Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 18044 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 18044 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 01/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso 13267-2023 proposto da:
COGNOME NOME, domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE IN LIQUIDAZIONE;
– intimata –
avverso la sentenza n. 3806/2022 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 12/12/2022 R.G.N. 3147/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/04/2024 dalla Consigliera NOME COGNOME
Rilevato che
La Corte d’appello di Napoli ha dichiarato improcedibile l’appello di COGNOME NOME per difetto di prova dell’avvenuta
Oggetto
Improcedibilità appello
R.G.N. 13267/2023
COGNOME.
Rep.
Ud. 24/04/2024
CC
notifica alla controparte (non costituita) RAGIONE_SOCIALE – del ricorso in appello unitamente al decreto di fissazione dell’udienza, ritualmente comunicato all’appellante ad opera della cancelleria.
La Corte territoriale ha dato atto che, per l’udienza di trattazione scritta del 13 ottobre 2022, non erano state depositate note scritte da parte dell’appellante; che la difesa del COGNOME aveva depositato il 17 ottobre 2022 (data successiva alla udien za di trattazione scritta) un’istanza in cui riferiva, tra l’altro, di avere depositato, telematicamente in data 12 ottobre (alle ore 23.44) e in vista dell’udienza del 13 ottobre, sia le note di trattazione e sia il ricorso in appello notificato alla cont roparte; che tali note e la relativa documentazione ‘non apparivano presenti nel fascicolo informatico all’atto della decisione della causa e, inoltre, come indicato nel decreto di trattazione scritta, era stato fissato il termine di cinque giorni prima de ll’udienza, ai sensi di legge, per il deposito delle note’. 3. Avverso la sentenza NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo. La RAGIONE_SOCIALE non ha svolto difese.
Il Collegio si è riservato di depositare l’ordinanza nei successivi sessanta giorni, ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c., come modificato dal d.lgs. n. 149 del 2022.
Considerato che
Con il motivo di ricorso è dedotta, ai sensi dell’art. 360, comma 1 n. 3 c.p.c., violazione o falsa applicazione degli artt. 348, 181 c.p.c., dell’art. 83, lett. h) decreto -legge n. 18/2020, dell’art. 221, comma 2, decreto -legge n. 34/2020, della legge n. 35/2020, come modificata dall’art. 1, comma 1, decreto -legge n. 2/2021, nonché dell’art. 111 Cost.
6. Il ricorrente allega: di avere depositato il ricorso in appello il 16.11.2018; che con decreto del 14.1.2019 è stata fissata l’udienza di discussione per il giorno 15.10.2020; di avere notificato tempestivamente il ricorso alla controparte in data 5.12.2019; che con provvedimento del 13.10.2010 la Corte d’appello ha rinviato d’ufficio il procedimento all’udienza del 15.4.2021; che con successivo provvedimento dell’8.4.2021 il procedimento è stato rinviato d’ufficio all’udienza del 13.1.2022 e con provvedimento del 10.11.2021 è stato effettuato un ulteriore rinvio all’udienza del 13.10.2022; che con provvedimento del 29.8.2022, comunicato al difensore il 6.9.2022, la Corte d’appello ha disposto la discussione della causa per l’udienza del 13.10.2022 median te note sintetiche di trattazione scritta, da depositare entro cinque giorni prima della data fissata per l’udienza; di avere depositato in data 12.10.2022, quindi oltre il termine di cinque giorni prima dell’udienza, le note di trattazione scritta unitame nte al ricorso in appello notificato alla controparte; che il termine per il deposito di note scritte ha carattere ordinatorio e il mancato rispetto dello stesso non è di ostacolo al deposito della prova della notifica del ricorso in appello.
Il motivo di ricorso è inammissibile.
L’art. 221, comma 4, del decreto -legge n. 34 del 2020, convertito dalla legge n. 77 del 2020, ha previsto: ‘il giudice può disporre che le udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti siano sostituite dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni. Il giudice comunica alle parti almeno trenta giorni prima della data fissata per l’udienza che la stessa è sostituita dallo scambio di note scritte e assegna alle parti un termine fino a cinque giorni prima della predetta data per il deposito delle
note scritte. Ciascuna delle parti può presentare istanza di trattazione orale entro cinque giorni dalla comunicazione del provvedimento. Il giudice provvede entro i successivi cinque giorni. Se nessuna delle parti effettua il deposito telematico di note scritte, il giudice provvede ai sensi del primo comma dell’articolo 181 del codice di procedura civile’.
Per effetto dell’art. 16, commi 1 e 2, decreto -legge n. 228 del 2021, convertito dalla legge n. 15 del 2022, le disposizioni tra cui l’art. 221 cit. ‘continuano ad applicarsi fino alla data del 31 dicembre 2022’.
È corretta, in diritto, la tesi di parte ricorrente secondo cui il termine di cinque giorni per il deposito telematico di note scritte prima della data fissata per la trattazione scritta ha carattere ordinatorio (v. Cass. n. 32827 del 2023).
Tuttavia, la parte ricorrente ha del tutto omesso di depositare, unitamente al ricorso per cassazione, gli atti processuali su cui le censure si fondano, in particolare, le note scritte che assume di avere depositato il 12.10.2022 unitamente al ricorso in appello con relativa notifica alla controparte.
Tale adempimento era indispensabile a fronte della statuizione contenuta nella sentenza d’appello in cui si dà atto di un’istanza depositata dal difensore del COGNOME il 17.10.2022 in cui si deduceva che ‘per l’udienza di discussione del 13.12.2022 erano state depositate note di trattazione e ricorso notificato alla controparte nel giorno precedente e precisamente il 12.10.2022’ e si afferma che ‘tali note e relativa documentazione non apparivano presenti nel fascicolo informatico all’atto della decisione della causa’ (sentenza appello, p. 2, secondo e terzo cpv. in ‘motivi della decisione’).
13. Nel caso di specie, il ricorso per cassazione comprende, nell’elenco dei documenti da depositare in cancelleria, il ‘fascicolo di parte del grado di appello contenente atti e documenti’ (n. 5) e lo ‘storico documenti e comunicazioni fascicolo di second o grado’ (n. 6). Risulta depositato un ‘foliario atti e documenti ricorso per cassazione’ in cui sono enumerati ‘fascicolo di parte del grado di appello 1 contenente atti e documenti’ (n. 5), ‘fascicolo di parte del grado di appello 2 contenente atti e doc umenti’ (n. 6), ‘fascicolo di parte del grado di appello 3 contenente atti e documenti’ (n. 7), ‘storico documenti e comunicazioni fascicolo di secondo grado’ (n. 8). Tuttavia, tra i documenti concretamente depositati nel fascicolo cartaceo e in quello telematico non sono compresi quelli appena elencati e relativi al giudizio di appello ma unicamente, oltre alla sentenza d’appello, al ricorso per cassazione con relativa procura speciale e relata di notifica, il citato ‘foliario’ e il ‘fascicolo di parte di primo grado’. Non risultano quindi depositati, in allegato al ricorso per cassazione, le note di trattazione scritta del 12.10.2022 con prova della notifica del ricorso in appello e lo storico del fascicolo telematico di appello. L’omesso deposito di tali indispensabili atti processuali impedisce a questa Corte qualsiasi verifica sulla fondatezza delle censure mosse e rende il ricorso inammissibile.
14. L’art. 369, secondo comma n. 4 c.p.c. prescrive che unitamente al ricorso per cassazione debbano essere depositati a pena di improcedibilità ‘gli atti processuali, i documenti, i contratti o accordi collettivi sui quali il ricorso si fonda”. Questa Cor te, nell’interpretare gli artt. 366 e 369 c.p.c. in modo coerente ai principi contenuti nella sentenza CEDU Succi e altri c. Italia del 28 ottobre 2021, ha ritenuto sufficiente, ai fini dell’assolvimento dell’onere di deposito previsto dall’art. 369,
comma 2, n. 4 c.p.c., che il documento o l’atto, specificamente indicati nel ricorso, siano accompagnati da un riferimento idoneo a identificare la fase del processo di merito in cui siano stati prodotti o formati (v. Cass. n. 12481 del 2022; n. 34469 del 2019), sul presupposto della effettiva presenza nel fascicolo depositato degli atti e documenti indicati, così da renderne possibile l’esame. Requisito nella specie non soddisfatto.
Per le ragioni esposte il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Non si provvede alla regolazione delle spese del giudizio di legittimità poiché la controparte è rimasta intimata.
L’inammissibilità del ricorso costituisce presupposto processuale per il raddoppio del contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 (cfr. Cass. S.U. n. 4315 del 2020).
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art.13, se dovuto.
Così deciso nell’adunanza camerale del 24 aprile 2024