Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 2609 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 3 Num. 2609 Anno 2026
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 06/02/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 25540/2022 R.G. proposto da:
NOME COGNOME, rappresentata e difesa dall ‘ AVV_NOTAIO NOME COGNOME, elettivamente domiciliata presso l’indirizzo PEC indicato dal difensore -ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO, elettivamente domiciliato presso l’indirizzo PEC indicato dal difensore
-controricorrente-
avverso la sentenza della Corte d’a ppello di Milano n. 2648/2022 depositata il 28/07/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/01/2026 dal Presidente di Sezione NOME COGNOME.
R.G. 25540/2022 Cron. Rep.
C.C. 21.1.2026
C.C. 14/4/2022
RICORSO IMPROCEDIBILE.
FATTI DI CAUSA
La presente complessa vicenda processuale deve essere sintetizzata nei termini che seguono.
Con un primo giudizio (r.g. n. 4313/2013) NOME COGNOME, in proprio e quale titolare dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di NOME , convenne in giudizio il RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, davanti al Tribunale della medesima città, chiedendo che fosse disposta la cancellazione delle ipoteche che il convenuto aveva iscritto su 14 beni immobili di proprietà dell’attrice, con il relativo risarcimento dei danni.
A sostegno della domanda espose, tra l’altro, di essere stata dichiarata responsabile del reato di associazione a delinquere -venendo prosciolta dai reati di turbata libertà degli incanti e corruzione, a seguito di prescrizione, ed assolta dal reato di truffa, non sussistendo il reato -e di essere stata condannata al pagamento delle spese processuali e al risarcimento dei danni da liquidare in separata sede. In forza di tale condanna il RAGIONE_SOCIALE aveva iscritto le ipoteche suindicate, le quali dovevano essere considerate illegittime sia perché il credito del RAGIONE_SOCIALE al momento dell’iscrizione si era già prescritto sia perché il valore dei beni ipotecati superava ampiamente il credito che il RAGIONE_SOCIALE poteva vantare.
In quel primo giudizio si costituì il convenuto chiedendo il rigetto delle domande ed eccependo, tra l’altro, che la lamentata prescrizione era stata interrotta con atto del 23 marzo 2005.
Con un secondo giudizio (r.g. n. 5162/2013) il RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, dopo aver richiamato la pronuncia di condanna a carico della COGNOME con sentenza passata in giudicato n. 2592/1994 della Corte d’ appello di Milano, convenne in giudizio NOME COGNOME, in proprio e quale titolare dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE , affinché fossa condannata al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, subiti in conseguenza della condotta criminosa della convenuta. In particolare, il RAGIONE_SOCIALE chiese il risarcimento del danno patrimoniale derivante dalle
tangenti, dal costo fiscale delle tangenti e da lesione del diritto alla concorrenza, mentre quanto al danno non patrimoniale chiese il risarcimento del danno all’immagine.
In quel giudizio si costituì la convenuta, eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva quale ‘legale rappresentante dell’omonima RAGIONE_SOCIALE e l’intervenuta prescrizione del diritto al risarcimento, sia del danno causato dai c.d. reati fine, sia del danno derivante dal reato di associazione a delinquere. Eccepì, inoltre, l’intervenuta prescrizione del danno causato dal reato di cui all’art. 416 cod. pen., in quanto la lettera del 23 marzo 2005, con la quale era stato domandato il risarcimento dei danni subiti dal RAGIONE_SOCIALE, era stata sottoscritta dal Direttore generale e non dal Sindaco o da Dirigenti del competente settore. Nel merito, chiese il rigetto di ogni domanda risarcitoria proposta dal RAGIONE_SOCIALE.
Con un terzo giudizio (r.g. n. 3348/2014), infine, NOME COGNOME, in proprio e quale titolare dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di NOME, convenne in giudizio il RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, sostenendo che, in forza dalla già indicata sentenza penale di condanna, il RAGIONE_SOCIALE aveva iscritto ipoteca su 20 unità immobiliari di proprietà di essa attrice, e che tali iscrizioni erano da ritenere illegittime per prescrizione. Aggiunse l’attrice, in questo terzo giudizio, che il credito del RAGIONE_SOCIALE doveva ritenersi estinto, perché con delibera comunale n. 300/2009 il RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE aveva rimesso il debito nei confronti di NOME COGNOME, condannato in solido con NOME COGNOME al risarcimento dei danni subiti dal RAGIONE_SOCIALE, e dunque, ai sensi dell’art. 1301 c od. civ., doveva ritenersi che avesse liberato anche gli altri condebitori solidali, ivi inclusa l’attrice NOME COGNOME.
Nel giudizio si costituì il RAGIONE_SOCIALE, chiedendo il rigetto della domanda.
Il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE pronunciò due sentenze.
Con la prima, non definitiva (n. 1435/2016), il Tribunale condannò NOME COGNOME al risarcimento dei danni subiti dal RAGIONE_SOCIALE, liquidati in euro 207.190,45 oltre interessi e rivalutazione, rigettò la domanda di cancellazione delle ipoteche e di condanna del RAGIONE_SOCIALE al risarcimento dei danni lamentati dalla COGNOME, accertò che la somma determinata dal RAGIONE_SOCIALE nell’iscrizione non eccedeva di un quinto quella dichiarata dovuta dall’Autorità Giudiziaria e rim ise la causa sul ruolo per valutare se il valore dei beni ipotecati dal RAGIONE_SOCIALE superasse di un terzo l’importo del credito.
Successivamente, espletata una c.t.u., il Tribunale pronunciò la sentenza definitiva (26 luglio 2017) con la quale rigettò le residue domande (con le quali NOME COGNOME chiedeva di dichiarare che il valore dei beni ipotecati dal RAGIONE_SOCIALE superava di un terzo l’importo del credito) e pose le spese di c.t.u. definitivamente a carico della COGNOME, che fu condannata anche al pagamento delle spese di lite.
La sentenza non definitiva fu impugnata in via principale dalla RAGIONE_SOCIALE e in via incidentale dal RAGIONE_SOCIALE, mentre quella definitiva non fu impugnata e passò in giudicato.
La Corte d’appello di Milano, con sentenza n. 476/2018, rigettò l’appello principale e accolse in parte quello incidentale e, in parziale riforma della sentenza non definitiva del Tribunale, condannò la COGNOME anche al risarcimento dell’ulteriore somma di euro 30.000 a titolo di danno all’immagine.
La sentenza d’appello fu impugnata con ricorso per cassazione da parte della COGNOME e questa Corte, con sentenza 2 luglio 2021, n. 18808, accolse il primo motivo di ricorso, nei termini di cui in motivazione, dichiarò assorbiti i rimanenti, cassò la sentenza in relazione al motivo accolto e rinviò alla Corte di appello di Milano in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di cassazione.
Affermò questa Corte, tra l’altro, che tra il primo e il terzo giudizio di primo grado vi era una parte non comune, costituita dal profilo per cui la domanda di accertamento dell’estinzione, totale o parziale, del debito derivava anche dalla dedotta remissione in favore di altro condebitore. La sentenza rilevò che la remissione del debito nei confronti di un debitore in solido ha natura di fatto estintivo rilevabile d’ufficio dal giudice ed enunciò il seguente principio di diritto:
‘ Nel caso di riunione di cause, in rapporto di continenza, pendenti davanti al medesimo giudice, le preclusioni maturate nel giudizio preveniente anteriormente alla riunione rendono inammissibili nel giudizio prevenuto -in osservanza del principio del ne bis in idem e allo scopo di non favorire l’abuso dello strumento processuale solo le attività, soggette alle scansioni processuali dettate a pena di decadenza, svolte con riferimento all’oggetto di esso che sia comune al giudizio preveniente e non si comunicano, pertanto, né alle attività assertive che, come le mere difese e le eccezioni in senso lato, non soggiacciono a preclusione, né alle attività assertive e probatorie che, pur soggette a preclusione, concernono la parte del giudizio prevenuto non comune con quello preveniente ‘.
La causa è stata riassunta dal RAGIONE_SOCIALE e la Corte d’appello di Milano, con sentenza 28 luglio 2022, ha confermato la sentenza del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE (condanna al risarcimento nella misura di euro 207.190,45), ha rigettato le ulteriori domande delle parti e ha condannato la COGNOME alla rifusione delle spese del primo giudizio di appello, del giudizio di cassazione e di quello di rinvio.
Contro la sentenza della Corte d’appello di Milano pronunciata in sede di giudizio di rinvio propone ricorso NOME COGNOME, in proprio e quale titolare dell’RAGIONE_SOCIALE omonima, con atto affidato a quattro motivi.
Resiste il RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE con controricorso.
La trattazione è stata fissata ai sensi dell’art. 380 -bis .1. cod. proc. civ. e il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni.
Le parti hanno depositato memorie.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Osserva il Collegio che il ricorso è improcedibile.
1.1. La giurisprudenza di questa Corte ha affermato, nel tempo, i seguenti principi.
Le Sezioni Unite, con la sentenza 16 aprile 2009, n. 9005, hanno stabilito che la previsione di cui al secondo comma, n. 2), dell’art. 369 cod. proc. civ. dell’onere di deposito a pena di improcedibilità, entro il termine di cui al primo comma della stessa norma, della copia della decisione impugnata con la relazione di notificazione, ove questa sia avvenuta, è funzionale al riscontro, da parte della Corte di cassazione -a tutela dell’esigenza pubblicistica (e, quindi, non disponibile dalle parti) del rispetto del vincolo della cosa giudicata formale -della tempestività dell’esercizio del diritto di impugnazione, il quale, una volta avvenuta la notificazione della sentenza, è esercitabile soltanto con l’osservanza del cosiddetto termine breve. Nell’ipotesi in cui il ricorrente, espressamente od implicitamente, alleghi che la sentenza impugnata gli è stata notificata, limitandosi a produrre una copia autentica della sentenza impugnata senza la relata di notificazione, il ricorso per cassazione dev’essere dichiarato improcedibile, restando possibile evitare la declaratoria di improcedibilità soltanto attraverso la produzione separata di una copia con la relata avvenuta nel rispetto del secondo comma dell’art. 372 cod. proc. civ., applicabile estensivamente, purché entro il termine di cui al primo comma dell’art. 369 cod. proc. civ., e dovendosi, invece, escludere ogni rilievo dell’eventuale non contestazione dell’osservanza del termine breve da parte del controricorrente ovvero del deposito da parte sua di una copia con la relata o della presenza di tale copia nel fascicolo d’ufficio, da cui emerga in ipotesi la tempestività dell’impugnazione.
L’estremo rigore di questo principio è stato mitigato, dalle stesse Sezioni Unite, con la successiva sentenza 2 maggio 2017, n. 10648, con la
quale è stato affermato che in tema di giudizio di cassazione deve escludersi la possibilità di applicazione della sanzione della improcedibilità, ai sensi dell’art. 369, secondo comma, n. 2), cod. proc. civ., al ricorso contro una sentenza notificata di cui il ricorrente non abbia depositato, unitamente al ricorso, la relata di notifica, ove quest’ultima risulti comunque nella disponibilità del giudice perché prodotta dalla parte controricorrente ovvero acquisita mediante l’istanza di trasmissione del fascicolo di ufficio.
La sentenza 10 luglio 2013, n. 17066, ha poi precisato che anche in difetto di produzione di copia autentica della sentenza impugnata e della relata di notificazione della medesima (adempimento prescritto dall’art. 369, secondo comma, numero 2, cod. proc. civ.), il ricorso per cassazione deve egualmente ritenersi procedibile ove risulti, dallo stesso, che la sua notificazione si è perfezionata, dal lato del ricorrente, entro il sessantesimo giorno dalla pubblicazione della sentenza, poiché il collegamento tra la data di pubblicazione della sentenza (indicata nel ricorso) e quella della notificazione del ricorso (emergente dalla relata di notificazione dello stesso) assicura comunque lo scopo, cui tende la prescrizione normativa, di consentire al giudice dell’impugnazione, sin dal momento del deposito del ricorso, di accertarne la tempestività in relazione al termine di cui all’art. 325, secondo comma, cod. proc. civ. (principio confermato, tra le altre, dalle ordinanze 30 aprile 2019, n. 11386, e 29 luglio 2025, n. 21749).
In tempi più recenti, poi, le Sezioni Unite sono tornate ancora in argomento con la sentenza 6 luglio 2022, n. 21349, la quale ha affermato che nel giudizio di cassazione è esclusa la dichiarazione di improcedibilità di cui all’art. 369, secondo comma, n. 2), cod. proc. civ., quando l’impugnazione sia proposta contro una sentenza notificata, di cui il ricorrente non abbia depositato, unitamente al ricorso, la relata di notifica (o le copie cartacee dei messaggi di spedizione e di ricezione, in caso di
notifica a mezzo EMAIL), ove tale documentazione risulti comunque nella disponibilità del giudice, per essere stata prodotta dal controricorrente nel termine di cui all’art. 370, terzo comma, cod. proc. civ., ovvero acquisita nei casi in cui la legge dispone che la cancelleria provveda alla comunicazione o alla notificazione del provvedimento impugnato (da cui decorre il termine breve per impugnare ex art. 325 cod. proc. civ.) -mediante l’istanza di trasmissione del fascicolo di ufficio (principio confermato, tra le altre, dall’ordinanza 29 ottobre 2024, n. 27883; v. pure, in argomento, l’ordinanza 16 settembre 2024, n. 24724, ove si esclude che siffatta sanzione di improcedibilità possa essere in contrasto con l’art. 6 della CEDU).
Le Sezioni Unite hanno poi stabilito, nella stessa sentenza, che la dichiarazione contenuta nel ricorso per cassazione di avvenuta notificazione della sentenza impugnata attesta un ‘fatto processuale’ la notificazione della sentenza -idoneo a far decorrere il termine breve di impugnazione e, quale manifestazione di ‘autoresponsabilità’ della parte, impegna quest’ultima a subire le conseguenze di quanto dichiarato, facendo sorgere in capo ad essa l’onere di depositare, nel termine stabilito dall’art. 369 cod. proc. civ., copia della sentenza munita della relata di notifica (ovvero delle copie cartacee dei messaggi di spedizione e di ricezione, in caso di notificazione a mezzo EMAIL), senza che sia possibile recuperare alla relativa omissione mediante la successiva, e ormai tardiva, produzione ai sensi dell’art. 372 del codice di rito.
1.2. A tale ormai pacifico orientamento della giurisprudenza di questa Corte il Collegio intende dare ulteriore continuità.
Nel caso specifico, risulta dagli atti che la sentenza impugnata è stata depositata il 28 luglio 2022, ma la parte ricorrente ha dato atto (p. 1 del ricorso) che essa le è stata notificata il 7 settembre 2022, mentre il ricorso risulta notificato il successivo 4 novembre 2022. La parte ricorrente, però, non ha depositato, com’era appunto suo onere, la copia notificata della
sentenza, né essa è a disposizione della Corte per essere stata prodotta dal controricorrente o perché risultante mediante l’istanza di trasmissione del fascicolo di ufficio.
Il termine breve per la notifica del ricorso non risulta però rispettato, perché dal 28 luglio al 4 novembre 2022 vi sono 68 giorni (calcolando la sospensione feriale); la notifica del ricorso, che sarebbe certamente tempestiva rispetto alla data dell’asserita ma indimostrata notifica della sentenza d’appello (7 settembre 2022), non è avvenuta entro i 60 giorni dal deposito, per cui non sussistono neppure le condizioni indicate dalla sentenza n. 17066 del 2013 per la sicura tempestività del ricorso.
Il ricorso, pertanto, è dichiarato improcedibile.
A tale esito segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate ai sensi del d.m. 13 agosto 2022, n. 147.
Sussistono inoltre i presupposti processuali di cui all’art. 13, comma 1quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per il ricorso, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso improcedibile e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in complessivi euro 10.200, di cui euro 200 per spese, oltre spese generali ed accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per il ricorso, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile, il 21 gennaio 2026.
Il Presidente NOME COGNOME