Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 27259 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 27259 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 21/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 15583/2023 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE SEMPLIFICATA, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa da ll’AVV_NOTAIO, con domicilio digitale presso il seguente indirizzo di posta elettronica certificata: EMAIL;
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO e, anche disgiuntamente, dall’AVV_NOTAIO, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest’ultimo in Roma, INDIRIZZO;
-controricorrente-
per la cassazione della sentenza della Corte di appello di Milano n. 1456/2023, depositata il 6 maggio 2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17 settembre 2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
-Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, la RAGIONE_SOCIALE conveniva in giudizio la RAGIONE_SOCIALE al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: dichiarare l’incompetenza per territorio del giudice adito in favore del Tribunale di Napoli Nord; nel merito, accertare e dichiarare che nulla è dovuto per le fatture richiamate in ricorso; accertare e per l’effetto dichiarare l’assoluta inammissibilità, infondatezza ed illegittimità dell’opposto decreto ingiuntivo , e per l’effetto revocare integralmente lo stesso; con vittoria di spese.
Si costituiva in giudizio la società opposta contestando le domande.
Il Tribunale di Milano, con sentenza n. 2983 del l’ 11 maggio 2021, rigettava l’opposizione e, per l’effetto, conferma va il decreto ingiuntivo, condannando la RAGIONE_SOCIALE al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e di una somma a titolo di sanzione pecuniaria.
-Avverso la sentenza ha interposto appello la RAGIONE_SOCIALE
Si è costituita la RAGIONE_SOCIALE chiedendo il rigetto dell’appello.
La Corte di appello di Milano, con sentenza n. 413/2021, depositata il 9 dicembre 2021, ha rigettato l’impugnazione, condannando l’appellante alla rifusione RAGIONE_SOCIALE spese di lite e al pagamento di un ulteriore importo ex art. 96 co. 3 cod. proc. civ.
-La RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione affidato a un unico motivo.
RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso.
-A seguito della proposta di definizione ex art. 380 bis cod. proc. civ. del Consigliere delegato, il ricorrente ha chiesto la decisione.
Entrambe le parti hanno depositato una memoria ex art. 380 bis.1 cod. proc. civ.
RAGIONI DELLA DECISIONE
-Preliminarmente va dichiarata l’improcedibilità del ricorso ( con l’unico motivo articolato, la ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 2, cod. proc. civ., la violazione RAGIONE_SOCIALE norme sulla competenza territoriale, per avere la Corte di merito respinto l’eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale adito in favore del Tribunale di Napoli Nord).
La dichiarazione contenuta nel ricorso per cassazione di avvenuta notificazione della sentenza impugnata attesta un “fatto processuale” – la notificazione della sentenza – idoneo a far decorrere il termine “breve” di impugnazione e, quale manifestazione di “autoresponsabilità” della parte, impegna quest’ultima a subire le conseguenze di quanto dichiarato, facendo sorgere in capo ad essa l’onere di depositare, nel termine stabilito dall’art. 369 cod. proc. civ., copia della sentenza munita della relata di notifica (ovvero RAGIONE_SOCIALE copie cartacee dei messaggi di spedizione e di ricezione, in caso di notificazione a mezzo EMAIL), senza che sia possibile recuperare alla relativa omissione mediante la successiva, e ormai tardiva, produzione ai sensi dell’art. 372 cod. civ. (Cass., Sez. Un., 6 luglio 2022, n. 21349; Cass., Sez. VI, 7 giugno 2021, n. 15832)
La sanzione d’improcedibilità del ricorso ex art. 369, comma 2, n. 2, cod. proc. civ., in caso di omessa produzione della relata di notifica della sentenza impugnata, non contrasta con gli artt. 24 e 111 Cost. e 6 CEDU, trattandosi di un adempimento preliminare, tutt’altro che oneroso e complesso, che non mette in discussione il diritto alla difesa ed al giusto processo, essendo finalizzato a verificare, nell’interesse pubblico, il passaggio in giudicato della decisione di merito ed a selezionare la procedura più adeguata alla definizione della controversia (Cass., Sez. I, 15 luglio 2024, n. 19475).
Nel caso di specie la relata della notifica della sentenza d’appello non è stata prodotta nel termine previsto dall’art. 369 cod. proc. civ., né risulta nella disponibilità del giudice, per essere stata prodotta dal controricorrente nel termine di cui all’art. 370, comma 3, cod. proc. civ., ovvero acquisita – nei casi in cui la legge dispone che la cancelleria provveda alla comunicazione o alla notificazione del provvedimento impugnato (da cui decorre il termine breve per impugnare ex art. 325 cod. proc. civ.) – mediante l’istanza di trasmissione del fascicolo di ufficio (Cass., Sez. Un., 6 luglio 2022, n. 21349), né vale la mancata contestazione da parte del controricorrente a sanare la nullità, perché l’improcedibilità trova la sua ragione nel presidiare, con efficacia sanzionatoria, un comportamento omissivo che ostacola la stessa sequenza di avvio di un determinato processo (Cass., Sez. II, 20 giugno 2024, n. 17014). Inammissibile risulta dunque la produzione di un messaggio PEC oltre il termine fissato dal codice di rito, allegato successivamente alla proposta di definizione anticipata. A fronte della pubblicazione della pronuncia il 6 maggio 2023, il ricorso di legittimità è stato notificato a mezzo PEC il 7 luglio 2023, ossia oltre il termine breve di 60 giorni dal deposito (Cass. n. 15832/2021; Cass. n. 11386/2019; Cass. n. 17066/2013).
-Il ricorso va dunque dichiarato improcedibile.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
Essendo la decisione resa nell’ambito del procedimento per la definizione accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati, di cui all’art. 380-bis cod. proc. civ. (novellato dal d.lgs. n. 149 del 2022), con formulazione di istanza di decisione ai sensi dell’ultimo comma della norma citata, e il giudizio definito in conformità alla proposta, parte ricorrente deve essere, inoltre, condannata al pagamento RAGIONE_SOCIALE ulteriori somme ex art. 96 commi 3 e 4 cod. proc. civ., sempre come liquidate in dispositivo
(sulla doverosità del pagamento della somma di cui all’art. 96, comma 4, cod. proc. civ. in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE: Cass. S.U. n. 27195/2023).
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115 del 2002, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell’art. 13, comma 1 -bis, del D.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte dichiara improcedibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 7.000,00 per compensi, oltre ad euro 200,00 per esborsi e agli accessori di legge nella misura del 15%.
Condanna altresì la parte ricorrente, ai sensi dell’art. 96, comma 3, cod. proc. civ., al pagamento a favore della parte controricorrente di una somma ulteriore di euro 4.500,00 equitativamente determinata, nonché -ai sensi dell’art. 96, comma 4, cod. proc. civ. – al pagamento della somma di euro 3.000,00 in favore della RAGIONE_SOCIALE.
Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013, stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell’art. 13, comma 1 -bis, del D.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione