Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 1659 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 1659 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 16/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 9923/2022 R.G. proposto da
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in RomaINDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, dal quale è rappresentata e difesa
-ricorrente –
contro
CITTA’ METROPOLITANA DI NOME NOME, in persona del Sindaco legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO, presso l’AVV_NOTAIO, dalla quale è rappresentata e difesa
-controricorrente –
nonché contro
NOME, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO, presso gli uffici
OPPOSIZIONE ALL’ESECUZIONE
dell’Avvocatura comunale, rappresentat a e difesa dall’AVV_NOTAIO
-controricorrente –
nonché contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Sindaco pro tempore, in difetto di domicilio eletto in NOME, domiciliato per legge ivi presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dal l’AVV_NOTAIO
-controricorrente –
nonché contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Sindaco pro tempore, in difetto di domicilio eletto in NOME, domiciliato per legge ivi presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dal l’AVV_NOTAIO
-controricorrente –
nonché contro
RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE AFRAGOLA, in persona del Sindaco pro tempore, in difetto di domicilio eletto in NOME, domiciliato per legge ivi presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dal l’AVV_NOTAIO
– resistente con atto di costituzionenonché contro
RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE DI ALTOFONTE, RAGIONE_SOCIALE DI ACI CASTELLO, RAGIONE_SOCIALE DI ARSOLI, RAGIONE_SOCIALE DI ARICCIA, RAGIONE_SOCIALE DI ARRONE, RAGIONE_SOCIALE DI BARLETTA, RAGIONE_SOCIALE DI BUCCINASCO, RAGIONE_SOCIALE DI BOLZANO, RAGIONE_SOCIALE DI BOLOGNA, RAGIONE_SOCIALE DI CALTAGIRONE, RAGIONE_SOCIALE DI CAMPORGIANO, RAGIONE_SOCIALE DI CAPUA, RAGIONE_SOCIALE DI CASAVATORE, RAGIONE_SOCIALE DI CASERTA, RAGIONE_SOCIALE DI CASTEL GANDOLFO, RAGIONE_SOCIALE DI CASTELLAMARE DEL GOLFO, RAGIONE_SOCIALE DI
COGNOME, RAGIONE_SOCIALE DI CINISI, RAGIONE_SOCIALE DI CERRETO GUIDI, RAGIONE_SOCIALE DI CATANIA, RAGIONE_SOCIALE DI CASTELLARANO, RAGIONE_SOCIALE DI CUSTONACI, RAGIONE_SOCIALE DI CROTONE, RAGIONE_SOCIALE DI CORTONA, RAGIONE_SOCIALE DI FIUMICINO, RAGIONE_SOCIALE DI FERRARA, RAGIONE_SOCIALE DI FRASCATI, RAGIONE_SOCIALE DI GENOVA, RAGIONE_SOCIALE DI GERMAGNANO, RAGIONE_SOCIALE DI GIANO DELL’UMBRIA, RAGIONE_SOCIALE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA, RAGIONE_SOCIALE DI ISERNIA, RAGIONE_SOCIALE DI LABICO, RAGIONE_SOCIALE DI LAMEZIA TERME, RAGIONE_SOCIALE DI LASCARI, RAGIONE_SOCIALE DI LODI, RAGIONE_SOCIALE DI MAGIONE, RAGIONE_SOCIALE DI MALCESINE, RAGIONE_SOCIALE DI MARINO, RAGIONE_SOCIALE DI MONCALIERI, RAGIONE_SOCIALE DI MONREALE, RAGIONE_SOCIALE DI MONTALCINO, RAGIONE_SOCIALE DI NAGO TORBOLE, RAGIONE_SOCIALE DI NAPOLI, RAGIONE_SOCIALE DI PALERMO, RAGIONE_SOCIALE DI PIETRAPERZIA, RAGIONE_SOCIALE DI PISTOIA, RAGIONE_SOCIALE DI POMEZIA, RAGIONE_SOCIALE DI POMIGLIANO D’ARCO, RAGIONE_SOCIALE DI PONTE BUGGIANESE, RAGIONE_SOCIALE DI POZZALLO, RAGIONE_SOCIALE DI POZZILLI, RAGIONE_SOCIALE DI PRAIA A MARE, RAGIONE_SOCIALE DI PRATO, RAGIONE_SOCIALE DI RIVOLI, RAGIONE_SOCIALE DI SABAUDIA, RAGIONE_SOCIALE DI SARNICO, RAGIONE_SOCIALE DI SIRACUSA, RAGIONE_SOCIALE DI SOLFERINO, RAGIONE_SOCIALE DI TORITTO, RAGIONE_SOCIALE DI TRAPANI, RAGIONE_SOCIALE DI VALENZA, RAGIONE_SOCIALE DI VELLETRI, RAGIONE_SOCIALE DI VENEZIA, RAGIONE_SOCIALE DI VERONA, RAGIONE_SOCIALE COGNOME, RAGIONE_SOCIALE DI ZAGAROLO, AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI NOME, PREFETTURA DI BOLOGNA, PREFETTURA DI CASERTA, PREFETTURA DI COGNOME, PREFETTURA DI ENNA, PREFETTURA DI GROSSETO, PREFETTURA DI NAPOLI, PREFETTURA COGNOME, PREFETTURA DI NUORO, PREFETTURA DI PALERMO, PREFETTURA COGNOME SIENA, PREFETTURA DI VIBO VALENTIA, PREFETTURA DI COGNOME, PREFETTURA DI COGNOME, PREFETTURA DI COGNOME, PREFETTURA DI GENOVA, PREFETTURA DI COGNOME, PREFETTURA DI COGNOME,
PREFETTURA DI PESARO URBINO, PREFETTURA DI COGNOME E PREFETTURA DI COGNOME
– intimati-
Avverso la sentenza n. 776/2022 della CORTE DI APPELLO DI NOME, depositata il giorno 4 febbraio 2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio tenuta il giorno 29 novembre 2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Per la soddisfazione di crediti causalmente ascritti a sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada, RAGIONE_SOCIALE (cui, nelle more del processo, è ope legis succeduta RAGIONE_SOCIALE delle Entrate Riscossione) promosse in danno dell’ RAGIONE_SOCIALE, ai sensi dell’art. 72 -bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, pignoramento presso il terzo RAGIONE_SOCIALE
Avverso detta procedura la società esecutata propose opposizione, adducendo l’indeterminatezza del credito azionato (per mancata esibizione dei titoli esecutivi in originale) nonché l’estinzione d ello stesso per pagamento o sgravio, per sospensione dell’efficacia esecutiva o annullamento delle prodromiche cartelle esattoriali.
L’opposizione è stata disattesa in ambedue i gradi di merito.
Avverso la decisione in epigrafe indicata, resa in sede di appello, ricorre per cassazione l’RAGIONE_SOCIALE, affidandosi a due motivi; resistono, con distinti controricorsi, la Città metropolitana di Roma Capitale, Roma Capitale, il Comune di Giardini Naxos e il Comune di Alba Adriatica; il Comune di Afragola deposita atto di costituzione finalizzato alla partecipazione alla discussione orale.
Non svolgono difese in grado di legittimità le altre parti intimate, in epigrafe dettagliatamente indicate.
RAGIONI DELLA DECISIONE
r.g. n. 9923/2022 Cons. est. NOME COGNOME
Preliminarmente, va dichiara l’inammissibilità della costituzione del Comune di Giardini Naxos nel presente giudizio di legittimità per difetto di procura speciale.
Invero, la procura ad litem allegata (documento sub 1 del fascicolo di parte) da detto controricorrente, rilasciata da NOME COGNOME, nella qualità di Sindaco del Comune RAGIONE_SOCIALE Giardini Naxos in favore dell’AVV_NOTAIO NOME COGNOME , è espressamente riferita (ed altresì circoscritta) alla costituzione « nel giudizio R.G. n. 6831/2015 pendente dinanzi alla Corte di appello di Roma »: manca ogni richiamo (pur in via estensiva o implicita) al presente giudizio di legittimità.
È superflua l’illustrazione dei motivi di ricorso, apparendo palese la improcedibilità dello stesso.
RAGIONE_SOCIALE ha impugnato la sentenza n. 776/2022 della Corte d’appello di Salerno pubblicata il 4 febbraio 2022 e, per stessa dichiarazione del ricorrente, notificata il 10 febbraio 2022.
La dichiarazione – contenuta nel ricorso per cassazione – di avvenuta notificazione della sentenza impugnata, attesta un fatto processuale – la notificazione della sentenza – idoneo a far decorrere il termine breve di impugnazione ex art. 325 cod. proc. civ. e, quale manifestazione di autoresponsabilità della parte, impegna quest’ultima a subire le conseguenze di quanto dichiarato, facendo sorgere in capo ad essa l’onere di depositare, nel termine stabilito dall’art. 369 cod. proc. civ., copia della sentenza munita della relata di notifica, ovvero delle copie cartacee dei messaggi di spedizione e di ricezione, in caso di notificazione a mezzo PEC (cfr. Cass., Sez. U, 06/07/2022, n. 21349; Cass. 07/06/2021, n. 15832).
Il descritto onere non risulta nella specie adempiuto: parte ricorrente ha depositato copia della gravata sentenza, priva però della relazione di notificazione (ovvero delle copie cartacee dei messaggi di
spedizione e di ricezione, in caso di notificazione a mezzo EMAIL), né detta documentazione è stata prodotta da alcun controricorrente.
Ad impedire la declaratoria di improcedibilità non può invocarsi neppure il principio di diritto, più volte enunciato da questa Corte ( ex plurimis, Cass. 30/04/2019, n. 11386), in forza del quale pur in difetto della produzione di copia autentica della sentenza impugnata e della relata di notificazione della medesima, prescritta dall’art. 369, secondo comma, num. 2, cod. proc. civ., il ricorso per cassazione deve egualmente ritenersi procedibile ove risulti che la sua notificazione si è perfezionata, dal lato del ricorrente, entro il sessantesimo giorno dalla pubblicazione della sentenza: ed invero, a fronte di una sentenza pubblicata il 4 febbraio 2022, la notifica del ricorso è avvenuta il giorno 7 aprile 2022, elasso il menzionato arco temporale, scaduto il giorno (martedì) 5 aprile 2022.
Il ricorso è dichiarato improcedibile.
Il regolamento delle spese del grado tra le parti regolarmente costituite segue il principio della soccombenza.
Non vi è luogo a provvedere in ordine alle spese di lite nei rapporti tra il ricorrente e il Comune di Giardini Naxos, attesa la inammissibile costituzione di quest’ultimo.
Del pari non va pronunciata condanna del ricorrente soccombente alla refusione di esse in favore del Comune di Afragola, quantunque vittorioso. Alla mera costituzione in lite d i quest’ultimo, con deposito di atto privo di argomentazioni difensive poiché dichiaratamente finalizzato a « partecipare alla eventuale udienza pubblica che sarà fissata », non ha fatto seguito lo svolgimento di alcuna attività processuale di deposito di memoria; né assume rilevanza al riguardo la circostanza che a seguito della modifica dell’art. 380 bis cod. proc. civ., operata dall ‘ art. 1, comma 1 bis , del d.l. 31 agosto 2016, n. 168, convertito dalla legge 25 ottobre 2016, n. 197 – sia stata preclusa la
possibilità dell’audizione della parte in adunanza camerale (così Cass. 24/11/2020, n. 26640; Cass. 07/07/2017, n. 16921).
Attesa l’improcedibilità del ricorso, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 – di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell’art. 1bis dello stesso art. 13.
p. q. m.
Dichiara improcedibile il ricorso.
Condanna parte ricorrente, RAGIONE_SOCIALE, alla refusione in favore delle parti controricorrenti regolarmente costituite, Città metropolitana di Roma Capitale, Roma Capitale e Comune di Alba Adriatica, delle spese del giudizio di legittimità, liquidate, per ciascuno di detti controricorrenti, in euro 5.000 per compensi professionali, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori, fiscali e previdenziali, di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1bis .
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione