La domanda è stata parzialmente accolta dal Tribunale di Bari, con riguardo alla sola nullità dell’iscrizione ipotecaria, di cui ha ordinato la cancellazione.
La Corte d’appello di Bari, in riforma della sentenza di primo grado e in accoglimento dell’appello dell’ RAGIONE_SOCIALE, ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario per alcuni crediti, e ha rigettato per il resto l’opposi-
zione.
Ricorre il COGNOME, sulla base di quattro motivi.
RAGIONE_SOCIALE ha depositato un atto di costituzione, al solo fine della eventuale partecipazione alla udienza di discussione.
È stata disposta la trattazione in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375 e 380 bis .1 c.p.c..
Il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza decisoria nei sessanta giorni dalla data della camera di consiglio.
Ragioni della decisione
È pregiudiziale ed assorbente -in quanto attinente alla procedibilità del ricorso -il rilievo del mancato regolare e tempestivo deposito, da parte del ricorrente, della relazione di notificazione della sentenza impugnata, in violazione dell’art. 369 c.p.c..
Il ricorrente stesso dichiara espressamente, nel ricorso (cfr. pag. 1 e 22), che la sentenza impugnata, pubblicata in data 7 dicembre 2021, gli sarebbe stata notificata in data 20 dicembre 2021.
Unitamente al ricorso, notificato a mezzo posta in data 18 febbraio 2022 e depositato in data 9 marzo 2022, in modalità analogica, ha proAVV_NOTAIOo una copia del provvedimento impugnato priva di certificazione di conformità all’originale digitale
contenuto nel fascicolo informatico e non ha proAVV_NOTAIOo la relazione di notificazione dello stesso.
D’altra parte, il ricorso non risulta notificato nei sessanta giorni dalla pubblicazione della sentenza impugnata e né la copia autentica del provvedimento impugnato, né la relazione di notificazione dello stesso, risultano tempestivamente proAVV_NOTAIOi neanche dalla controparte, che non ha notificato controricorso e si è costituita tardivamente, al solo fine della eventuale partecipazione all’udienza di discussione.
Non ricorre, quindi, nessuna RAGIONE_SOCIALE ipotesi nelle quali, secondo la giurisprudenza di questa stessa Corte (cfr. Cass., Sez. U, Sentenza n. 8312 del 25/03/2019, Rv. 653597 -02; conf.: Sez. 1, Ordinanza n. 3727 del 12/02/2021, Rv. 660556 -01; Cass., Sez. U, Sentenza n. 22438 del 24/09/2018, Rv. 650462 -01; conf.: Sez. 3, Ordinanza n. 27480 del 30/10/2018, Rv. 651336 -01), non vi sarebbe spazio per la sanzione dell’improcedibilità.
Il ricorso va, pertanto, dichiarato improcedibile.
Il ricorso è dichiarato improcedibile.
Nulla è a dirsi in ordine alle spese del giudizio, non avendo la società intimata svolto effettiva attività difensiva.
Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, co. 1 quater , del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115.
Per questi motivi
La Corte:
-dichiara improcedibile il ricorso.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, comma 1 quater , del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso (se dovuto e nei limiti in cui lo
stesso sia dovuto), a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso nella camera di consiglio della Terza Sezione Ci-