Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 13553 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 13553 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 15/05/2024
OPPOSIZIONE AGLI ATTI ESECUTIVI
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 18721/2022 R.G. proposto da
COGNOME NOME , rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE
-intimata –
Avverso la sentenza n. 252/2022 del TRIBUNALE DI PATTI, depositata il 7 aprile 2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20 marzo 2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che
NOME COGNOME NOME propose opposizione avverso il precetto al pagamento della somma di euro 2.739,90 intimatogli ad istanza dell’RAGIONE_SOCIALE, deducendo l’omessa
menzione nel precetto della data di apposizione della formula esecutiva sul decreto ingiuntivo azionato;
nel costituirsi, l’intimata allegò la rinuncia al precetto, formulata successivamente all’instaurazione della lite;
la decisione in epigrafe indicata (emendata, con provvedimento del 19 maggio 2022, dell’errore materiale circa il cognome del giudice emittente in essa contenuto) ha dichiarato la cessazione della materia del contendere sull ‘ opposizione – qualificata come agli atti esecutivi ex art. 617 cod. proc. civ. e condannato l’opponente alla refusione delle spese processuali, in forza del principio della soccombenza virtuale;
ricorre per cassazione NOME AVV_NOTAIO NOME, affidandosi a due motivi, illustrati da memoria depositata in corso di causa;
non svolge difese nel giudizio di legittimità, benché ritualmente intimata, l’RAGIONE_SOCIALE ;
a ll’esito dell’adunanza camerale sopra indicata, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di cui al secondo comma dell’art. 380 -bis. 1 cod. proc. civ.;
Considerato che
é superflua l’illustrazione de i motivi di ricorso, palesandosi dagli atti di causa la improcedibilità d i quest’ultimo ;
NOME COGNOME NOME impugna la sentenza n. 252/2022 del Tribunale di Patti, pubblicata il 7 aprile 2022 e, per dichiarazione del ricorrente, notificata il 30 maggio 2022;
la dichiarazione – contenuta nel ricorso per cassazione – di avvenuta notificazione della sentenza impugnata, attesta un fatto processuale la notificazione della sentenza – idoneo a far decorrere il termine breve di impugnazione ex art. 325 cod. proc. civ. e, quale manifestazione di autoresponsabilità della parte, impegna quest ‘ ultima a subire le conseguenze di quanto dichiarato, facendo sorgere in capo ad essa l ‘ onere di depositare, nel termine stabilito dall ‘ art. 369 cod. proc.
civ., copia della sentenza munita della relata di notifica, ovvero delle copie cartacee dei messaggi di spedizione e di ricezione, in caso di notificazione a mezzo EMAIL. senza che sia possibile recuperare alla relativa omissione mediante la successiva, e ormai tardiva, produzione ai sensi dell’art. 372 cod. proc. civ. (cfr. Cass., Sez. U, 06/07/2022, n. 21349; Cass. 07/06/2021, n. 15832);
il descritto onere non risulta nella specie adempiuto;
parte ricorrente ha depositato copia della gravata sentenza, priva tuttavia della relazione di notificazione (ovvero delle copie cartacee dei messaggi di spedizione e di ricezione, in caso di notificazione a mezzo EMAIL), né detta documentazione è stata prodotta dalla controricorrente (rimasta intimata) o comunque acquisita agli atti del fascicolo di ufficio;
ad impedire la declaratoria di improcedibilità non può invocarsi neppure il principio di diritto, più volte enunciato da questa Corte ( ex plurimis, Cass. 30/04/2019, n. 11386), in forza del quale pur in difetto della produzione di copia autentica della sentenza impugnata e della relata di notificazione della medesima, prescritta dall’art. 369, secondo comma, num. 2, cod. proc. civ., il ricorso per cassazione deve egualmente ritenersi procedibile ove risulti che la sua notificazione si è perfezionata, dal lato del ricorrente, entro il sessantesimo giorno dalla pubblicazione della sentenza;
invero, a fronte di una sentenza pubblicata il 7 aprile 2022, la notifica del ricorso in vaglio è avvenuta il giorno 26 luglio 2022, elasso quindi il menzionato arco temporale;
il ricorso è dichiarato improcedibile;
non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente giudizio di legittimità , non avendo ivi svolto difese l’intimata;
a ttesa l’i mprocedibilità del ricorso, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali (a tanto limitandosi la declaratoria di questa Corte: Cass., Sez. U, 20/02/2020, n. 4315) per il versamento
da parte del ricorrente ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 – di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell’art. 1bis dello stesso art. 13;
p. q. m.
dichiara improcedibile il ricorso;
a i sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1bis .
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione