Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 29932 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 2 Num. 29932 Anno 2023
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 27/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso n. 25943/2018 proposto da:
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME AVV_NOTAIO (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende.
– Ricorrente –
Contro
NOME, COGNOME NOME, NOME.
– Intimati –
Avverso la sentenza della Corte d’appello di Catanzaro n. 1545/2017 depositata il 12/09/2017.
Udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME nella camera di consiglio del 18 ottobre 2023.
FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE
NOME COGNOME propose opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 278/2004 emesso dal Tribunale di Catanzaro su ricorso dell’AVV_NOTAIO per il pagamento di euro 11.864,26, per
Professioni
prestazioni rese dal professionista nell’àmbito di procedimenti svoltisi dinanzi al giudice penale militare. L’ingiunzione di pagamento era diretta anche nei confronti di NOME COGNOME e di NOME COGNOME. Distinti decreti ingiuntivi vennero emessi su ricorso dell’AVV_NOTAIO, quale codifensore con l’AVV_NOTAIO dei medesimi intimati, con riunione dei conseguenti giudizi di opposizione.
Il Tribunale di Catanzaro, con sentenza n. 131/2011, per quanto qui rileva revocò il decreto ingiuntivo n. 278/2004 e condannò NOME COGNOME a corrispondere all’AVV_NOTAIO euro 10.364,26, oltre accessori.
Il gravame del soccombente è stato respinto dalla Corte d’appello di Catanzaro , la quale ha confermato la decisione di primo grado in base alle seguenti considerazioni: (i) al contrario di quanto prospettato dall’appellante (con il primo motivo di appello), la lettera del 15/01/2003 con la quale l’AVV_NOTAIO gli chiedeva il pagamento di euro 3.098,74, non dimostra l’esistenza di un accordo tra le parti sulla misura del compenso in deroga alle tariffe forensi. Quella missiva, infatti, costituiva un mero sollecito e la richiesta dell’importo in essa indicato era subordinata al versamento della stessa somma, da parte del debitore, entro il termine di dieci giorni dalla ricezione della richiesta, con l’avvertimento che , in caso contrario, il richiedente avrebbe instaurato il procedimento monitorio; (ii) il giudice di primo grado non ha violato l’ar t. 2697, cod. civ., che fa carico a ll’opposto (quale attore sostanziale) di provare lo svolgimento dell’attività professionale (secondo motivo d’appello), in quanto la cospicua produzione documentale offerta dal creditore, corrispondente alle voci indicate nella parcella, dimostrava l’attività espletata dal professionista; (iii) infine, è privo di pregio il terzo motivo di appello, in punto di omesso controllo, da parte del Tribunale di Catanzaro, delle prestazioni professionali, pur in presenza della contestazione
della parcella; in realtà, il giudice a quo ha riscontrato che le voci indicate nella parcella erano state calcolate secondo le tariffe forensi in vigore al momento della tassazione della notula (d.m. 595 del 1994), con applicazione, per ogni singola voce, del valore medio, che trovava giustificazione nella complessiva durata dei procedimenti penali (circa sette anni) celebrati dinanzi ai giudici militari, nonché nella necessità che il mandato difensivo fosse svolto con particolare attenzione tenuto conto della qualifica professionale degli imputati, appartenenti alle forze dell’ordine .
NOME COGNOME ricorre, con tre motivi, per la cassazione della sentenza d’appello; le parti intimate non hanno svolto attività difensiva.
Il ricorso è improcedibile per mancata produzione, da parte del ricorrente, della copia autentica della sentenza impugnata munita della relata di notifica (art. 369, secondo comma, n. 2), cod. proc. civ.).
Il ricorrente (cfr. pag. 2 del ricorso) dichiara che la sentenza d’appello gli è stata notificata in data 05/06/2018 e quindi, per la disposizione sopra richiamata, doveva produrre, a pea di improcedibilità, la sentenza munita della relata di notifica.
Non soccorre il principio (cfr. Sez. 6 – 3, ordinanza n. 11386 del 30/04/2019 Rv. 653711; Sez. 6 -3, sentenza n. 17066 del 10/07/2013 Rv. 628539) che esenta dalle formalità di deposito della copia notificata nel solo caso di intervallo, tra pubblicazione della sentenza e notifica del ricorso, inferiore al termine breve, visto che tale intervallo è, nella specie, ben maggiore (sentenza d’ appello pubblicata il 12/09/2017 e ricorso notificato il 04/09/2018).
Non occorre decidere sulle spese del giudizio di legittimità perché le parti vittoriose non hanno partecipato al giudizio.
7. A i sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1bis del citato art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte dichiara improcedibile il ricorso.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1bis del citato art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, in data 18 ottobre 2023.