Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 24591 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 24591 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: RAGIONE_SOCIALE
Data pubblicazione: 13/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 22059/2023 R.G. proposto da: COGNOME NOME, rappresentato e difeso da ll’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) per procure speciali allegate al ricorso e alla richiesta di decisione ex art.380 bis c.p.c.
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE, PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE D ‘ APPELLO DI LECCE
-intimati- avverso il DECRETO del TRIBUNALE di ANCONA R. G. n. 314/2022 depositato il 03/10/2023;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 02/07/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
1.Il Tribunale di Ancona, con decreto pronunciato in data 03/10/2023, ha respinto il ricorso proposto da RAGIONE_SOCIALE NOME avverso il provvedimento con il quale la competente Commissione Territoriale gli aveva negato il riconoscimento della protezione internazionale e umanitaria.
2.Avverso il suddetto decreto, COGNOME NOME ha proposto ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi. L’intimato Ministero dell’Interno non ha svolto difese.
A seguito della proposta di definizione del giudizio, formulata da questa Corte ai sensi dell’art. 380 -bis c.p.c. e ritualmente comunicata alle parti, la parte ricorrente, a mezzo del difensore munito di nuova procura speciale, ha chiesto la decisione del ricorso.
RAGIONI RAGIONE_SOCIALEA DECISIONE
1 .La proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380bis c.p.c. è del seguente tenore: ‘ Rilevato che: -il ricorrente, proveniente dal Pakistan, propone ricorso per cassazione avverso decreto del Tribunale di Ancona che ha respinto il ricorso dello straniero volto al riconoscimento, a seguito di diniego da parte della competente commissione territoriale, della protezione internazionale e speciale, contenente i seguenti motivi di impugnazione:1) Violazione degli artt. 8 e 35 D. lgs. 25/2008 e degli artt. 1,3,14 e 16 del D. lgs. 251/2007; 2) Violazione o falsa applicazione art.35 bis, co. 9, D. lgs. n. 25/2008; 3) Violazione di legge per erronea interpretazione ed applicazione dell’art 5 comma 6 d. lgs. 286/98; 4) Violazione del D.LGS. N. 286 DEL 1998, ART. 19, COMMA 1, E DEL D.P.R. N. 394 DEL 1999, ART. 28, LETT. D), nonché del D.LGS. N. 286 del 1998, ART. 5, COMMA 6; 5) Violazione dell’art. 10 Cost., comma 3; Ritenuto che, non avendo il
ricorrente depositato la copia del provvedimento impugnato, il presente ricorso è improcedibile ai sensi di quanto disposto dall’art. 369, secondo comma, n. 2 c.p.c. (Cass. 8768/2020), propone la definizione del ricorso ai sensi dell’art. 380 -bis cod. proc. civ . ‘ .
Ritiene il Collegio di condividere il contenuto della proposta ex art. 380-bis c.p.c., atteso che è incontroverso il mancato deposito del provvedimento impugnato ai sensi dell’art.369 c.p.c. e deve rigettarsi l’istanza di rimessione in termini, formulata dal ricorrente dopo la comunicazione della proposta di definizione anticipata del ricorso.
2.1. Con la richiesta di decisione si deduce che il difensore nei giorni in cui ha depositato telematicamente il ricorso in cassazione ha rilevato errori di funzionamento del software, tant’è che si vedeva costretto a richiedere assistenza informatica, come assume di dare prova mediante la fattura dell’assistenza informatica fornita da RAGIONE_SOCIALE NOME COGNOME in INDIRIZZO. Rileva che ciò, a suo dire, ha determinato, conseguentemente, il mancato deposito del provvedimento emesso dal Tribunale di Ancona e qui impugnato e che detto difetto non è attribuibile al ricorrente e pertanto non è giusto che produca effetti nefasti sui diritti del ricorrente a vedersi decidere dalla Corte di Cassazione il suo ricorso. Deposita in allegato alla richiesta di decisione dell’11 -3-2024 la copia autentica del provvedimento impugnato al fine di consentire di accertare la tempestività del ricorso medesimo.
Questa Corte ha avuto modo di affermare, in fattispecie sovrapponibile alla presente (Cass.2473/2023), che il ricorso per cassazione non è improcedibile ex art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c., per omesso deposito della sentenza impugnata nel fascicolo informatico, ove il ricorrente alleghi e dimostri l’impossibilità del deposito per cause dovute ad un malfunzionamento del sistema e formuli istanza di rimessione in termini ex art. 153, comma 2,
c.p.c., entro un termine ragionevolmente contenuto e rispettoso del principio della durata ragionevole del processo.
Nella specie, il ricorrente non ha dimostrato la non imputabilità della causa dell’omissione, a suo dire dovuta ad errori di funzionamento del software, poiché non ha prodotto alcun documento effettivamente comprovante un malfunzionamento tale da impedire il tempestivo deposito di cui si discute nei termini previsti dall’art.369 c.p.c. , né peraltro ha provato di aver inutilmente tentato il deposito telematico del provvedimento impugnato, benché sia stato ritualmente effettuato in data 13-112023 il deposito del ricorso per cassazione e degli altri documenti allegati. A sostegno dell’asserito errore di funzionamento del software, il ricorrente si è limitato a produrre una fattura, emessa il 9-3-2024, dal titolare di una ditta di assistenza in cui si dà atto di interventi sul computer del difensore del ricorrente che si assumono effettuati il 13 e 14 novembre 2023. In disparte la ‘singolarità’ del fatto che la fattura reca la data del 9 -3-2024 (successiva alla comunicazione della proposta di definizione anticipata) in relazione ad interventi che sarebbero avvenuti quasi quattro mesi prima, l’errore informatico addotto mal si concilia con il rituale deposito del ricorso per cassazione con allegati effettuato dal difensore il 13-11-2023 alle ore 20,59, né viene in alcun modo spiegato perché sia risultato impossibile solo il deposito della copia autentica del provvedimento impugnato; inoltre nella dichiarazione contenuta nella citata fattura si dà atto che la problematica sarebbe in ogni caso stata definitivamente risolta, con la riparazione, il 1411-2023, sicché in quella data ben sarebbe potuto avvenire il deposito della copia del provvedimento impugnato, non essendo peraltro ancora neppure scaduti, al 14-11-2023, i termini ex art.369 c.p.c. (il ricorso è stato notificato l’1 -11-2023).
Orbene, la giurisprudenza di questa Corte ha effettivamente riconosciuto l’applicabilità dell’istituto della rimessione in termini di
cui all’art. 153, comma 2 c.p.c. al giudizio di cassazione, ove sussista, in concreto, una causa non imputabile, riferibile ad un evento che presenti il carattere dell’assolutezza (Cass., Sez. Un., 32725/2018; Cass. 30512/2018) e non di una impossibilità relativa o una mera difficoltà – e che sia in rapporto causale determinante con il verificarsi della decadenza in questione (Cass., Sez. Un., 27773/2020; Cass.3482/2019). L’art. 153, comma 2, c.p.c., inoltre, presuppone la tempestività dell’iniziativa della parte che assuma di essere incorsa nella decadenza per causa ad essa non imputabile, risultando più che pacifico che tale tempestività sia da intendersi come ‘immediatezza della reazione della parte stessa al palesarsi della necessità di svolgere un’attività processuale ormai preclusa” (tra le tante Cass. 6102/2019). Il concetto di “immediatezza della reazione” non implica, peraltro, come “corollario”, che l’istanza di rimessione debba intervenire entro il termine nel quale si alleghi essere stata impossibile l’osservanza per causa non imputabile alla parte, dovendo, viceversa, interpretarsi solo come necessità che la parte istante “si attivi in un termine ragionevolmente contenuto e rispettoso del principio della durata ragionevole del processo” (Cass. 9114/2012).
Nel caso di specie, dunque, ove la parte avesse tempestivamente allegato e provato l’impossibilità di depositare copia autentica dell’ordinanza impugnata, per cause dovute ad un malfunzionamento del sistema, essa avrebbe potuto legittimamente chiedere la rimessione in termini, la quale sarebbe poi stata oggetto di valutazione del Collegio. Al contrario, il ricorrente non solo non ha dimostrato la non imputabilità della causa dell’omissione, non essendo sufficiente, a tal fine, la produzione della fattura di assistenza di cui si è detto, ma neppure è stato rispettato il richiamato requisito di ‘tempestività della reazione’.
Il ricorrente, in primo luogo, ha omesso di accertare – non appena visibile il fascicolo informatico relativo al proprio ricorso – che il deposito telematico risultasse conforme a quello effettuato, non utilizzando, dunque, la diligenza e la prudenza imposte dai principi generali dell’ordinamento; in secondo luogo, a fronte di un ricorso depositato il 13-11-2023 (cfr. fascicolo telematico), solo in data 113-2024 il ricorrente ha formulato istanza di rimessione in termini, contestualmente alla richiesta di decisione in opposizione alla proposta di definizione anticipata ex art. 380 bis c.p.c., vale a dire solo dopo aver ricevuto la comunicazione della suddetta proposta.
Deve escludersi, pertanto, la sussistenza dei presupposti che consentono di disporre la rimessione in termini ai sensi dell’art. 153, secondo comma, c.p.c., con conseguente rigetto della relativa istanza, e il ricorso deve essere dichiarato improcedibile.
Nulla per le spese, in conseguenza del mancato svolgimento di rituale attività difensiva della parte intimata nel presente giudizio di legittimità.
Poiché il ricorso è deciso in conformità alla proposta formulata ai sensi dell’art. 380 -bis c.p.c., vanno applicati -come previsto dal terzo comma, ultima parte, dello stesso art. 380-bis c.p.c. -il terzo e il quarto comma dell’art. 96 c.p.c.; non potendo operare il terzo comma, in difetto di costituzione della parte intimata e di pronuncia sulle spese, va disposta la condanna della parte ricorrente al pagamento di una somma -nei limiti di legge- in favore della cassa delle ammende, ai sensi del quarto comma dell’art. 96 c.p.c. e stante la colpa grave del ricorrente, consistita nell’avere chiesto, ai sensi dell’ultimo comma dell’art.380 bis c.p.c., a fronte di proposta di definizione accelerata di improcedibilità per difetto di produzione di copia del provvedimento impugnato, la decisione del ricorso senza aver adoperato la normale diligenza per acquisire la coscienza dell’infondatezza o dell’inammissibilità della propria iniziativa processuale (Cass. Sez. Un. N. 32001/2022).
Considerato il tenore della pronuncia, va dato atto -ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater, del D.P.R. n. 115 del 2002 -della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte dichiara improcedibile il ricorso.
Condanna la parte ricorrente, ai sensi dell’art. 96 cod. proc. civ., al pagamento della somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 -quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, nel testo introdotto dalla legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima Sezione